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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2802/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BE ROBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17103/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - IS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Roma - V.le Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320210000497384501 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1377/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte del Concessionario-agente della riscossione in data 19 ottobre 2024, della cartella di pagamento in oggetto per un importo di Euro 4.212,40,00 in virtu' di n. 2 accertamenti asseritamente notificati dal Comune di Roma Capitale per Tari anno 2017 , così come indicato nella cartella in oggetto.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di notifica dell'atto prodromico, decadenza e/o prescrizione, difetto di motivazione e violazione di legge e infondatezza. Chiedeva
l'annullamento dell'atto impugnato.
L'agente della riscossione provvedeva a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 30 gennaio 2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
Vanno respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare nella cartella ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, in particolare la debenza per il mancato pagamento della Tari anno 2017 da parte del de cuius sig. ra Nominativo_1 , come da inviti al pagamento previamente notificati il 25 maggio 2017 e il 9 ottobre 2017, de cuius peraltro deceduta nel
2018, per cui la richiesta è stata limitata all'imposta principale ex art. 8, D.Lgs. 472 anno 1997 , con ruolo reso esecutivo e consegnato il 25.01.2021.
In ogni caso non sussiste la tardivita' dell'atto in oggetto , in quanto preceduto dunque da notifica di atti interruttivi, fermo restando i termini di proroga della normativa anticovid 19 applicabili alla fattispecie, con conseguente scadenza il 31.12.2024 (cartella notificata il 19.10.2024, dunque nei termini di legge) ; quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass.. 22997/10).
Infine nessuna censura è imputabile all'ufficio avendo l'intimazione in oggetto indicato ogni elemento utile a far comprendere l'iter logico giuridico alla base della pretesa erariale, con motivazione perfettamente aderente a quanto stabilito dalla normativa, in particolare gli artt.11 e 30 DPR 602/73.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'ufficio liquidate in
Euro 550,00. ROMA, 30.01.2026 GIUDICE MONOCRATICO R.Roberti
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BE ROBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17103/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - IS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Roma - V.le Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320210000497384501 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1377/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte del Concessionario-agente della riscossione in data 19 ottobre 2024, della cartella di pagamento in oggetto per un importo di Euro 4.212,40,00 in virtu' di n. 2 accertamenti asseritamente notificati dal Comune di Roma Capitale per Tari anno 2017 , così come indicato nella cartella in oggetto.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di notifica dell'atto prodromico, decadenza e/o prescrizione, difetto di motivazione e violazione di legge e infondatezza. Chiedeva
l'annullamento dell'atto impugnato.
L'agente della riscossione provvedeva a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 30 gennaio 2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
Vanno respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare nella cartella ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, in particolare la debenza per il mancato pagamento della Tari anno 2017 da parte del de cuius sig. ra Nominativo_1 , come da inviti al pagamento previamente notificati il 25 maggio 2017 e il 9 ottobre 2017, de cuius peraltro deceduta nel
2018, per cui la richiesta è stata limitata all'imposta principale ex art. 8, D.Lgs. 472 anno 1997 , con ruolo reso esecutivo e consegnato il 25.01.2021.
In ogni caso non sussiste la tardivita' dell'atto in oggetto , in quanto preceduto dunque da notifica di atti interruttivi, fermo restando i termini di proroga della normativa anticovid 19 applicabili alla fattispecie, con conseguente scadenza il 31.12.2024 (cartella notificata il 19.10.2024, dunque nei termini di legge) ; quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass.. 22997/10).
Infine nessuna censura è imputabile all'ufficio avendo l'intimazione in oggetto indicato ogni elemento utile a far comprendere l'iter logico giuridico alla base della pretesa erariale, con motivazione perfettamente aderente a quanto stabilito dalla normativa, in particolare gli artt.11 e 30 DPR 602/73.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'ufficio liquidate in
Euro 550,00. ROMA, 30.01.2026 GIUDICE MONOCRATICO R.Roberti