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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8535 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella udienza di discussione del 19 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 17402 / 2025 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv Emanuele . Improta Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dal Funzionario Maria Stella Formicola RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere presentato domanda dell' per ottenere l'accertamento dell'invalidità civile ed in particolare CP_1 l'indennità di accompagnamento, e che atteso l'esito negativo aveva agito per il riconoscimento giudiziale della prestazione che veniva riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Napoli per cui chiedeva la condanna al pagamento dei ratei maturati . Si costituiva l'Ente, che dichiarava di avere provveduto al pagamento.
Pertanto, premesso che nelle more del giudizio veniva corrisposto quanto dovuto, come da documentazione prodotta e da dichiarazione della parte costituita, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). In ordine alle spese giudiziali deve applicarsi il principio della cosiddetta soccombenza virtuale;
pertanto, il regime delle spese va regolamentato in ragione del verosimile esito della controversia. Il riconoscimento del diritto, in corso di giudizio in uno al pagamento dell'importo, determina la condanna dell'ente al pagamento delle spese con attribuzione. Quanto all'importo da liquidare esso è computato in ragione del valore della controversia e della decisione messa in un giudizio in cui non vi è la se di trattazione , considerata inoltre la maggiorazione per i collegamenti ipertestuali nel minimo per l'inutilizzo ai fini della decisione .
PQM
così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2000,00 oltre IVA e CPA CP_1
e spese forfettarie con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Napoli, il IL GIUDICE
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella udienza di discussione del 19 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 17402 / 2025 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv Emanuele . Improta Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dal Funzionario Maria Stella Formicola RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere presentato domanda dell' per ottenere l'accertamento dell'invalidità civile ed in particolare CP_1 l'indennità di accompagnamento, e che atteso l'esito negativo aveva agito per il riconoscimento giudiziale della prestazione che veniva riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Napoli per cui chiedeva la condanna al pagamento dei ratei maturati . Si costituiva l'Ente, che dichiarava di avere provveduto al pagamento.
Pertanto, premesso che nelle more del giudizio veniva corrisposto quanto dovuto, come da documentazione prodotta e da dichiarazione della parte costituita, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). In ordine alle spese giudiziali deve applicarsi il principio della cosiddetta soccombenza virtuale;
pertanto, il regime delle spese va regolamentato in ragione del verosimile esito della controversia. Il riconoscimento del diritto, in corso di giudizio in uno al pagamento dell'importo, determina la condanna dell'ente al pagamento delle spese con attribuzione. Quanto all'importo da liquidare esso è computato in ragione del valore della controversia e della decisione messa in un giudizio in cui non vi è la se di trattazione , considerata inoltre la maggiorazione per i collegamenti ipertestuali nel minimo per l'inutilizzo ai fini della decisione .
PQM
così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2000,00 oltre IVA e CPA CP_1
e spese forfettarie con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Napoli, il IL GIUDICE