Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 1258
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio

    La società verificata, ricevuta la notifica del processo verbale di constatazione, avrebbe potuto presentare osservazioni e memorie nei 60 giorni successivi. Non risulta prodotta nessuna memoria, pertanto l'Ufficio ha provveduto ad emettere l'avviso di accertamento in conformità alla legge. La mancata convocazione a seguito dell'istanza per accertamento con adesione non è un obbligo ma una facoltà dell'Ufficio.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di affidamento e buona fede

    In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione deve provare la fittizietà soggettiva del fornitore e la consapevolezza o l'assenza di diligenza ordinaria del cessionario. La prova può fondarsi su indizi oggettivi. Se l'ufficio adempie a tale onere, spetta al contribuente fornire prova contraria, dimostrando di aver esercitato la massima diligenza ragionevole. Non sono rilevanti la regolarità formale delle scritture né la mera tracciabilità dei pagamenti.

  • Rigettato
    Inammissibilità del metodo accertativo per violazione di norme comunitarie e difetto di riscontro probatorio

    La censura è infondata in quanto la disposizione richiamata (art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972) non è stata applicata nel caso di specie. L'Ufficio ha constatato un meccanismo fraudolento e recuperato a tassazione l'IVA indebitamente detratta applicando l'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, ritenendo che le operazioni siano state poste in essere con un soggetto diverso dal fatturante. In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA non è detraibile se pagata a un soggetto non legittimato.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento dell'onere della prova e mancanza dei requisiti per le presunzioni

    Le risultanze delle indagini indicano che le società fornitrici sono emerse come 'missing trader'/'buffer' in una frode carosello all'IVA. La merce acquistata è stata ceduta con margini bassi a clienti nazionali o esteri, spesso a un unico cliente. L'attività del broker e dei vettori non smentisce gli elementi probatori a carico del contribuente. La documentazione dei pagamenti e delle consegne non è dirimente secondo la giurisprudenza. Il basso margine di ricarico e le vendite 'allo scoperto' sono sintomatici di anomalie, soprattutto se letti congiuntamente ad altre anomalie. Le indagini penali hanno evidenziato il coinvolgimento di società correlate in frodi IVA.

  • Rigettato
    Infondatezza e illegittimità del metodo adottato per l'indebita detrazione dell'IVA

    Le risultanze delle indagini indicano che le società fornitrici sono emerse come 'missing trader'/'buffer' in una frode carosello all'IVA. La merce acquistata è stata ceduta con margini bassi a clienti nazionali o esteri, spesso a un unico cliente. L'attività del broker e dei vettori non smentisce gli elementi probatori a carico del contribuente. La documentazione dei pagamenti e delle consegne non è dirimente secondo la giurisprudenza. Il basso margine di ricarico e le vendite 'allo scoperto' sono sintomatici di anomalie, soprattutto se letti congiuntamente ad altre anomalie. Le indagini penali hanno evidenziato il coinvolgimento di società correlate in frodi IVA. L'intercettazione del 2015 con un responsabile commerciale della società ricorrente evidenzia il collegamento con l'organizzazione della frode.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 1258
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1258
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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