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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1258/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
PE NA, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9286/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK506M202709-2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 a r.l., che opera nel settore della commercializzazione dei prodotti informatici e dei sistemi di stampa, ha impugnato l'avviso di accertamento TK506M202709-2023, notificato il 24.11.2023, relativo alla maggiore IVA, oltre sanzioni ed interessi, per euro 605.608,00 per l'annualità 2017, come accertato a seguito di verbale della Guardia di Finanza – Nucleo operativo di Polizia Economica di Roma.
1.2. La società ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato:
a) per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111 Cost. e art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea perché l'Agenzia delle entrate avrebbe omesso il contraddittorio con la società ricorrente che non avrebbe ricevuto nessuna comunicazione in merito alle ragioni che hanno indotto l'Ufficio a non accogliere le osservazioni;
b) per violazione dei principi costituzionali di affidamento e di buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, così come disposto dall'art. 10 dello Statuto del contribuente.
Ad avviso della società ricorrente l'amministrazione finanziaria non potrebbe esigere che il soggetto che intenda esercitare la detrazione IVA svolga una vera e propria indagine sul fatto che il fornitore abbia a sua volta effettuato gli obblighi dichiarativi e di pagamento;
c) per inammissibilità del metodo accertativo per violazione di norme comunitarie e per difetto di riscontro probatorio, per violazione dell'art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.
L'avviso di accertamento si fonda sul fatto che la società ricorrente sarebbe stata parte di un accordo fraudolento sostanziatosi in una serie di operazioni soggettivamente inesistenti relative ai rapporti con la Società_1 s.r.l. e con la Società_2 s.r.l.. Ad avviso di parte ricorrente l'Ufficio, pur ipotizzando l'accordo di tre soggetti, non indicherebbe mai chi fosse il vero cedente, non darebbe prova che la società verificata fosse a conoscenza dell'intento fraudolento, non considererebbe che il rapporto con i fornitori era tenuto dal Broker Nominativo_1 e che le forniture sono state svolte attraverso corrieri specializzati che hanno ritirato le merci presso i fornitori. Ne discenderebbe l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti con conseguente illegittimità dell'accertamento;
d) per mancato assolvimento dell'onere della prova e per mancanza dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. delle presunzioni ai fini della dimostrazione della fittizietà del fornitore e la consapevolezza della società ricorrente perché l'Ufficio non avrebbe mosso nessuna contestazione né sulle fatture, né sui documenti di trasporto, né avrebbe dimostrato l'intervenuta restituzione alla società ricorrente di somme di denaro per le forniture, né la bassa marginalità applicata alle vendite eseguite nei confronti di taluni clienti sarebbe sufficiente a dimostrare l'intento fraudolento;
e) per assoluta infondatezza ed illegittimità del metodo adottato da parte dell'Ufficio per l'indebita detrazione dell'Iva e, quindi, dell'accertamento impugnato per l'effettiva esistenza delle operazioni commerciali oggetto di contestazione.
Le operazioni contestate come soggettivamente inesistenti riguardano solo la commercializzazione dei prodotti ICT con un fatturato di euro 2.752,763 a fronte di un fatturato generale di euro 20.841.864.
L'amministrazione finanziaria avrebbe tratto gli indizi da indagini penali relative ad altre società, alcuni dei quali peraltro anche smentiti dall'esito dei contenziosi tributari, senza considerare che la società ricorrente si è avvalsa di un broker e di vettori e che, pertanto, avrebbe dovuto essere dimostrato anche il sodalizio fraudolento con questi soggetti, che sono state ricostruite le operazioni contestate dai verificatori come sospette producendo documentazione relativa ai pagamenti e alla consegna delle merci, che le intercettazioni utilizzate sono del 2015 e non sono riferibili univocamente alla società ricorrente e che le cd vendite allo scoperto con fattura emessa prima dell'acquisto sono funzionali ad evitare rischi di credito e a consentire l'acquisto delle merci solo dopo che il cliente ha pagato.
2. La Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio ed ha articolatamente controdedotto in relazione a tutte le censure articolate da parte ricorrente.
3. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso non è fondato e va respinto.
5. E' infondato il primo motivo con il quale parte ricorrente deduce la violazione del principio del contraddittorio atteso che la società verificata, una volta ricevuta la notifica del processo verbale di constatazione avvenuta in data 20.6.2018, avrebbe potuto presentare osservazioni e memorie nei 60 giorni successivi. Nel caso di specie non risulta prodotta nessuna memoria e, pertanto, l'Ufficio ha provveduto ad emettere e notificare l'avviso di accertamento impugnato, in conformità all'art. 12, comma 7, della legge n.
212/2000. Né incide sulla legittimità dell'avviso di accertamento la mancata convocazione del contribuente a seguito della presentazione dell'istanza per accertamento con adesione, costituendo la convocazione per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (Cass. n. 32982 del 2018).
6. E' infondato anche il motivo con il quale parte ricorrente si duole della violazione dei principi costituzionali di affidamento e di buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente perché l'Ufficio sembrerebbe pretendere una vera e propria indagine in capo a quest'ultimo per assicurarsi della non fittizietà delle operazioni e dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento da parte del fornitore.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti,
l'amministrazione finanziaria deve provare due elementi: la fittizietà soggettiva del fornitore e la consapevolezza o l'assenza di diligenza ordinaria del cessionario che l'operazione si inserisca in un meccanismo evasivo. La prova può fondarsi su indizi oggettivi, purché idonei a porre sull'avviso un operatore economico medio. Se l'ufficio adempie a tale onere, spetta al contribuente fornire prova contraria, ossia di aver esercitato la massima diligenza ragionevole necessaria a sottrarsi al coinvolgimento in una frode. Non sono rilevanti né la regolarità formale delle scritture né la mera tracciabilità dei pagamenti, come a più riprese ribadito anche dalla giurisprudenza unionale (Cass. n. 27042 del 2025; Cass. n. 27053 del 2025; Cass. n.
27071 del 2025).
6.1. Ne discende che legittimamente l'Ufficio ha chiesto alla società ricorrente di assolvere alla dimostrazione di aver mantenuto un comportamento diligente a fronte degli indizi raccolti dai verificatori.
7. Va disattesa anche la terza censura con la quale la parte ricorrente richiama l'art. 60-bis del d.P.R. n.
633/1972 nonostante tale disposizione non sia stata applicata nel caso di specie in cui l'Ufficio ha constatato l'esistenza di un meccanismo fraudolento ed ha recuperato a tassazione l'Iva indebitamente detratta, in applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, ritenendo che le operazioni contestate siano state poste in essere con un soggetto diverso dal fatturante che ha omesso di versare l'Iva, con danno per l'erario.
Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, peraltro, l'operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne deriva che l'IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta.
In altri termini, non entrano nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti, senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la “copertura” di prestazioni acquisite da altri soggetti (v. Cass. 20060 del 2015): per poter beneficiare del diritto a detrazione, occorre, da un lato, che l'interessato sia un soggetto passivo ai sensi di tale direttiva e, dall'altro, che i beni o servizi invocati a base di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni o servizi siano forniti da un altro soggetto passivo.
8. Gli ultimi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa la loro evidente connessione.
8.1. Dalla documentazione allegata si evince che all'esito dei controlli eseguiti dalla Guardi di Finanza:
- a seguito di indagini condotte dal Nucleo speciale della polizia valutaria, nell'ambito del p.p. 3095/16 presso la Procura della Repubblica di Roma, le società Società_2 a r.l. e Società_1 a r.l. sono emerse quali
“missing trader”/“buffer” nell'ambito di una frode carosello all'Iva, accertata a seguito di una verifica fiscale eseguita dal Nucleo PEF nei confronti della Società_5 s.r.l.;
- è stata individuata un'associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, in cui sono risultate coinvolte numerose società, tra cui la società3
r.l. e società4, in qualità di “conduit company”;
- a seguito di indagini penali di cui al procedimento n. 1183/2016, la Società_1 è risultata essere priva di un'autonoma sede sociale, priva di personale e priva di strutture idonee allo svolgimento dell'attività imprenditoriale ed è, pertanto, da qualificarsi come “filtro” nella frode carosello di cui ha fatto parte la Società_5. Ad analoghe conclusioni si è giunti con riguardo al ruolo della Società_2 a r.l. che, benché abbia assolto gli obblighi annuali dichiarativi, ha sempre dichiarato un totale di operazioni attive di poco superiore al totale delle operazioni passive, ottenendo, in diverse annualità, una liquidazione a credito dell'iva.
8.2. Nel processo verbale di contestazione posto a fondamento dell'accertamento impugnato si afferma testualmente che: “la quasi totalità della merce acquistata è stata ceduta:- a clienti esteri, con la solita percentuale dei ricarico media del 4%;- ai clienti nazionali con una percentuale di ricarico ancora più bassa degli anni precedenti, ossia l'1-1,2%; - in tutti i casi (eccetto uno) la merce acquistata con una fattura, proveniente dalle imprese appartenenti al sistema di frode, viene interamente ceduta ad un unico cliente e non, come ci si aspetterebbe, a una pluralità di clienti” e che “Lo schema di compravendita presenta alcune analogie con il sistema fraudolento segnalato dal Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Vicenza, considerato che la merce: se ceduta a un cliente nazionale (potenziale “innesco”) viene rivenduta applicando una bassa percentuale di ricarico (1-1,2%); se ceduta ad un cliente estero (potenziale “conduit company”) viene rivenduta applicando una percentuale di ricarico più alta (il 4%). Inoltre, in tale circostanza, la merce
è ceduta in esenzione Iva ex art. 41 del D.L. 331/93, con la conseguenza che l'imposta addebitata in fattura dai fornitori della Ricorrente_1 s.p.a. è stata da quest'ultima interamente portata in detrazione, abbattendo, in tal modo, il consistente debito Iva a carico della Ricorrente_1 s.p.a.”.
8.3. A fronte delle dette risultanze la società ricorrente evidenzia due circostanze, vale a dire la attinenza delle operazioni contestate alla sola area di commercializzazione di prodotti ICT e l'esistenza di un broker quale intermediario delle dette operazioni e di vettori, che di per sé appaiono inidonee a smentire i predetti elementi probatori, atteso che l'attività del broker si colloca a monte delle operazioni, mentre quella dei vettori a valle e che tutti i detti soggetti non sono tenuti a dimostrare l'onere di diligenza gravante sul solo contribuente di aver esercitato la massima diligenza ragionevole necessaria a sottrarsi al coinvolgimento in una frode.
Altrettanto non dirimente appare l'aver prodotto la documentazione a comprova del percorso seguito da alcuni prodotti, dal momento dell'ordine al momento della consegna, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza non sono rilevanti né la regolarità formale delle scritture né la mera tracciabilità dei pagamenti, come a più riprese ribadito anche dalla giurisprudenza unionale (Cass. n. 27042 del 2025; Cass. n. 27053 del 2025; Cass. n. 27071 del 2025).
Analogo discorso deve essere fatto su basso margine di ricarcio e sul fatto che le vendite avvenissero “allo scoperto”, trattandosi di elmenti chiaramente sintomatici dell'anomalia dei rapporti commerciali, a maggiro ragione se letti in combinato disposto con tutte le altre anomalie emergenti dalle verifiche operate dalla
Guardia di Finanza.
Quanto alla sentenza n. 532/26/2017 richiamata dalla società ricorrente in quanto di annullamento dell'accertamento emesso nei confronti della società Società_5 a r.l., l'Ufficio resistente ha dato atto che la C.T.R. Lazio ha emesso la sentenza n. 1942/09/2019, passata in giudicato, che ha accolto parzialmente l'appello ravvisando il coinvolgimento della detta società nell'operazione fraudolenta, atteso che ““Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella documentazione in atti, emerge che la contribuente intrattenesse rapporti commerciali con ben sei società a vario titolo coinvolte in una complessiva attività volta a violare la normativa in tema di IVA. In particolare, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti atti a dimostrare la qualifica di società cartiera in capo alle società con le quali la contribuente era in rapporti di affari”.
In particolare il giudice di appello ha evidenziato che ““Deve rilevarsi come non possa ritenersi casuale la circostanza che la contribuente intrattenesse rapporti con così numerosi soggetti a vario titolo coinvolti in simili operazioni fraudolente;
in secondo luogo, l'oggettività di taluni elementi (quali l'assenza di sede, ovvero di dipendenti) rende provato - seppure attraverso mere presunzioni - la sussistenza della consapevolezza da parte della contribuente società della frode in atto;
in altri termini, appare comprovato, secondo l'id quod plerumque accidit, che la continua pratica commerciale con tali società dovesse rendere evidente alla contribuente l'esistenza dei suddetti indici sintomatici della natura fittizia delle ricordate società”.
Né, infine, risulta addotta alcuna spiegazione alla circostanza che la società Ricorrente_1, per l'anno 2017, annoveri tra i suoi principali clienti esteri la società4 società di diritto olandese, partecipante al contesto fraudolento in qualità di “conduit company”, in relazione alla quale nel corso di indagini penali condotte dalla Guardia di Finanza di Vicenza, relative al procedimento n. 873/2013 incardinato presso la
Procura della Repubblica, è emerso che le fatture soggettivamente inesistenti solo perché il bene indicato nelle false fatture c'era ma era sempre lo stesso. [omissis]…La merce infatti ripartiva immediatamente e non giaceva mai in magazzino. Generalmente, nelle fatture venivano indicati gli stessi quantitativi e gli stessi prezzi. Di tanto in tanto però venivano modificati i quantitativi o i prezzi al solo scopo di non destare troppi sospetti. Dopo un po' di mesi che girava la stessa merce, questa veniva sostituita. [omissis]…non c'è nessuna operazione reale sottostante e il sistema funziona solo se c'è una società reale che ha iva a debito o contributi
INPS da versare che si possono quindi compensare “orizzontalmente” con l'iva. [omissis]…Una volta che la società che ha il debito iva o i contributi da versare accetta la “proposta”, partono i “giri” che vanno avanti con lo stesso “esportatore” fin quando quest'ultimo non ha compensato tutto il debito che aveva.”.
Quanto infine alle intercettazioni telefoniche, come evidenziato dall'Ufficio nella propria memoria di costituzione, nel PVC è riportato il contenuto anche di un'intercettazione, intercorsa in data 2.4.2015, direttamente con un dipendente della Ricorrente_1 s.p.a. con la qualifica di responsabile commerciale, dalla quale si evince il collegamento tra i soggetti coinvolti nell'organizzazione della frode all'Iva finalizzata all'immissione in commercio di prodotti provenienti dal gruppo Società_6 , preoccupandosi anche della ripartizione, in percentuale, degli eventuali proventi illeciti riguardanti la Ricorrente_1 s.p.a.. 9. Alla luce di tutte le esposte considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ufficio resistente, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
PE NA, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9286/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK506M202709-2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 a r.l., che opera nel settore della commercializzazione dei prodotti informatici e dei sistemi di stampa, ha impugnato l'avviso di accertamento TK506M202709-2023, notificato il 24.11.2023, relativo alla maggiore IVA, oltre sanzioni ed interessi, per euro 605.608,00 per l'annualità 2017, come accertato a seguito di verbale della Guardia di Finanza – Nucleo operativo di Polizia Economica di Roma.
1.2. La società ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato:
a) per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111 Cost. e art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea perché l'Agenzia delle entrate avrebbe omesso il contraddittorio con la società ricorrente che non avrebbe ricevuto nessuna comunicazione in merito alle ragioni che hanno indotto l'Ufficio a non accogliere le osservazioni;
b) per violazione dei principi costituzionali di affidamento e di buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, così come disposto dall'art. 10 dello Statuto del contribuente.
Ad avviso della società ricorrente l'amministrazione finanziaria non potrebbe esigere che il soggetto che intenda esercitare la detrazione IVA svolga una vera e propria indagine sul fatto che il fornitore abbia a sua volta effettuato gli obblighi dichiarativi e di pagamento;
c) per inammissibilità del metodo accertativo per violazione di norme comunitarie e per difetto di riscontro probatorio, per violazione dell'art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.
L'avviso di accertamento si fonda sul fatto che la società ricorrente sarebbe stata parte di un accordo fraudolento sostanziatosi in una serie di operazioni soggettivamente inesistenti relative ai rapporti con la Società_1 s.r.l. e con la Società_2 s.r.l.. Ad avviso di parte ricorrente l'Ufficio, pur ipotizzando l'accordo di tre soggetti, non indicherebbe mai chi fosse il vero cedente, non darebbe prova che la società verificata fosse a conoscenza dell'intento fraudolento, non considererebbe che il rapporto con i fornitori era tenuto dal Broker Nominativo_1 e che le forniture sono state svolte attraverso corrieri specializzati che hanno ritirato le merci presso i fornitori. Ne discenderebbe l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti con conseguente illegittimità dell'accertamento;
d) per mancato assolvimento dell'onere della prova e per mancanza dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. delle presunzioni ai fini della dimostrazione della fittizietà del fornitore e la consapevolezza della società ricorrente perché l'Ufficio non avrebbe mosso nessuna contestazione né sulle fatture, né sui documenti di trasporto, né avrebbe dimostrato l'intervenuta restituzione alla società ricorrente di somme di denaro per le forniture, né la bassa marginalità applicata alle vendite eseguite nei confronti di taluni clienti sarebbe sufficiente a dimostrare l'intento fraudolento;
e) per assoluta infondatezza ed illegittimità del metodo adottato da parte dell'Ufficio per l'indebita detrazione dell'Iva e, quindi, dell'accertamento impugnato per l'effettiva esistenza delle operazioni commerciali oggetto di contestazione.
Le operazioni contestate come soggettivamente inesistenti riguardano solo la commercializzazione dei prodotti ICT con un fatturato di euro 2.752,763 a fronte di un fatturato generale di euro 20.841.864.
L'amministrazione finanziaria avrebbe tratto gli indizi da indagini penali relative ad altre società, alcuni dei quali peraltro anche smentiti dall'esito dei contenziosi tributari, senza considerare che la società ricorrente si è avvalsa di un broker e di vettori e che, pertanto, avrebbe dovuto essere dimostrato anche il sodalizio fraudolento con questi soggetti, che sono state ricostruite le operazioni contestate dai verificatori come sospette producendo documentazione relativa ai pagamenti e alla consegna delle merci, che le intercettazioni utilizzate sono del 2015 e non sono riferibili univocamente alla società ricorrente e che le cd vendite allo scoperto con fattura emessa prima dell'acquisto sono funzionali ad evitare rischi di credito e a consentire l'acquisto delle merci solo dopo che il cliente ha pagato.
2. La Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio ed ha articolatamente controdedotto in relazione a tutte le censure articolate da parte ricorrente.
3. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso non è fondato e va respinto.
5. E' infondato il primo motivo con il quale parte ricorrente deduce la violazione del principio del contraddittorio atteso che la società verificata, una volta ricevuta la notifica del processo verbale di constatazione avvenuta in data 20.6.2018, avrebbe potuto presentare osservazioni e memorie nei 60 giorni successivi. Nel caso di specie non risulta prodotta nessuna memoria e, pertanto, l'Ufficio ha provveduto ad emettere e notificare l'avviso di accertamento impugnato, in conformità all'art. 12, comma 7, della legge n.
212/2000. Né incide sulla legittimità dell'avviso di accertamento la mancata convocazione del contribuente a seguito della presentazione dell'istanza per accertamento con adesione, costituendo la convocazione per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (Cass. n. 32982 del 2018).
6. E' infondato anche il motivo con il quale parte ricorrente si duole della violazione dei principi costituzionali di affidamento e di buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente perché l'Ufficio sembrerebbe pretendere una vera e propria indagine in capo a quest'ultimo per assicurarsi della non fittizietà delle operazioni e dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento da parte del fornitore.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti,
l'amministrazione finanziaria deve provare due elementi: la fittizietà soggettiva del fornitore e la consapevolezza o l'assenza di diligenza ordinaria del cessionario che l'operazione si inserisca in un meccanismo evasivo. La prova può fondarsi su indizi oggettivi, purché idonei a porre sull'avviso un operatore economico medio. Se l'ufficio adempie a tale onere, spetta al contribuente fornire prova contraria, ossia di aver esercitato la massima diligenza ragionevole necessaria a sottrarsi al coinvolgimento in una frode. Non sono rilevanti né la regolarità formale delle scritture né la mera tracciabilità dei pagamenti, come a più riprese ribadito anche dalla giurisprudenza unionale (Cass. n. 27042 del 2025; Cass. n. 27053 del 2025; Cass. n.
27071 del 2025).
6.1. Ne discende che legittimamente l'Ufficio ha chiesto alla società ricorrente di assolvere alla dimostrazione di aver mantenuto un comportamento diligente a fronte degli indizi raccolti dai verificatori.
7. Va disattesa anche la terza censura con la quale la parte ricorrente richiama l'art. 60-bis del d.P.R. n.
633/1972 nonostante tale disposizione non sia stata applicata nel caso di specie in cui l'Ufficio ha constatato l'esistenza di un meccanismo fraudolento ed ha recuperato a tassazione l'Iva indebitamente detratta, in applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, ritenendo che le operazioni contestate siano state poste in essere con un soggetto diverso dal fatturante che ha omesso di versare l'Iva, con danno per l'erario.
Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, peraltro, l'operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne deriva che l'IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta.
In altri termini, non entrano nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti, senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la “copertura” di prestazioni acquisite da altri soggetti (v. Cass. 20060 del 2015): per poter beneficiare del diritto a detrazione, occorre, da un lato, che l'interessato sia un soggetto passivo ai sensi di tale direttiva e, dall'altro, che i beni o servizi invocati a base di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni o servizi siano forniti da un altro soggetto passivo.
8. Gli ultimi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa la loro evidente connessione.
8.1. Dalla documentazione allegata si evince che all'esito dei controlli eseguiti dalla Guardi di Finanza:
- a seguito di indagini condotte dal Nucleo speciale della polizia valutaria, nell'ambito del p.p. 3095/16 presso la Procura della Repubblica di Roma, le società Società_2 a r.l. e Società_1 a r.l. sono emerse quali
“missing trader”/“buffer” nell'ambito di una frode carosello all'Iva, accertata a seguito di una verifica fiscale eseguita dal Nucleo PEF nei confronti della Società_5 s.r.l.;
- è stata individuata un'associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, in cui sono risultate coinvolte numerose società, tra cui la società3
r.l. e società4, in qualità di “conduit company”;
- a seguito di indagini penali di cui al procedimento n. 1183/2016, la Società_1 è risultata essere priva di un'autonoma sede sociale, priva di personale e priva di strutture idonee allo svolgimento dell'attività imprenditoriale ed è, pertanto, da qualificarsi come “filtro” nella frode carosello di cui ha fatto parte la Società_5. Ad analoghe conclusioni si è giunti con riguardo al ruolo della Società_2 a r.l. che, benché abbia assolto gli obblighi annuali dichiarativi, ha sempre dichiarato un totale di operazioni attive di poco superiore al totale delle operazioni passive, ottenendo, in diverse annualità, una liquidazione a credito dell'iva.
8.2. Nel processo verbale di contestazione posto a fondamento dell'accertamento impugnato si afferma testualmente che: “la quasi totalità della merce acquistata è stata ceduta:- a clienti esteri, con la solita percentuale dei ricarico media del 4%;- ai clienti nazionali con una percentuale di ricarico ancora più bassa degli anni precedenti, ossia l'1-1,2%; - in tutti i casi (eccetto uno) la merce acquistata con una fattura, proveniente dalle imprese appartenenti al sistema di frode, viene interamente ceduta ad un unico cliente e non, come ci si aspetterebbe, a una pluralità di clienti” e che “Lo schema di compravendita presenta alcune analogie con il sistema fraudolento segnalato dal Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Vicenza, considerato che la merce: se ceduta a un cliente nazionale (potenziale “innesco”) viene rivenduta applicando una bassa percentuale di ricarico (1-1,2%); se ceduta ad un cliente estero (potenziale “conduit company”) viene rivenduta applicando una percentuale di ricarico più alta (il 4%). Inoltre, in tale circostanza, la merce
è ceduta in esenzione Iva ex art. 41 del D.L. 331/93, con la conseguenza che l'imposta addebitata in fattura dai fornitori della Ricorrente_1 s.p.a. è stata da quest'ultima interamente portata in detrazione, abbattendo, in tal modo, il consistente debito Iva a carico della Ricorrente_1 s.p.a.”.
8.3. A fronte delle dette risultanze la società ricorrente evidenzia due circostanze, vale a dire la attinenza delle operazioni contestate alla sola area di commercializzazione di prodotti ICT e l'esistenza di un broker quale intermediario delle dette operazioni e di vettori, che di per sé appaiono inidonee a smentire i predetti elementi probatori, atteso che l'attività del broker si colloca a monte delle operazioni, mentre quella dei vettori a valle e che tutti i detti soggetti non sono tenuti a dimostrare l'onere di diligenza gravante sul solo contribuente di aver esercitato la massima diligenza ragionevole necessaria a sottrarsi al coinvolgimento in una frode.
Altrettanto non dirimente appare l'aver prodotto la documentazione a comprova del percorso seguito da alcuni prodotti, dal momento dell'ordine al momento della consegna, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza non sono rilevanti né la regolarità formale delle scritture né la mera tracciabilità dei pagamenti, come a più riprese ribadito anche dalla giurisprudenza unionale (Cass. n. 27042 del 2025; Cass. n. 27053 del 2025; Cass. n. 27071 del 2025).
Analogo discorso deve essere fatto su basso margine di ricarcio e sul fatto che le vendite avvenissero “allo scoperto”, trattandosi di elmenti chiaramente sintomatici dell'anomalia dei rapporti commerciali, a maggiro ragione se letti in combinato disposto con tutte le altre anomalie emergenti dalle verifiche operate dalla
Guardia di Finanza.
Quanto alla sentenza n. 532/26/2017 richiamata dalla società ricorrente in quanto di annullamento dell'accertamento emesso nei confronti della società Società_5 a r.l., l'Ufficio resistente ha dato atto che la C.T.R. Lazio ha emesso la sentenza n. 1942/09/2019, passata in giudicato, che ha accolto parzialmente l'appello ravvisando il coinvolgimento della detta società nell'operazione fraudolenta, atteso che ““Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella documentazione in atti, emerge che la contribuente intrattenesse rapporti commerciali con ben sei società a vario titolo coinvolte in una complessiva attività volta a violare la normativa in tema di IVA. In particolare, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti atti a dimostrare la qualifica di società cartiera in capo alle società con le quali la contribuente era in rapporti di affari”.
In particolare il giudice di appello ha evidenziato che ““Deve rilevarsi come non possa ritenersi casuale la circostanza che la contribuente intrattenesse rapporti con così numerosi soggetti a vario titolo coinvolti in simili operazioni fraudolente;
in secondo luogo, l'oggettività di taluni elementi (quali l'assenza di sede, ovvero di dipendenti) rende provato - seppure attraverso mere presunzioni - la sussistenza della consapevolezza da parte della contribuente società della frode in atto;
in altri termini, appare comprovato, secondo l'id quod plerumque accidit, che la continua pratica commerciale con tali società dovesse rendere evidente alla contribuente l'esistenza dei suddetti indici sintomatici della natura fittizia delle ricordate società”.
Né, infine, risulta addotta alcuna spiegazione alla circostanza che la società Ricorrente_1, per l'anno 2017, annoveri tra i suoi principali clienti esteri la società4 società di diritto olandese, partecipante al contesto fraudolento in qualità di “conduit company”, in relazione alla quale nel corso di indagini penali condotte dalla Guardia di Finanza di Vicenza, relative al procedimento n. 873/2013 incardinato presso la
Procura della Repubblica, è emerso che le fatture soggettivamente inesistenti solo perché il bene indicato nelle false fatture c'era ma era sempre lo stesso. [omissis]…La merce infatti ripartiva immediatamente e non giaceva mai in magazzino. Generalmente, nelle fatture venivano indicati gli stessi quantitativi e gli stessi prezzi. Di tanto in tanto però venivano modificati i quantitativi o i prezzi al solo scopo di non destare troppi sospetti. Dopo un po' di mesi che girava la stessa merce, questa veniva sostituita. [omissis]…non c'è nessuna operazione reale sottostante e il sistema funziona solo se c'è una società reale che ha iva a debito o contributi
INPS da versare che si possono quindi compensare “orizzontalmente” con l'iva. [omissis]…Una volta che la società che ha il debito iva o i contributi da versare accetta la “proposta”, partono i “giri” che vanno avanti con lo stesso “esportatore” fin quando quest'ultimo non ha compensato tutto il debito che aveva.”.
Quanto infine alle intercettazioni telefoniche, come evidenziato dall'Ufficio nella propria memoria di costituzione, nel PVC è riportato il contenuto anche di un'intercettazione, intercorsa in data 2.4.2015, direttamente con un dipendente della Ricorrente_1 s.p.a. con la qualifica di responsabile commerciale, dalla quale si evince il collegamento tra i soggetti coinvolti nell'organizzazione della frode all'Iva finalizzata all'immissione in commercio di prodotti provenienti dal gruppo Società_6 , preoccupandosi anche della ripartizione, in percentuale, degli eventuali proventi illeciti riguardanti la Ricorrente_1 s.p.a.. 9. Alla luce di tutte le esposte considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ufficio resistente, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.