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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente e Relatore
BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Giudice
CLIVIO NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Buggerru - Via Roma 59 09010 Buggerru SU
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.t.e.p. S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe relativo a TARI per gli anni dal 2019 al 2013 emesso dalla STEP SR, concessionaria per il Comune di Buggerru, con il quale era stata contestata l'"omessa/infedele dichiarazione" con riferimento agli immobili siti in Buggerru, Indirizzo_1
SNC, identificati al Foglio Numero_1.
A fondamento del ricorso ha eccepito a) l'avvenuta decadenza dal potere impositivo per l'anno 2019, e b) il mancato cumulo giuridico delle sanzioni, lamentando altresì il silenzio dell'Amministrazione sulla sua istanza di annullamento dell'atto in autotutela.
Si è costituita soltanto la STEP SR che ha resistito;
ha osservato che l'atto era stato notificato tempestivamente, in data 29.5.2025, anche con riguardo all'annualità 2019, poichè per la violazione di omessa dichiarazione il termine di decadenza quinquennale decorre dall'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo;
ha precisato che le sanzioni erano state calcolate e applicate, secondo cumulo giuridico, solo con riguardo all'anno 2019; ha contestato la rilevanza della questione relativa all'istanza di annullamento in autotutela.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla decadenza da potere impositivo in relazione all'anno 2019, va osservato che secondo l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. "legge finanziaria 2007")"Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Con riguardo alla TARI, istituita con la legge n. 147/2013 e componente dell'Imposta Unica Comunale - UIC
- (v. art. 1 comma 639 legge cit. ), in linea generale si prevede che "I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo" (comma 684).
Entro questa cornice normativa non trova spazio la soluzione invocata dalla ricorrente sulla falsariga della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di SU (v., in particolare, Cass. n. 19531 del 2022), secondo cui dovrebbe differenziarsi tra la detenzione o occupazione dei locali in corso fin dall'inizio del periodo d'imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, e il caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva: nel primo caso, in cui rientrerebbe la vicenda in esame, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.
Questa soluzione si fonda sul rilievo che l'art. 70 del d.lvo 15 novembre 1993 n. 507, che disciplinava l'obbligo di denuncia dei locali e delle aree tassabili e prevedeva la presentazione al Comune «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, cit.), non aveva previsto alcuna postergazione del momento dichiarativo all'anno successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione mentre con riguardo alla TARI la norma generale sopra citata è ben chiara nel spostare l'obbligo di presentare la dichiarazione, la cui violazione è presupposto della pretesa tributaria in oggetto, all'"anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione", cosicchè è comunque dall'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce che decorre il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.
Quanto alle sanzioni, dalle tabelle riportate nell'atto impugnato risulta chiaramente che queste sono state calcolate e applicate soltanto con riferimento alla annualità 2019 cosicchè non appare alcuna violazione dell'art. 12 comma 5 del d.lgs. n. 472/1997.
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore di S.t.e.p. SR che liquida in complessivi euro 700,00 (settecento/00).
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente e Relatore
BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Giudice
CLIVIO NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Buggerru - Via Roma 59 09010 Buggerru SU
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.t.e.p. S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe relativo a TARI per gli anni dal 2019 al 2013 emesso dalla STEP SR, concessionaria per il Comune di Buggerru, con il quale era stata contestata l'"omessa/infedele dichiarazione" con riferimento agli immobili siti in Buggerru, Indirizzo_1
SNC, identificati al Foglio Numero_1.
A fondamento del ricorso ha eccepito a) l'avvenuta decadenza dal potere impositivo per l'anno 2019, e b) il mancato cumulo giuridico delle sanzioni, lamentando altresì il silenzio dell'Amministrazione sulla sua istanza di annullamento dell'atto in autotutela.
Si è costituita soltanto la STEP SR che ha resistito;
ha osservato che l'atto era stato notificato tempestivamente, in data 29.5.2025, anche con riguardo all'annualità 2019, poichè per la violazione di omessa dichiarazione il termine di decadenza quinquennale decorre dall'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo;
ha precisato che le sanzioni erano state calcolate e applicate, secondo cumulo giuridico, solo con riguardo all'anno 2019; ha contestato la rilevanza della questione relativa all'istanza di annullamento in autotutela.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla decadenza da potere impositivo in relazione all'anno 2019, va osservato che secondo l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. "legge finanziaria 2007")"Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Con riguardo alla TARI, istituita con la legge n. 147/2013 e componente dell'Imposta Unica Comunale - UIC
- (v. art. 1 comma 639 legge cit. ), in linea generale si prevede che "I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo" (comma 684).
Entro questa cornice normativa non trova spazio la soluzione invocata dalla ricorrente sulla falsariga della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di SU (v., in particolare, Cass. n. 19531 del 2022), secondo cui dovrebbe differenziarsi tra la detenzione o occupazione dei locali in corso fin dall'inizio del periodo d'imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, e il caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva: nel primo caso, in cui rientrerebbe la vicenda in esame, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.
Questa soluzione si fonda sul rilievo che l'art. 70 del d.lvo 15 novembre 1993 n. 507, che disciplinava l'obbligo di denuncia dei locali e delle aree tassabili e prevedeva la presentazione al Comune «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, cit.), non aveva previsto alcuna postergazione del momento dichiarativo all'anno successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione mentre con riguardo alla TARI la norma generale sopra citata è ben chiara nel spostare l'obbligo di presentare la dichiarazione, la cui violazione è presupposto della pretesa tributaria in oggetto, all'"anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione", cosicchè è comunque dall'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce che decorre il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.
Quanto alle sanzioni, dalle tabelle riportate nell'atto impugnato risulta chiaramente che queste sono state calcolate e applicate soltanto con riferimento alla annualità 2019 cosicchè non appare alcuna violazione dell'art. 12 comma 5 del d.lgs. n. 472/1997.
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore di S.t.e.p. SR che liquida in complessivi euro 700,00 (settecento/00).