Art. 6.
Gli alloggi costruiti nelle province di Trieste, Gorizia, ed Udine con, lo stanziamento di cui all' articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , sono dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati con le modalita' di cui all' articolo 22 della legge 4 marzo 1952, n. 137 .
Gli alloggi costruiti nelle province di Trieste, Gorizia, ed Udine con, lo stanziamento di cui all' articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , sono dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati con le modalita' di cui all' articolo 22 della legge 4 marzo 1952, n. 137 .