Articolo 5 della Legge 19 ottobre 1998, n. 366
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 novembre 1998
Art. 5. 1. Gli enti locali e le loro associazioni realizzano gli interventi previsti dalla presente legge direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati.
Entrata in vigore il 7 novembre 1998