CASS
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2025, n. 14042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14042 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT HA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del 6 settembre 2024 della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso nei confronti di HA TT (custodia cautelare in carcere) con gli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre dell'indagato con l'applicazione del dispositivo elettronico di controllo. 2. Con il ricorso avverso la predetta ordinanza viene formulato un unico motivo che deduce il vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 14042 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/03/2025 all'adeguatezza e all'idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. •••• La decisione de fibertate assunta dal tribunale e, ancora prima, quella della Corte d'appello, si pongono in diretto contrasto con il precedente della stessa Corte che, nel respingere una precedente istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari 'secchi', aveva prospettato l'applicabilità della misura mitior nel caso in cui l'indagato avesse accettato l'applicazione del sistema elettronico di controllo personale. Con memoria inviata in limine, il difensore dell'imputato ha ribadito la richiesta di annullamento dell'ordinanza cautelare impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, deducendo un motivo infondato. L'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. prevede, quale motivo di ricorso, la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Nel caso specifico, il contrasto viene denunciato tra l'ordinanza impugnata ed un'altra ordinanza di questo stesso procedimento, pronunciata in precedenza dalla stessa Autorità giudiziaria (la Corte d'appello di Firenze). Non possano pertanto trovar applicazione al caso concreto, al fine di determinare l'atto rispetto al quale vi sia conflitto e contrasto, i precedenti evocati dal Sostituto Procuratore generale (Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013, P.G. in proc. Parisi, Rv. 255417; Sez. 6, n. 25703 del 23/05/2003, Below, Rv. 226047) che, seppure condivisibili in principio, fanno riferimento a provvedimenti di differenti procedimenti. Si è invece anche di recente ribadito che il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 - 01). Ciò premesso in via preliminare, occorre tuttavia evidenziare che il denunciato contrasto non può essere riconosciuto. Infatti, è stato affermato condivisibilmente che ad integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione in sé o con altri atti del processo, è necessario il concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero 2 extra-testuali - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271 635 - 01). Decisività ed inconciliabilità sono quindi i due termini dell'endiadi che costituisce lo standard valutativo della sussistenza della contraddittorietà. Nel caso che ci occupa, pur ammettendo la inconciliabilità tra la valutazione della prima ordinanza (del 23 agosto 2024), che ipotizzava la ammissibilità del trattamento restrittivo più favorevole, nell'eventualità dell'accettazione della applicazione del c.d. braccialetto elettronico da parte dell'imputato, e la seconda ordinanza (del 6 settembre 2024), che ha negato la concedibilità degli arresti domiciliari pur a fronte dell'intervenuta manifestazione di consenso all'applicazione del dispositivo di controllo da parte di TT, ad essere mancante è l'ulteriore elemento dell'endiadi sopra indicata, costituito dalla decisività. Infatti, l'affermazione della prima ordinanza (del 23 agosto 2024), per come riportata nel ricorso per cassazione, si risolve nella formulazione di una valutazione ipotetica, indebita quanto inopportuna, che la Corte ha effettuato praeter luo'icium, andando oltre il perimetro della propria decisione. Si consideri, infatti, che, al momento della decisione del 23 agosto 2024 (la prima), l'applicazione del braccialetto elettronico non era una strada percorribile, perché non vi era il consenso da parte dell'imputato. La Corte d'appello, investita della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, avrebbe dovuto arrestarsi alla constatazione di tale circostanza (la mancanza del consenso al 'braccialetto elettronico') e decidere di conseguenza (negando o accogliendo la richiesta della misura più favorevole, cioè gli arresti domiciliari 'semplici'), senza esprimere valutazioni ulteriori. Non rientrando nel perimetro del decidibile, il thema deadendum - la concedibilità degli arresti domiciliari con applicazione del sistema di controllo- non può, né poteva allora, essere considerato decisivo, rispetto alla istanza cautelare pendente. E che non si trattasse di un punto decisivo della decisione del 23 agosto 2024 è dimostrato dal fatto che, ablatis muti/bus, rimossa cioè la frase in questione, in quanto superflua, l'ordinanza era comunque completa, avendo affrontato e risolto correttamente la questione sollevata con la istanza cautelare. Per tale ragione, non vi è stato alcun vulnus difensivo, posto che la frustrazione di una aspettativa di fatto, generata da un obiter (tanto più indebito, come si è detto) non può trovare riconoscimento in diritto. 3 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 6 marzo 2025
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del 6 settembre 2024 della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso nei confronti di HA TT (custodia cautelare in carcere) con gli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre dell'indagato con l'applicazione del dispositivo elettronico di controllo. 2. Con il ricorso avverso la predetta ordinanza viene formulato un unico motivo che deduce il vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 14042 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/03/2025 all'adeguatezza e all'idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. •••• La decisione de fibertate assunta dal tribunale e, ancora prima, quella della Corte d'appello, si pongono in diretto contrasto con il precedente della stessa Corte che, nel respingere una precedente istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari 'secchi', aveva prospettato l'applicabilità della misura mitior nel caso in cui l'indagato avesse accettato l'applicazione del sistema elettronico di controllo personale. Con memoria inviata in limine, il difensore dell'imputato ha ribadito la richiesta di annullamento dell'ordinanza cautelare impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, deducendo un motivo infondato. L'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. prevede, quale motivo di ricorso, la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Nel caso specifico, il contrasto viene denunciato tra l'ordinanza impugnata ed un'altra ordinanza di questo stesso procedimento, pronunciata in precedenza dalla stessa Autorità giudiziaria (la Corte d'appello di Firenze). Non possano pertanto trovar applicazione al caso concreto, al fine di determinare l'atto rispetto al quale vi sia conflitto e contrasto, i precedenti evocati dal Sostituto Procuratore generale (Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013, P.G. in proc. Parisi, Rv. 255417; Sez. 6, n. 25703 del 23/05/2003, Below, Rv. 226047) che, seppure condivisibili in principio, fanno riferimento a provvedimenti di differenti procedimenti. Si è invece anche di recente ribadito che il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 - 01). Ciò premesso in via preliminare, occorre tuttavia evidenziare che il denunciato contrasto non può essere riconosciuto. Infatti, è stato affermato condivisibilmente che ad integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione in sé o con altri atti del processo, è necessario il concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero 2 extra-testuali - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271 635 - 01). Decisività ed inconciliabilità sono quindi i due termini dell'endiadi che costituisce lo standard valutativo della sussistenza della contraddittorietà. Nel caso che ci occupa, pur ammettendo la inconciliabilità tra la valutazione della prima ordinanza (del 23 agosto 2024), che ipotizzava la ammissibilità del trattamento restrittivo più favorevole, nell'eventualità dell'accettazione della applicazione del c.d. braccialetto elettronico da parte dell'imputato, e la seconda ordinanza (del 6 settembre 2024), che ha negato la concedibilità degli arresti domiciliari pur a fronte dell'intervenuta manifestazione di consenso all'applicazione del dispositivo di controllo da parte di TT, ad essere mancante è l'ulteriore elemento dell'endiadi sopra indicata, costituito dalla decisività. Infatti, l'affermazione della prima ordinanza (del 23 agosto 2024), per come riportata nel ricorso per cassazione, si risolve nella formulazione di una valutazione ipotetica, indebita quanto inopportuna, che la Corte ha effettuato praeter luo'icium, andando oltre il perimetro della propria decisione. Si consideri, infatti, che, al momento della decisione del 23 agosto 2024 (la prima), l'applicazione del braccialetto elettronico non era una strada percorribile, perché non vi era il consenso da parte dell'imputato. La Corte d'appello, investita della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, avrebbe dovuto arrestarsi alla constatazione di tale circostanza (la mancanza del consenso al 'braccialetto elettronico') e decidere di conseguenza (negando o accogliendo la richiesta della misura più favorevole, cioè gli arresti domiciliari 'semplici'), senza esprimere valutazioni ulteriori. Non rientrando nel perimetro del decidibile, il thema deadendum - la concedibilità degli arresti domiciliari con applicazione del sistema di controllo- non può, né poteva allora, essere considerato decisivo, rispetto alla istanza cautelare pendente. E che non si trattasse di un punto decisivo della decisione del 23 agosto 2024 è dimostrato dal fatto che, ablatis muti/bus, rimossa cioè la frase in questione, in quanto superflua, l'ordinanza era comunque completa, avendo affrontato e risolto correttamente la questione sollevata con la istanza cautelare. Per tale ragione, non vi è stato alcun vulnus difensivo, posto che la frustrazione di una aspettativa di fatto, generata da un obiter (tanto più indebito, come si è detto) non può trovare riconoscimento in diritto. 3 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 6 marzo 2025