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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/10/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4637/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4637/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLO Parte_1 P.IVA_1 NICOLO' e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO N 61032 FANO ITALIA presso il difensore avv. MARCELLO NICOLO'
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIANA PAOLO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 54 20122 MILANO presso il difensore avv. PIANA PAOLO
RESISTENTE
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per la ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice dell'intestato Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, per la causali in narrativa: in rito: rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione e l'espletamento della prova per testi richiesta nella nostra seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c… nel merito:
accertare il buon diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 161.986,83 – ovvero quella diversa che risulterà di giustizia - oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto - e moratori dalla data del 17.7.2023 - sino all'effettivo soddisfo;
condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 161.986,83– ovvero quella diversa che risulterà di giustizia – oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto - e moratori dalla data del 17.7.2023 - sino all'effettivo soddisfo;
pagina 1 di 15 accertare il buon diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 11.863,28 – ovvero quella diversa che risulterà di giustizia - quali costi sostenuti per la CTU oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
condannare la convenuta al pagamento della somma di € 11.863,28 – ovvero quella diversa che risulterà di giustizia - quali costi sostenuti per la CTU oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. alla somma che verrà ritenuta di giustizia;
respingere tutte le eccezioni e domande - anche riconvenzionali - avversarie, compresa quella di difetto di giurisdizione;
con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare IN VIA PREGIUDIZIALE: I. accertare e dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo con riferimento alla domanda relativa alla revisione del prezzo ai sensi D.L. n. 73\2021 (art.
1-septies) e del D.L. n. 50\2022 (art. 26), per i motivi illustrati in narrativa;
NEL MERITO: II. rigettare le domande tutte proposte dalla società ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi illustrati in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
IN VIA RICONVENZIONALE: III. accertare gli inadempimenti della società – così come descritti in narrativa Parte_1
– e per l'effetto condannare la società ricorrente a pagare all' anche mediante Controparte_1 compensazione con quanto fosse eventualmente riconosciuto alla stessa dovuto a titolo di saldo: a. la somma di € 76.162,37, a titolo di penale per il ritardo, pari al 10% del valore del contratto, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b. la somma delle spese che l' ha sostenuto e\o dovrà sostenere per la risoluzione dei vizi e difetti, CP_1 stimati, all'esito del rilascio delle certificazioni in corso di causa, in € 7.616,05, oltre IVA [doc. Q] o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
c. la somma delle spese che l' ha sostenuto e\o dovrà sostenere per la risoluzione dei pregiudizi CP_1 derivanti dall'allagamento dei locali oggetto dell'appalto, avvenuto il 15\5\2024, nonché per le ulteriori lavorazioni necessarie al funzionamento degli impianti, come rilevato in sede di collaudo, pari alla somma di € 9.363,31, oltre IVA [doc. S] o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
d. la somma di € 18.700,00, quale importo residuo rivendicato dal subappaltatore Controparte_2
o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
[...] e. la somma, a titolo di lucro cessante per la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie e il conseguente mancato conseguimento dei relativi corrispettivi, a far data dal termine dell'ultima proroga (25\6\2022) sino alla riassunzione del possesso dell'immobile da parte dell' (21\2\2025) CP_1
[doc. R], pari ad € 28.746,00 (€ 900\mese per n. 31,94 mesi) [doc. E.3.] o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
f. una somma a titolo risarcitorio, da determinarsi in via equitativa dal Giudice, in relazione ai numerosi e rilevanti disagi al corretto svolgimento dell'attività sanitaria e amministrativa, nonché per la lesione all'immagine dell'Amministrazione derivante degli inadempimenti della società ricorrente;
IV. condannare la società a risarcire ogni danno ulteriore che dagli Parte_1 inadempimenti ad essa imputabili dovesse ulteriormente derivare nelle more del presente giudizio all' Controparte_1
pagina 2 di 15 Con vittoria di spese, diritti ed onorari In via istruttoria come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 13.11.2023 e ritualmente notificato, Parte_1 (nel prosieguo ha proposto domanda nei confronti di
[...] Parte_1 Controparte_1 (nel prosieguo deducendo: CP_1
- di aver concluso, in data 22.2.2021, un contratto di appalto con la convenuta committente, avente ad oggetto la ristrutturazione e riqualificazione dei locali da adibire a presidio ospedaliero territoriale – p.o.t. ; CP_3
- che l'importo di aggiudicazione era pari ad € 749.480,80, oltre ad € 74.948,08 per IVA (10%), per complessivi € 824.428,88;
- che il cantiere le era stato consegnato da in data 22.3.2021 e che le opere erano state CP_1 concluse;
- di aver proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dal quale era emerso un credito pari ad € 161.986,83;
- che aveva riconosciuto il credito per il minor importo di € 160.000,00; CP_1
- che, nonostante i plurimi solleciti, non aveva pagato il proprio debito. CP_1
Per tali ragioni l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 161.986,83, oltre interessi legali e moratori, a decorrere dal 17.7.2023, e al pagamento dei costi sostenuti per la c.t.u. disposta nel procedimento r.g. n. 3662/2022, pari ad € 11.863,28. Si è costituita tempestivamente in giudizio l' Controparte_4
asserendo:
[...]
- di aver sempre corrisposto alla gli importi dovuti sulla scorta dei SAL (cfr. doc. B11 Parte_1 fascicolo convenuta);
- di non aver riconosciuto un credito in capo ad per € 160.000,00 e che, in ogni caso, Parte_1 il credito dedotto dalla ricorrente era inesigibile, in quanto alcuni lavori risultavano incompleti, in ritardo e inadeguati. Peraltro, i vizi e difetti delle opere realizzate e rilevati dal c.t.u. (come, ad esempio, la ridotta altezza dei soffitti) non le consentivano l'utilizzo dell'immobile e lo rendevano non collaudabile (CRE);
- che l'attrice non le aveva consegnato la documentazione necessaria per accertare la regolare esecuzione dell'appalto e aveva assunto un atteggiamento ostativo non consentendole l'accesso all'immobile (cfr. docc. E.
2. e D fascicolo convenuta).
Ha concluso chiedendo, in via cautelare, la rimozione di tutti i dispositivi presenti presso l'immobile (catene, lucchetti, chiavistelli) che ne impedivano l'accesso e la consegna di tutte le chiavi di accesso ai locali detenute dall'attrice. In via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di revisione del prezzo ex D.L. n. 73/2021 e del D.L. n. 50/2022. In via preliminare, attesa l'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione del processo nelle forme del procedimento semplificato, ha chiesto la prosecuzione nelle forme del rito ordinario. Nel merito ha domandato il rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, ha chiesto, previo accertamento degli inadempimenti di Parte_1
la condanna della stessa al pagamento: a) di € 76.162,37 a titolo di penale per il ritardo, pari al
[...] pagina 3 di 15 10% del valore del contratto;
b) € 32.148,42, a titolo di importo necessario per risolvere i vizi e difetti delle opere nonché per la redazione della documentazione tecnica necessaria al collaudo;
c) € 18.700,00 a titolo di importo residuo, rivendicato dal subappaltatore d) € Controparte_2 15.300,00 a titolo di lucro cessante per la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie e il conseguente mancato conseguimento dei relativi corrispettivi a far data dal termine dell'ultima proroga (25\6\2022) sino all'effettiva consegna dell'immobile; e) una somma a titolo risarcitorio, da determinarsi in via equitativa dal Giudice, in relazione ai disagi causati al corretto svolgimento dell'attività sanitaria e amministrativa, nonché per la lesione all'immagine dell'Amministrazione derivante degli inadempimenti della società ricorrente. Ha domandato, in ogni caso, il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno causato dagli inadempimenti di
Parte_1 All'udienza dell'11.3.2024 il Giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario. Acquisito il fascicolo del giudizio di ATP e quello inerente al subprocedimento cautelare, il giudice ha assegnato i termini ex art. 189 c.p.c. e all'udienza del 10.9.2025 ha trattenuto la causa in decisione.
2. Decisione. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e merita pertanto accoglimento nei limiti di cui al prosieguo.
2.1. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di revisione del prezzo ex D.L. n. 73/2021 e del D.L. n. 50/2022.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla convenuta deve essere rigettata in quanto, come già rilevato in sede di a.t.p. con ordinanza in data 22.9.2022, la questione circa la spettanza dell'adeguamento ex lege dei prezzi dei contratti pubblici previsto, rispettivamente, dall'art. 1-septies d.l. 73/2021 (in uno al D.M. 04.04.2022) e dall'art. 26 d.l. 50/2022 non involge situazioni di interesse legittimo, trattandosi di ipotesi tutt'affatto differente da quella della revisione dei prezzi di cui all'art. 106 d.lgs. 50/2016.
2.2. Sulle risultanze dell'a.t.p. L'appalto aveva per oggetto la ristrutturazione/riqualificazione dei locali da adibire a Presidio Ospedaliero Territoriale – P.O.T. di Cuggiono, facenti parte del padiglione n. 67, e i lavori interessavano precisamente il piano Rialzato e parte del piano secondo del padiglione 67. Il c.t.u. – le cui conclusioni questo Giudice condivide, in quanto le considerazioni svolte risultano precise e prive di contraddizioni logiche – ha analizzato il verbale di sopralluogo del 13.7.2022 (cfr. doc. 18 fascicolo convenuta), redatto da e avente ad oggetto la constatazione dello stato di CP_1 ultimazione dei lavori, e ha constatato i seguenti vizi e difetti: Piano rialzato 1:
- Locale n. 1: “Muri: mancata sigillatura della “fessura lato destro quadro… (quadro elettrico)”;
- Locale n. 2: “Necessità di ritocco della pittura a smalto in un punto del coprifilo sinistro verso il corridoio”; “occorre ripristino e finitura del pannello in cartongesso posto a chiusura di un piccolo vano tecnico” (pag. 22);
- Locale n. 52: “Riscontrata imperfetta battuta in chiusura dell'anta principale oltre a scalfittura della finitura superficiale in corrispondenza della parte superiore”;
- Locale n. 51: imperfetta battuta dell'anta;
- Locale n. 51: tapparella che si blocca a metà;
pagina 4 di 15 - Locale n. 50: porta “fuori squadra/tocca terra”;
- Locale n. 50: “Muri: evidenza giunzione tra lastre di cartongesso con spessore sporgente”;
- Locale n. 49: “Porte: disallineata – smalto danneggiato su profilo interno”;
- Locale n. 49: “muri: evidenti rigonfiamenti vicino alla porta”;
- Locale n. 49: “Serramenti: rivedere movimento persiana – scatti in movimento”;
- Locali nn. 46 e 47: “porta fuori squadra – tocca terra”;
- Locale n. 46: “Muri: piccolo ritocco vernici vicino porta”
- Locale n. 46: difetti nelle sigillature dei controsoffitti;
- Locale n. 46: controsoffitto posizionato ad altezza pari a 2,37 m, ovvero inferiore alla minima regolamentare (2,40 m). Il ctu ha specificato che tale difformità rende il locale inadatto alla sua destinazione;
- Locale n. 44: “pavimenti e zoccolini: piastrella rotta sotto il lavandino”; “controsoffitti da modificare – pulire da vernici”;
- Locale n. 48: “porte: disallineata - Non chiude bene con gioco”;
- Locale n. 48: controsoffitto posizionato ad altezza pari a 2,37 m, ovvero inferiore alla minima regolamentare (2,40 m). Il c.t.u. ha specificato che tale difformità rende il locale inadatto alla sua destinazione.
Piano rialzato 2:
- locale n. 41: necessità di “ripresa della planarità delle superfici con rasatura/stuccatura o similare e successiva pitturazione finale a due mani”;
- locale n. 41: necessità di “fornitura e posa dei tappi risultati mancanti su telaio della porta REI”;
- locale n. 40: evidenza della stuccatura sui muri;
“pavimenti e zoccolini: bombatura su parete destra”; “impianti: borchie lavandino non aderenti, non sistemabili”;
- locale n. 37: “porte: disallineata – siliconare coprifili”;
- locale n. 35: “porte: disallineata – profilo 1 cm distacco dal pavimento”; stuccatura sopra alla porta e vernice in distacco;
- locale n. 36: “porte: luce in battuta - non allineata”; necessità di sostituzione della piastrella previa rimozione del radiatore a parete;
- locale n. 34: porta disallineata, storta.
Piano rialzato 3:
- locale n. 32.a: “controsoffitti pitturati con disomogeneità incollando giunzione lastre gesso con interstizi coperti in più punti da pulire”; “porte REI locale 11 da riverniciare”;
- locale n. 21: problematiche di allineamento porte;
- locale n. 20: disallineamento porte;
controsoffitti: “stuccatura in corrispondenza dei tratti angolari a parete non perfettamente aderenti alla superficie e lievi ritocchi alle pitture (ove sigillato)”; pagina 5 di 15 - locale n. 30: porta disallineata;
- locale n. 32: porta disallineata;
- locale n. 31: “Porte: leggero gioco in battuta”; “Muri: lieve bombatura su lato sinistro – stuccatura da riprendere – riverniciare lato dx finestra e sx evidenti riprese”;
- locale n. 29: “Serramenti: da pulire da vernici- tocca in alto lato dx”;
- locale n. 26: “Porte: ampia fessurazione laterale – cerniere non idonee”;
- locale n. 28: ampio disallineamento della porta;
- locale n. 23: necessità di “procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”; sigillare perimetralmente il tubo di scarico a parete;
- locale n. 22: disallineamento della porta, procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta;
- locale n. 27: disallineamento della porta, procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta;
- locale n. 24: necessità di “Sistemazione dei profili perimetrali / angolari di sostegno del controsoffitto + sostituzione n. 3 pannelli controsoffitto e ripulitura pareti da sbavature di pittura”.
Piano secondo:
- locale n. 1: porte disallineate, necessità di “procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”; serramenti: necessità di ritocco pittura eseguita per eliminazione imperfezioni;
- locale n. 8: necessità di procedere alla “registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”; controsoffitti: necessità di eseguire alcuni ritocchi alla pittura;
- locale n. 9: necessità di procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta; necessità di sigillare perimetralmente il tubo di scarico a parete;
necessità di
“Intervento di revisione, allineamento, registrazione degli avvolgibili, agendo sul sistema interno al cassonetto”;
- locali nn. 10 e 11: “necessità di sigillare perimetralmente il tubo di scarico a parete”;
“Intervento di revisione, allineamento, registrazione degli avvolgibili, agendo sul sistema interno al cassonetto”;
- locale n. 2: porta: necessità di “procedere alla sostituzione delle cerniere dell'anta”;
- locale n. 2: controsoffitto posizionato ad altezza pari a 2,37 m, ovvero inferiore alla minima regolamentare (2,40 m). Il c.t.u. ha specificato che tale difformità rende il locale inadatto alla sua destinazione;
- locale n. 2 a: porta: necessità di “procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”;
- locale n. 6: porta: necessità di “procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”;
- locale n. 5: porta: “procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”; pagina 6 di 15 - locale n. 4: porta: “procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”; muri: “procedere alla stuccatura del profilo metallico”;
Quanto, invece, alle contestazioni riportate nel doc. 20 di parte attrice, il c.t.u. non ha rilevato vizi e difetti. In conclusione, il c.t.u. ha individuato i seguenti costi rimediali e di completamento delle opere:
- piano rialzato 1: € 2.325,67;
- piano rialzato 2: € 781,17;
- piano rialzato 3: € 1.455,90;
- piano secondo: € 1.530,10; per un totale pari ad € 7.616,05. Il c.t.u. ha accertato, poi, in risposta al punto 5 del quesito, che il valore delle opere eseguite in base ai corrispettivi contrattuali è pari ad € 867.163,85. Su tale importo, ancora secondo il parere del c.t.u., devono essere computati gli oneri di sicurezza (complessivamente stimati in € 25.788,07), detratta la somma di € 372,56 di cui all'art. 1C.09.500.00 10.d (fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo), in quanto opera non ancora eseguita;
e ciò al fine di ottenere una somma, al netto del ribasso di gara (-15,181%), pari ad € 761.307,78. In aggiunta all'importo sopra determinato, aderendo alle osservazioni presentate dal c.t.p. di parte attrice, il c.t.u. ha altresì ritenuto di computare le compensazioni, di cui all'art. 1-septies d.l. 73/2021 e art. 1 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 4 aprile 2022, ammontanti ad € 9.906,38, nonché quelle relative all'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 d.l. 50/2022, pari ad € 34.756,59. Ne discende la sussistenza di un compenso per l'impresa appaltatrice pari ad € 805.970,75. Come è pacifico tra le parti (anche in forza di quanto non specificamente contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), la stazione appaltante ha corrisposto all'appaltatore, nel corso del rapporto contrattuale e mediante l'emissione di un'anticipazione del 20% e n. 5 SAL, un pagamento parziale, pari ad € 636.367,15. Depurata di siffatto pagamento, nonché dell'importo sopra indicato relativamente ai vizi riscontrati dal c.t.u., la somma residua da corrispondersi nei confronti dell'impresa appaltatrice è pari ad € 161.987,55 ovvero, in buona sostanza, l'importo indicato da parte ricorrente.
2.3. Eccezioni e domande circa il credito residuo prospettate dalla convenuta. A fronte delle superiori risultanze, nel contestare parzialmente gli esiti della c.t.u., nonché precipuamente la domanda formulata dall'attrice, la convenuta ha, in prima battuta, eccepito l'inesigibilità del credito, nonché, in via subordinata e riconvenzionale, dedotto la sussistenza di diversi crediti, vantati nei confronti dell'attrice, da riconoscere ovvero, in ogni caso, da detrarre in compensazione da quanto dalla stessa dovuto a titolo di saldo. Più nel dettaglio, la convenuta ha richiesto i seguenti importi:
• € 76.162,37, a titolo di penale per il ritardo, pari al 10% del valore del contratto;
• € 7.616,05, oltre IVA, a titolo di spese per emendare i vizi riconosciuti dal c.t.u.;
• € 9.363,31, oltre IVA, a titolo di spese per la risoluzione dei pregiudizi derivanti dall'allagamento dei locali oggetto dell'appalto, avvenuto il 15\5\2024;
• € 18.700,00, quale importo residuo rivendicato dal subappaltatore Controparte_2
• € 28.746,00, a titolo di lucro cessante per la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie e il conseguente mancato conseguimento dei relativi corrispettivi, a far data dal termine dell'ultima pagina 7 di 15 proroga (25\6\2022) sino alla riassunzione del possesso dell'immobile da parte dell' CP_1 (21\2\2025), pari ad (€ 900\mese per n. 31,94 mesi);
• ogni ulteriore somma, a titolo risarcitorio, da determinarsi in via equitativa dal Giudice, in relazione ai numerosi e rilevanti disagi al corretto svolgimento dell'attività sanitaria e amministrativa, nonché per la lesione all'immagine dell'Amministrazione derivante degli inadempimenti della società ricorrente.
2.3.1. Sull'esigibilità del credito vantato da Parte_1 ha dedotto che il credito vantato dalla ricorrente era inesigibile, in quanto alcuni lavori CP_1 risultavano incompleti, in ritardo e inadeguati. Peraltro, i vizi e difetti delle opere realizzate e rilevati dal c.t.u. (come, ad esempio, la ridotta altezza dei soffitti), la mancata consegna della documentazione necessaria e l'atteggiamento ostativo di
[...] (la quale non le consentiva l'accesso all'immobile – cfr. docc. E.
2. e D fascicolo convenuta), Pt_1 non le consentivano l'utilizzo dell'immobile e lo rendevano non collaudabile (CRE). Ne discendeva che, non avendo potuto collaudare l'immobile, non le era stato possibile emettere la rata finale per il pagamento dei lavori eseguiti. Contr L'attrice ha asserito, al contrario, di aver trasmesso alla DL, al ed alla le certificazioni CP_1 necessarie e che aveva già dichiarato la completa esecuzione delle opere – più precisamente, nel CP_1 verbale del 5.8.2022 (cfr. doc. B 20 fascicolo convenuta), il DL aveva dichiarato “l'avvenuta fine dei lavori”. Sul punto, l'art. 52, comma 5, del Capitolato speciale (cfr. doc. B 27 fascicolo convenuta) prevede che
“Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 5; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all'articolo 53, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28”. L'art. 28, rubricato «Pagamenti a saldo», prevede che «La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27 comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale». Effettivamente, dagli atti di causa risulta che:
- solo nel corso del presente giudizio (si veda il verbale di udienza dell'11.9.2024) l'attrice provvedeva a consegnare la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla verifica della regolare esecuzione (CRE);
- all'udienza del 26.11.2024 le parti si accordavano per eseguire le verifiche preliminari all'emissione del CRE in data 6.12.2024 con l'accordo che, in caso di esito positivo, Parte_1 avrebbe rilasciato i locali. Tuttavia, l'impresa non si presentava presso i locali e, pertanto, non avveniva il collaudo prodromico all'emissione della rata finale (si veda il verbale di udienza dell'8.1.2025);
- le parti eseguivano l'accesso ai locali al fine di effettuare le verifiche preliminari al CRE solo in data 21.1.2025 (cfr. doc. Q fascicolo convenuta) e in tale circostanza emergevano alcune situazioni da sanare (sistemate in parte in data 28.1.2025), nonché la mancata ultimazione dell'impianto antincendio e la necessità di provvedere alla riparazione del guasto ai pannelli radianti e ai danni dallo stesso provocati (verbale di udienza del 19.2.2025);
- come accertato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, alcune opere eseguite dall'attrice presentavano vizi e difetti, alcuni dei quali peraltro tali da rendere i locali inadatti alla loro destinazione (in particolare: locale n. 48: controsoffitto posizionato ad altezza pari a 2,37 m, ovvero inferiore alla minima regolamentare (2,40 m); locale n. 46: controsoffitto posizionato ad altezza pari a 2,37 m, ovvero inferiore alla minima regolamentare (2,40 m);
pagina 8 di 15 piano secondo, locale n. 2: controsoffitto posizionato ad altezza pari a 2,37 m, ovvero inferiore alla minima regolamentare (2,40 m);
Ciò premesso, il mancato collaudo dell'immobile e la mancata conseguente emissione della rata finale è imputabile agli inadempimenti perpetrati dall'attrice, la quale non consegnava alla convenuta i documenti necessari all'emissione del CRE, provvedendovi solo nel corso del giudizio nell'ambito della trattativa intavolata per risolvere la vertenza;
non collaborava per consentire il collaudo nelle forme ordinarie, tanto è vero che non presenziava all'incontro con i tecnici presso i locali CP_1 all'incontro fissato in data 6.12.2024, insistendo sulla richiesta di pagamento prima del collaudo, e nello specifico non si adoperava per l'ultimazione dell'impianto antincendio in relazione al secondo piano ed alla mancanza di collegamento con la portineria (aspetti invero non emersi in sede di ATP), tanto che vi doveva provvedere in autonomia. CP_1 Cionondimeno, nelle more del giudizio parte convenuta è rientrata nella detenzione dei locali e ha trasmesso ad in data 21.2.2025, il Certificato di Regolare Esecuzione, riconoscendo la Parte_1 debenza di un importo pari ad € 159.741,57 (cfr. doc. Q, pag. 9, fascicolo convenuta), a titolo di saldo per i lavori eseguiti dall'attrice. Tale importo, di poco inferiore rispetto al compenso accertato dal c.t.u., nel dettaglio quantificato al punto che precede, risulta ottenuto detraendo dalla somma riconosciuta dal c.t.u. summenzionata i costi per il rispristino locale a seguito del guasto dei pannelli radianti (€ 1.212,32) e per il completamento dell'impianto antincendio (€ 1.033,66) (cfr. doc. Q, pag. 10, fascicolo convenuta). A fronte di tali elementi, la tesi dell'inesigibilità del pagamento del credito residuo, prospettata in origine dalla convenuta, non può più essere legittimamente sostenuta. Invero, in seguito all'emissione del CRE, il credito vantato dall'attrice, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo), è divenuto certo, liquido ed esigibile, nei limiti della ricostruzione operata al punto 2.2 della presente pronuncia detratto quanto sostenuto da per il completamento dell'impianto antincendio (e quindi per un totale di CP_1 euro 160.953,89). Non si ritiene debba essere detratto invece il costo per il ripristino locale a seguito dei pannelli radianti non essendo stata fornita prova della responsabilità dell'attrice (vd. infra).
2.3.2. Sul riconoscimento della penale. La convenuta ha altresì lamentato la tardiva conclusione dei lavori ad opera dell'appaltatrice. In particolare, la medesima ha dedotto che, a fronte di un termine di esecuzione determinato in gg. 365, decorrente dal 22.3.2021, i lavori sono stati ultimati solo in data 5.8.2022 (i.e. in gg. 501, con un ritardo pertanto di gg. 136). In aggiunta, malgrado il completamento, tale ultimazione, a causa della condotta ostativa dell'attrice, si è potuta verificare solo in data 16.7.2024, con la consegna della documentazione afferente alle certificazioni e ai collaudi tecnici di cui all'art. 22. Ne consegue, secondo la tesi prospettata dalla convenuta, il riconoscimento di una somma, in suo favore, a titolo di penale, per tutti i giorni complessivi di ritardo, da computarsi sul valore contrattuale dell'appalto. Siffatto importo, nel dettaglio, visto il ritardo superiore a gg. 100, deve essere quantificato nella misura del 10% del valore dell'appalto e, pertanto, complessivamente, in € 76.162,37. Le deduzioni offerte dalla convenuta poggiano le proprie basi sull'applicazione sull'art. 52, comma 5 del capitolato speciale d'appalto, il quale testualmente prevede che «Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 5; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all'articolo 53, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28». (cfr. doc. B27, pag. 51 fascicolo convenuta). Ebbene, la tesi in parola deve ritenersi fondata. pagina 9 di 15 Invero, anzitutto è pacifica tra le parti, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., (nonché di documentale evidenza in forza della disamina dell'art.
9.10 del dettato contrattuale – cfr. doc. 1, pag. 17, fascicolo attoreo – nonché ancora alla luce della lettura dell'art. 18, co. 6 del capitolato speciale – cfr. doc. B27 fascicolo convenuta), la sussistenza di una penale legata al mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, e in ogni caso non superante il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Peraltro, risulta per tabulas non solo che l'attrice abbia ultimato tardivamente i lavori, oltre il termine del 25.6.2022 differito in forza della richiesta di concessione di n. 2 proroghe (cfr. docc. B12, B13, B14 fascicolo convenuta), ma anche che la stessa abbia provveduto alla consegna della documentazione afferente alla redazione del certificato di ultimazione lavori e al collaudo solo in seguito all'udienza del 16.7.2024 (cfr. verbale ud. 16.7.2024), con p.e.c. inoltrata alla direzione lavori in data 30.7.2024 (cfr. produzione documentale del 28.8.2024 fascicolo attoreo). Ora, ai sensi della disposizione succitata, in assenza della documentazione de qua la direzione lavori non era in grado di procedere alla verifica dell'ultimazione né tantomeno al conseguente collaudo. Ne discende che nel computo della penale non può non tenersi conto di tale consegna tardiva. Né rilevano ai fini di una diversa individuazione del giorno di ultimazione dei lavori le contestazioni mosse dall'attrice, la quale, richiamando la delibera dell'ANAC n. 73/2024, ha eccepito la nullità di penali differenti dalla ritardata o inesatta esecuzione dei lavori. E invero, in disparte la natura non vincolante delle deliberazioni ANAC, nel caso in specie la penale contrattata dalle parti non fuoriesce dal perimetro dell'esecuzione materiale dell'opera (come è avvenuto, di contro, nel caso esaminato dall' ove la penale era stata legata ad un successivo incremento dell'importo delle opere CP_6 progettate), essendo espressamente vincolata ai lavori ed alla loro ultimazione;
ultimazione che tuttavia, come si è detto, può ritenersi verificata solo a seguito della trasmissione della documentazione necessaria alla redazione del certificato di ultimazione lavori (i.e. alla data del 30.7.2024). Ora, considerando siffatta data quale termine di ultimazione, nonché quale termine iniziale la data del 25.6.2022, discende un numero di gg. di ritardo nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'attrice pari a 766. In proposito va tuttavia rammentato che l'importo della penale non può superare il 10% del valore contrattuale. Ne deriva che a fronte del valore dell'appalto, secondo quanto precisato dal c.t.u. (cfr. c.t.u., pag. 93), nonché asserito da entrambe le parti, pari ad € 735.835,71, la penale massima liquidabile si attesta sull'importo di € 73.583,571. Visto il numero di gg. di ritardo superiore a 100, atteso che moltiplicare il predetto numero per l'1 per mille del valore contrattuale darebbe vita ad una penale nettamente superiore al 10% di quest'ultimo, è solo con riferimento all'importo sopradetto che può accogliersi la domanda formulata dalla convenuta. A ciò deve aggiungersi, che tale importo, anche in risposta all'eccezione di riduzione della penale sollevata dall'attrice, si rileva congruo e non manifestamente eccessivo, rientrando nei parametri previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, in seno all'art. 113-bis, co. 4, vigente ratione temporis, il quale consente alla stazione appaltante di applicare una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore computata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare avuto riguardo all'entità delle conseguenze legate al ritardo, purché non superante il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. E ciò anche in considerazione del fatto che l'appalto de quo è sorto per la ristrutturazione e riqualificazione di locali adibiti a presidio ospedaliero, la cui ritardata esecuzione puo' condurre ad importanti danni, non solo sotto il profilo economico (considerazioni che assorbono anche la richiesta di parte convenuta in punto di danno da lucro cessante), ma più in generale in relazione all'interesse pubblico. Dalle considerazioni che precedono discende dunque la condanna della parte attrice al pagamento in favore della convenuta di una penale contrattuale pari ad € 73.583,571.
pagina 10 di 15
2.3.3. Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
2.3.3.1. Componente di danno emergente. Nell'alveo di siffatta domanda possono essere ricomprese diverse richieste formulate dall'convenuta. In particolare, devono ritenersi rientranti in tale categoria, quantomeno con riferimento al profilo del danno emergente, le seguenti voci di spesa:
• € 7.616,05, oltre IVA, a titolo di spese per emendare i vizi riconosciuti dal c.t.u.;
• € 9.363,31, oltre IVA, a titolo di spese per la risoluzione dei pregiudizi derivanti dall'allagamento dei locali oggetto dell'appalto, avvenuto il 15\5\2024;
• € 18.700,00, quale importo residuo rivendicato dal subappaltatore Controparte_2
Ebbene, la condanna relativamente alla prima componente deve essere respinta, in quanto già detratta dal compenso spettante all'impresa edile dal consulente tecnico d'ufficio, come meglio puntualizzato al capo 2.2. della presente pronuncia, e in ogni caso già scorporata dall'attrice nella formulazione della propria domanda di esatto adempimento. Per quanto concerne, il secondo costo va osservato quanto segue. La convenuta fonda siffatta domanda risarcitoria sull'errata posa dei pannelli radianti da parte dell'appaltatrice; difetto questo che ha cagionato l'allagamento dei locali in data 15.5.2024, nonché sull'esistenza di lavorazioni non ultimate (impianto antincendio). Tali rilievi risultano comprovati, sulla scorta di quanto ancora osservato dalla convenuta, dalle produzioni di cui ai docc. . Parte_2 Peraltro, a mente delle considerazioni svolte dalla stessa in forza del CRE (cfr. doc. Q fascicolo convenuta), ulteriori somme sarebbero da decurtare dal compenso spettante all'appaltatrice in ragione del guasto ai pannelli radianti e alla mancata attivazione dell'impianto rilevazioni incendi (cfr. capo 2.3 presente sentenza). Ebbene, il vaglio del predetto compendio probatorio esclude in radice la sussistenza di prova in ordine all'asserito danno. Invero, la documentazione prodotta è costituita esclusivamente da preventivi di spesa, specificamente contestati dall'attrice e peraltro privi di prova del relativo esborso. Inoltre, con riferimento ai costi necessari a riparare i pregiudizi derivati dall'allagamento, deve rilevarsi come tutti i preventivi prodotti sul punto (cfr. docc. S2-S3-S4 cit.) sono anteriori alla data dell'evento lesivo. Ne deriva che non può ritenersi dimostrato alcun nesso eziologico tra l'accadimento de quo e i suddetti costi (e ciò a prescindere dalla prova la prova dell'imputabilità dei vizi dei pannelli radianti e del conseguente allagamento). Peraltro, con riferimento al completamento dell'impianto antincendio, nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta, a titolo di danno emergente, alla convenuta, essendo i costi necessari all'allaccio, già stati decurtati dal compenso dovuto all'appaltatrice, come da CRE versato in atti (cfr. doc. Q, pag. 11; doc. S1 fascicolo convenuta). Ancora, sotto il profilo del danno emergente, la convenuta ha dedotto di dover provvedere al pagamento del compenso della sub-appaltatrice, nell'importo residuo di € Controparte_2 18.700,00. La somma così quantificata, sulla scorta delle allegazioni offerte da avrebbe dovuto essere CP_1 corrisposta da parte dell'Amministrazione, nei confronti della sub-appaltatrice, solo in seguito all'inoltro da parte dell'appaltatrice delle fatture relative al presunto credito. Tuttavia, tale trasmissione non si era mai verificata, con la conseguenza di risultare la convenuta debitrice di un debito, mai contratto e mai giustificato. Ebbene, tale domanda deve essere respinta, non attenendo specificamente al rapporto contrattuale tra l'attrice e la convenuta, bensì tra la convenuta e il terzo e Ed invero, il CP_2 Controparte_2 pagamento dovuto da nei confronti di esula sia dalle prestazioni CP_1 Controparte_2 richieste a sia dal compenso da quest'ultima domandato in questa sede. Parte_1
pagina 11 di 15 Ne deriva che tutte le controversie insorte in ragione del sub-appalto e i conseguenti rapporti di dare avere dallo stesso discendenti vanno regolarizzate in contraddittorio con il predetto terzo. A ciò va aggiunto che, anche volendo ipotizzare un inadempimento dell'attrice, l'importo dedotto quale conseguenza dello stesso non potrebbe nemmeno essere decurtato in compensazione dal compenso spettante all'appaltatore. E invero, presupposto essenziale di tale meccanismo è la sussistenza di un controcredito maturato dal creditore nei confronti del proprio debitore, da dedurre in compensazione. Nel caso di specie, tuttavia, la somma indicata dalla convenuta rappresenta esclusivamente la sua esposizione debitoria nei confronti della sub-appaltatrice per i lavori eseguiti in aderenza al capitolato, la cui maturazione non risulta né avviata né inficiata dall'operato dell'impresa appaltatrice. Ne discende che nessun controcredito può ritenersi configurabile in capo alla stazione appaltante nei confronti dell'appaltatrice in tali termini. Per le ragioni tutte vagliate, siffatta domanda non può trovare accoglimento.
2.3.3.2. Componente di lucro cessante. La convenuta ha altresì chiesto la liquidazione di una somma, pari ad € 28.746,00, a titolo di lucro cessante per la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie con relativo mancato conseguimento dei corrispettivi attesi, a far data dal termine dell'ultima proroga (25\6\2022) sino alla riassunzione del possesso dell'immobile da parte dell' (21\2\2025). CP_1
Ebbene, anche relativamente a siffatto aspetto, la domanda risarcitoria prospettata dalla convenuta merita di essere respinta, in via assorbente per omessa prova dei fatti costitutivi della stessa. Invero, onde motivare siffatta richiesta, la convenuta ha prodotto esclusivamente un prospetto di stima, redatto unilateralmente, nel quale il numero di prestazioni perse e correlativamente il guadagno perso, viene computato in egual misura al numero di prestazioni rese nei reparti disponibili e al ricavo ottenuto in seguito alle stesse (cfr. doc. E3 fascicolo convenuta). Tale documento appare non attendibile;
invero non solo è interamente di produzione unilaterale, nonché non suffragato da allegati (quali, a titolo esemplificativo, i listini di prezzo ufficiali per ogni singola prestazione), ma esso non tiene conto della tipologia di prestazioni rese né della frequenza di ogni singola specifica prestazione;
dati che, ove presenti, avrebbero conferito maggior certezza alla stima effettuata, quantomeno al fine di determinare quali richieste di prestazioni fossero risultate più eseguite nel tempo e quali effettuate solo sporadicamente. Peraltro, al fine di quantificare con elevata probabilità logica il guadagno perso, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di avere ricevuto richieste di prestazioni ospedaliere in esubero rispetto ai posti disponibili in struttura anteriormente alla consegna dei lavori;
circostanza che, a seguito di un approfondito scrutinio degli atti, non risulta financo allegata. Orbene, alla luce delle predette ragioni non può che ritenersi la valutazione de qua del tutto arbitraria e, pertanto, priva di pregio. Ad abundantiam, non può qui sottacersi come onde evitare il danno asseritamente dedotto, vista CP_1 l'ultimazione dei lavori, avrebbe potuto ottenere la presa in consegna anticipata dell'opera, agendo in forza dell'art. 230 del DPR 207/2010, a mente del richiamo contenuto in seno all'art.10.13 del contratto di appalto (cfr. doc. 1, pag.22, fascicolo attrice), ovvero, affrettare la consegna, richiedendo la predisposizione del collaudo di cui all'art. 102 D.L. 50/2016 e dell'art. 10.8 del predetto contratto, ovvero ancora in assenza di collaudo, in forza dell'art. 10.9 dell'anzidetto testo negoziale (cfr. doc. 1, pag. 21, fascicolo attrice). Nessuna delle summenzionate facoltà è stata tuttavia adottata dalla stazione appaltante.
2.3.4. Sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Del pari, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione, dalla convenuta subito a causa degli inadempimenti posti in essere da Parte_1
pagina 12 di 15 E invero, parte convenuta non solo non ha dimostrato, ma neppure ha dedotto specificamente l'entità e la misura dei danni-conseguenza patiti in seguito alla lesione della propria immagine. Sul punto, la Suprema Corte – aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale – ha di recente precisato che il danno all'immagine «non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé» (Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n. 4005). Nel caso di specie la doglianza relativa al pregiudizio patito all'immagine e alla reputazione, oltre ad essere generica, non è sufficiente ad integrare lo specifico onere di allegazione e prova posto a carico del danneggiato, che esige la puntualizzazione e dimostrazione specifica delle conseguenze del pregiudizio patito. Alla luce di tali considerazioni, la predetta domanda deve essere respinta. A ciò deve aggiungersi, per completezza, che nemmeno si sarebbe potuti addivenire ad un diverso esito, in forza della liquidazione equitativa del danno, come pure richiesto dalla convenuta. E invero, l'ipotesi di liquidazione di cui all'art. 1226 c.c. non esime il danneggiato dal provare, quantomeno, l'effettiva sussistenza del danno, dall'allegare degli elementi idonei a fungere da parametri plausibili di quantificazione o, infine, dal motivare l'impossibilità o estrema difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare. Nel caso in specie, infatti, non solo la convenuta non ha fornito sufficiente prova circa la quantificazione del danno, ma la stessa non ha allegato neppure dei criteri utili a questo Giudicante, al fine di operare eventualmente una liquidazione in via equitativa del medesimo. Il tutto tenendo conto, in ogni caso, del riconoscimento a favore di della sostanziosa penale sopra CP_1 specificata.
2.4. Sulle domande di condanna ex art. 96 c.p.c. Parimenti meritano reiezione le domande di condanna svolte reciprocamente dalle parti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto dell'esito del giudizio. Le parti infatti hanno prospettato diverse domande ed eccezioni, la cui dichiarazione di fondatezza ovvero infondatezza, non palesandosi prima facie, ha richiesto un approfondito scrutinio sia della documentazione prodotta in atti sia delle risultanze di cui alla c.t.u. espletata nel procedimento di cui al n.r.g. 3662/2022, conducendo ad un esito che giustifica (vd. punto seguente) la parziale compensazione delle spese di lite.
2.5. Conclusioni. Conclusivamente, tenuto conto del credito definitivamente accertato di € 160.953,89, da corrispondersi a titolo di compenso per le lavorazioni di cui al contratto del 22.2.2021 ad opera della convenuta nei confronti dell'attrice, nonché contestualmente della sussistenza, come supra chiarito, di un controcredito vantato da nei confronti di limitato all'importo della penale di € CP_1 Parte_1
73.583,571, devono dichiararsi sussistenti, su espressa eccezione della convenuta, i presupposti per la compensazione delle reciproche poste di dare e avere tra le parti. Al credito maturato dall'appaltatore deve dunque essere detratto il controcredito maturato dalla stazione appaltante, con la conseguenza che deve essere condannata a corrispondere in favore di CP_1 la somma di € 87.370,319. Parte_1
pagina 13 di 15 Su tale somma devono essere computati gli interessi moratori al tasso legale, decorrenti dalla data della presente pronuncia al saldo. In proposito si precisa che non possono trovare accoglimento gli interessi, come richiesti dall'attrice dalla data del 17.7.2023. Difatti, come supra rilevato, il mancato collaudo dell'immobile e la mancata conseguente emissione della rata finale sono imputabili agli inadempimenti perpetrati dall'attrice, la quale non solo non consegnava alla convenuta i documenti necessari all'emissione del CRE, ma neppure presenziava presso i locali all'incontro fissato in data 6.12.2024 e, da ultimo, rifiutava la riconsegna dei locali.
2.6. Spese di lite. Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio vanno compensate per la metà, tenuto conto degli inadempimenti di parte attrice ostativi al collaudo dell'opera, e poste per il residuo a carico della convenuta stante il rigetto dell'eccezione preliminare ed in considerazione del fatto che anche in esito al collaudo positivo si è opposta in toto all'accoglimento delle richieste attoree oltre ad essere parzialmente soccombente rispetto alle proprie domande riconvenzionali. Tali spese vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del parziale accoglimento della pretesa attorea e, pertanto, della riduzione del quantum della pretesa creditoria, da collocarsi nello scaglione di riferimento da Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00; in particolare, per quanto concerne la fase di istruzione preventiva, si ritiene congrua l'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
con riferimento invece alla presente fase di giudizio si ritiene di osservare i parametri medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, nonché gli importi minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo alla sua natura essenzialmente documentale. Segnatamente, le spese che parte convenuta (in quanto soccombente) deve rifondere in favore di parte attrice si liquidano come segue: per la fase di istruzione preventiva Euro 3.827,00 per compenso, Euro 286,00 per spese vive ex actis (c.u. e diritti di cancelleria), 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge;
per la presente fase Euro 11.268,00 per compenso, Euro 786,00 per spese vive ex actis (c.u. e diritti di cancelleria), 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge. Stante la parziale compensazione, la convenuta va condannata a rifondere all'attrice la metà di tali importi. Per le medesime ragioni le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 14.7.2023, vanno poste per metà a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, letto l'art. 281-quinquies c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accertato quanto in premessa, accoglie parzialmente la domanda spiegata Parte_1 nei confronti di e, per l'effetto, condanna, quest'ultima a
[...] Controparte_1 corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 87.370,319, oltre interessi come da motivazione;
2. respinge ogni ulteriore domanda ed eccezione formulata dalle parti;
3. compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite residue in favore dell'attrice, liquidate come da parte motiva.
pagina 14 di 15 4. pone per metà le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 14.7.2023, a carico della convenuta.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4637/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLO Parte_1 P.IVA_1 NICOLO' e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO N 61032 FANO ITALIA presso il difensore avv. MARCELLO NICOLO'
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIANA PAOLO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 54 20122 MILANO presso il difensore avv. PIANA PAOLO
RESISTENTE
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per la ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice dell'intestato Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, per la causali in narrativa: in rito: rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione e l'espletamento della prova per testi richiesta nella nostra seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c… nel merito:
accertare il buon diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 161.986,83 – ovvero quella diversa che risulterà di giustizia - oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto - e moratori dalla data del 17.7.2023 - sino all'effettivo soddisfo;
condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 161.986,83– ovvero quella diversa che risulterà di giustizia – oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto - e moratori dalla data del 17.7.2023 - sino all'effettivo soddisfo;
pagina 1 di 15 accertare il buon diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 11.863,28 – ovvero quella diversa che risulterà di giustizia - quali costi sostenuti per la CTU oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
condannare la convenuta al pagamento della somma di € 11.863,28 – ovvero quella diversa che risulterà di giustizia - quali costi sostenuti per la CTU oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. alla somma che verrà ritenuta di giustizia;
respingere tutte le eccezioni e domande - anche riconvenzionali - avversarie, compresa quella di difetto di giurisdizione;
con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare IN VIA PREGIUDIZIALE: I. accertare e dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo con riferimento alla domanda relativa alla revisione del prezzo ai sensi D.L. n. 73\2021 (art.
1-septies) e del D.L. n. 50\2022 (art. 26), per i motivi illustrati in narrativa;
NEL MERITO: II. rigettare le domande tutte proposte dalla società ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi illustrati in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
IN VIA RICONVENZIONALE: III. accertare gli inadempimenti della società – così come descritti in narrativa Parte_1
– e per l'effetto condannare la società ricorrente a pagare all' anche mediante Controparte_1 compensazione con quanto fosse eventualmente riconosciuto alla stessa dovuto a titolo di saldo: a. la somma di € 76.162,37, a titolo di penale per il ritardo, pari al 10% del valore del contratto, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b. la somma delle spese che l' ha sostenuto e\o dovrà sostenere per la risoluzione dei vizi e difetti, CP_1 stimati, all'esito del rilascio delle certificazioni in corso di causa, in € 7.616,05, oltre IVA [doc. Q] o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
c. la somma delle spese che l' ha sostenuto e\o dovrà sostenere per la risoluzione dei pregiudizi CP_1 derivanti dall'allagamento dei locali oggetto dell'appalto, avvenuto il 15\5\2024, nonché per le ulteriori lavorazioni necessarie al funzionamento degli impianti, come rilevato in sede di collaudo, pari alla somma di € 9.363,31, oltre IVA [doc. S] o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
d. la somma di € 18.700,00, quale importo residuo rivendicato dal subappaltatore Controparte_2
o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
[...] e. la somma, a titolo di lucro cessante per la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie e il conseguente mancato conseguimento dei relativi corrispettivi, a far data dal termine dell'ultima proroga (25\6\2022) sino alla riassunzione del possesso dell'immobile da parte dell' (21\2\2025) CP_1
[doc. R], pari ad € 28.746,00 (€ 900\mese per n. 31,94 mesi) [doc. E.3.] o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
f. una somma a titolo risarcitorio, da determinarsi in via equitativa dal Giudice, in relazione ai numerosi e rilevanti disagi al corretto svolgimento dell'attività sanitaria e amministrativa, nonché per la lesione all'immagine dell'Amministrazione derivante degli inadempimenti della società ricorrente;
IV. condannare la società a risarcire ogni danno ulteriore che dagli Parte_1 inadempimenti ad essa imputabili dovesse ulteriormente derivare nelle more del presente giudizio all' Controparte_1
pagina 2 di 15 Con vittoria di spese, diritti ed onorari In via istruttoria come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 13.11.2023 e ritualmente notificato, Parte_1 (nel prosieguo ha proposto domanda nei confronti di
[...] Parte_1 Controparte_1 (nel prosieguo deducendo: CP_1
- di aver concluso, in data 22.2.2021, un contratto di appalto con la convenuta committente, avente ad oggetto la ristrutturazione e riqualificazione dei locali da adibire a presidio ospedaliero territoriale – p.o.t. ; CP_3
- che l'importo di aggiudicazione era pari ad € 749.480,80, oltre ad € 74.948,08 per IVA (10%), per complessivi € 824.428,88;
- che il cantiere le era stato consegnato da in data 22.3.2021 e che le opere erano state CP_1 concluse;
- di aver proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dal quale era emerso un credito pari ad € 161.986,83;
- che aveva riconosciuto il credito per il minor importo di € 160.000,00; CP_1
- che, nonostante i plurimi solleciti, non aveva pagato il proprio debito. CP_1
Per tali ragioni l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 161.986,83, oltre interessi legali e moratori, a decorrere dal 17.7.2023, e al pagamento dei costi sostenuti per la c.t.u. disposta nel procedimento r.g. n. 3662/2022, pari ad € 11.863,28. Si è costituita tempestivamente in giudizio l' Controparte_4
asserendo:
[...]
- di aver sempre corrisposto alla gli importi dovuti sulla scorta dei SAL (cfr. doc. B11 Parte_1 fascicolo convenuta);
- di non aver riconosciuto un credito in capo ad per € 160.000,00 e che, in ogni caso, Parte_1 il credito dedotto dalla ricorrente era inesigibile, in quanto alcuni lavori risultavano incompleti, in ritardo e inadeguati. Peraltro, i vizi e difetti delle opere realizzate e rilevati dal c.t.u. (come, ad esempio, la ridotta altezza dei soffitti) non le consentivano l'utilizzo dell'immobile e lo rendevano non collaudabile (CRE);
- che l'attrice non le aveva consegnato la documentazione necessaria per accertare la regolare esecuzione dell'appalto e aveva assunto un atteggiamento ostativo non consentendole l'accesso all'immobile (cfr. docc. E.
2. e D fascicolo convenuta).
Ha concluso chiedendo, in via cautelare, la rimozione di tutti i dispositivi presenti presso l'immobile (catene, lucchetti, chiavistelli) che ne impedivano l'accesso e la consegna di tutte le chiavi di accesso ai locali detenute dall'attrice. In via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di revisione del prezzo ex D.L. n. 73/2021 e del D.L. n. 50/2022. In via preliminare, attesa l'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione del processo nelle forme del procedimento semplificato, ha chiesto la prosecuzione nelle forme del rito ordinario. Nel merito ha domandato il rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, ha chiesto, previo accertamento degli inadempimenti di Parte_1
la condanna della stessa al pagamento: a) di € 76.162,37 a titolo di penale per il ritardo, pari al
[...] pagina 3 di 15 10% del valore del contratto;
b) € 32.148,42, a titolo di importo necessario per risolvere i vizi e difetti delle opere nonché per la redazione della documentazione tecnica necessaria al collaudo;
c) € 18.700,00 a titolo di importo residuo, rivendicato dal subappaltatore d) € Controparte_2 15.300,00 a titolo di lucro cessante per la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie e il conseguente mancato conseguimento dei relativi corrispettivi a far data dal termine dell'ultima proroga (25\6\2022) sino all'effettiva consegna dell'immobile; e) una somma a titolo risarcitorio, da determinarsi in via equitativa dal Giudice, in relazione ai disagi causati al corretto svolgimento dell'attività sanitaria e amministrativa, nonché per la lesione all'immagine dell'Amministrazione derivante degli inadempimenti della società ricorrente. Ha domandato, in ogni caso, il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno causato dagli inadempimenti di
Parte_1 All'udienza dell'11.3.2024 il Giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario. Acquisito il fascicolo del giudizio di ATP e quello inerente al subprocedimento cautelare, il giudice ha assegnato i termini ex art. 189 c.p.c. e all'udienza del 10.9.2025 ha trattenuto la causa in decisione.
2. Decisione. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e merita pertanto accoglimento nei limiti di cui al prosieguo.
2.1. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di revisione del prezzo ex D.L. n. 73/2021 e del D.L. n. 50/2022.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla convenuta deve essere rigettata in quanto, come già rilevato in sede di a.t.p. con ordinanza in data 22.9.2022, la questione circa la spettanza dell'adeguamento ex lege dei prezzi dei contratti pubblici previsto, rispettivamente, dall'art. 1-septies d.l. 73/2021 (in uno al D.M. 04.04.2022) e dall'art. 26 d.l. 50/2022 non involge situazioni di interesse legittimo, trattandosi di ipotesi tutt'affatto differente da quella della revisione dei prezzi di cui all'art. 106 d.lgs. 50/2016.
2.2. Sulle risultanze dell'a.t.p. L'appalto aveva per oggetto la ristrutturazione/riqualificazione dei locali da adibire a Presidio Ospedaliero Territoriale – P.O.T. di Cuggiono, facenti parte del padiglione n. 67, e i lavori interessavano precisamente il piano Rialzato e parte del piano secondo del padiglione 67. Il c.t.u. – le cui conclusioni questo Giudice condivide, in quanto le considerazioni svolte risultano precise e prive di contraddizioni logiche – ha analizzato il verbale di sopralluogo del 13.7.2022 (cfr. doc. 18 fascicolo convenuta), redatto da e avente ad oggetto la constatazione dello stato di CP_1 ultimazione dei lavori, e ha constatato i seguenti vizi e difetti: Piano rialzato 1:
- Locale n. 1: “Muri: mancata sigillatura della “fessura lato destro quadro… (quadro elettrico)”;
- Locale n. 2: “Necessità di ritocco della pittura a smalto in un punto del coprifilo sinistro verso il corridoio”; “occorre ripristino e finitura del pannello in cartongesso posto a chiusura di un piccolo vano tecnico” (pag. 22);
- Locale n. 52: “Riscontrata imperfetta battuta in chiusura dell'anta principale oltre a scalfittura della finitura superficiale in corrispondenza della parte superiore”;
- Locale n. 51: imperfetta battuta dell'anta;
- Locale n. 51: tapparella che si blocca a metà;
pagina 4 di 15 - Locale n. 50: porta “fuori squadra/tocca terra”;
- Locale n. 50: “Muri: evidenza giunzione tra lastre di cartongesso con spessore sporgente”;
- Locale n. 49: “Porte: disallineata – smalto danneggiato su profilo interno”;
- Locale n. 49: “muri: evidenti rigonfiamenti vicino alla porta”;
- Locale n. 49: “Serramenti: rivedere movimento persiana – scatti in movimento”;
- Locali nn. 46 e 47: “porta fuori squadra – tocca terra”;
- Locale n. 46: “Muri: piccolo ritocco vernici vicino porta”
- Locale n. 46: difetti nelle sigillature dei controsoffitti;
- Locale n. 46: controsoffitto posizionato ad altezza pari a 2,37 m, ovvero inferiore alla minima regolamentare (2,40 m). Il ctu ha specificato che tale difformità rende il locale inadatto alla sua destinazione;
- Locale n. 44: “pavimenti e zoccolini: piastrella rotta sotto il lavandino”; “controsoffitti da modificare – pulire da vernici”;
- Locale n. 48: “porte: disallineata - Non chiude bene con gioco”;
- Locale n. 48: controsoffitto posizionato ad altezza pari a 2,37 m, ovvero inferiore alla minima regolamentare (2,40 m). Il c.t.u. ha specificato che tale difformità rende il locale inadatto alla sua destinazione.
Piano rialzato 2:
- locale n. 41: necessità di “ripresa della planarità delle superfici con rasatura/stuccatura o similare e successiva pitturazione finale a due mani”;
- locale n. 41: necessità di “fornitura e posa dei tappi risultati mancanti su telaio della porta REI”;
- locale n. 40: evidenza della stuccatura sui muri;
“pavimenti e zoccolini: bombatura su parete destra”; “impianti: borchie lavandino non aderenti, non sistemabili”;
- locale n. 37: “porte: disallineata – siliconare coprifili”;
- locale n. 35: “porte: disallineata – profilo 1 cm distacco dal pavimento”; stuccatura sopra alla porta e vernice in distacco;
- locale n. 36: “porte: luce in battuta - non allineata”; necessità di sostituzione della piastrella previa rimozione del radiatore a parete;
- locale n. 34: porta disallineata, storta.
Piano rialzato 3:
- locale n. 32.a: “controsoffitti pitturati con disomogeneità incollando giunzione lastre gesso con interstizi coperti in più punti da pulire”; “porte REI locale 11 da riverniciare”;
- locale n. 21: problematiche di allineamento porte;
- locale n. 20: disallineamento porte;
controsoffitti: “stuccatura in corrispondenza dei tratti angolari a parete non perfettamente aderenti alla superficie e lievi ritocchi alle pitture (ove sigillato)”; pagina 5 di 15 - locale n. 30: porta disallineata;
- locale n. 32: porta disallineata;
- locale n. 31: “Porte: leggero gioco in battuta”; “Muri: lieve bombatura su lato sinistro – stuccatura da riprendere – riverniciare lato dx finestra e sx evidenti riprese”;
- locale n. 29: “Serramenti: da pulire da vernici- tocca in alto lato dx”;
- locale n. 26: “Porte: ampia fessurazione laterale – cerniere non idonee”;
- locale n. 28: ampio disallineamento della porta;
- locale n. 23: necessità di “procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”; sigillare perimetralmente il tubo di scarico a parete;
- locale n. 22: disallineamento della porta, procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta;
- locale n. 27: disallineamento della porta, procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta;
- locale n. 24: necessità di “Sistemazione dei profili perimetrali / angolari di sostegno del controsoffitto + sostituzione n. 3 pannelli controsoffitto e ripulitura pareti da sbavature di pittura”.
Piano secondo:
- locale n. 1: porte disallineate, necessità di “procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”; serramenti: necessità di ritocco pittura eseguita per eliminazione imperfezioni;
- locale n. 8: necessità di procedere alla “registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”; controsoffitti: necessità di eseguire alcuni ritocchi alla pittura;
- locale n. 9: necessità di procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta; necessità di sigillare perimetralmente il tubo di scarico a parete;
necessità di
“Intervento di revisione, allineamento, registrazione degli avvolgibili, agendo sul sistema interno al cassonetto”;
- locali nn. 10 e 11: “necessità di sigillare perimetralmente il tubo di scarico a parete”;
“Intervento di revisione, allineamento, registrazione degli avvolgibili, agendo sul sistema interno al cassonetto”;
- locale n. 2: porta: necessità di “procedere alla sostituzione delle cerniere dell'anta”;
- locale n. 2: controsoffitto posizionato ad altezza pari a 2,37 m, ovvero inferiore alla minima regolamentare (2,40 m). Il c.t.u. ha specificato che tale difformità rende il locale inadatto alla sua destinazione;
- locale n. 2 a: porta: necessità di “procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”;
- locale n. 6: porta: necessità di “procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”;
- locale n. 5: porta: “procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”; pagina 6 di 15 - locale n. 4: porta: “procedere alla registrazione e/o alla più accurata collocazione delle cerniere dell'anta”; muri: “procedere alla stuccatura del profilo metallico”;
Quanto, invece, alle contestazioni riportate nel doc. 20 di parte attrice, il c.t.u. non ha rilevato vizi e difetti. In conclusione, il c.t.u. ha individuato i seguenti costi rimediali e di completamento delle opere:
- piano rialzato 1: € 2.325,67;
- piano rialzato 2: € 781,17;
- piano rialzato 3: € 1.455,90;
- piano secondo: € 1.530,10; per un totale pari ad € 7.616,05. Il c.t.u. ha accertato, poi, in risposta al punto 5 del quesito, che il valore delle opere eseguite in base ai corrispettivi contrattuali è pari ad € 867.163,85. Su tale importo, ancora secondo il parere del c.t.u., devono essere computati gli oneri di sicurezza (complessivamente stimati in € 25.788,07), detratta la somma di € 372,56 di cui all'art. 1C.09.500.00 10.d (fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo), in quanto opera non ancora eseguita;
e ciò al fine di ottenere una somma, al netto del ribasso di gara (-15,181%), pari ad € 761.307,78. In aggiunta all'importo sopra determinato, aderendo alle osservazioni presentate dal c.t.p. di parte attrice, il c.t.u. ha altresì ritenuto di computare le compensazioni, di cui all'art. 1-septies d.l. 73/2021 e art. 1 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 4 aprile 2022, ammontanti ad € 9.906,38, nonché quelle relative all'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 d.l. 50/2022, pari ad € 34.756,59. Ne discende la sussistenza di un compenso per l'impresa appaltatrice pari ad € 805.970,75. Come è pacifico tra le parti (anche in forza di quanto non specificamente contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), la stazione appaltante ha corrisposto all'appaltatore, nel corso del rapporto contrattuale e mediante l'emissione di un'anticipazione del 20% e n. 5 SAL, un pagamento parziale, pari ad € 636.367,15. Depurata di siffatto pagamento, nonché dell'importo sopra indicato relativamente ai vizi riscontrati dal c.t.u., la somma residua da corrispondersi nei confronti dell'impresa appaltatrice è pari ad € 161.987,55 ovvero, in buona sostanza, l'importo indicato da parte ricorrente.
2.3. Eccezioni e domande circa il credito residuo prospettate dalla convenuta. A fronte delle superiori risultanze, nel contestare parzialmente gli esiti della c.t.u., nonché precipuamente la domanda formulata dall'attrice, la convenuta ha, in prima battuta, eccepito l'inesigibilità del credito, nonché, in via subordinata e riconvenzionale, dedotto la sussistenza di diversi crediti, vantati nei confronti dell'attrice, da riconoscere ovvero, in ogni caso, da detrarre in compensazione da quanto dalla stessa dovuto a titolo di saldo. Più nel dettaglio, la convenuta ha richiesto i seguenti importi:
• € 76.162,37, a titolo di penale per il ritardo, pari al 10% del valore del contratto;
• € 7.616,05, oltre IVA, a titolo di spese per emendare i vizi riconosciuti dal c.t.u.;
• € 9.363,31, oltre IVA, a titolo di spese per la risoluzione dei pregiudizi derivanti dall'allagamento dei locali oggetto dell'appalto, avvenuto il 15\5\2024;
• € 18.700,00, quale importo residuo rivendicato dal subappaltatore Controparte_2
• € 28.746,00, a titolo di lucro cessante per la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie e il conseguente mancato conseguimento dei relativi corrispettivi, a far data dal termine dell'ultima pagina 7 di 15 proroga (25\6\2022) sino alla riassunzione del possesso dell'immobile da parte dell' CP_1 (21\2\2025), pari ad (€ 900\mese per n. 31,94 mesi);
• ogni ulteriore somma, a titolo risarcitorio, da determinarsi in via equitativa dal Giudice, in relazione ai numerosi e rilevanti disagi al corretto svolgimento dell'attività sanitaria e amministrativa, nonché per la lesione all'immagine dell'Amministrazione derivante degli inadempimenti della società ricorrente.
2.3.1. Sull'esigibilità del credito vantato da Parte_1 ha dedotto che il credito vantato dalla ricorrente era inesigibile, in quanto alcuni lavori CP_1 risultavano incompleti, in ritardo e inadeguati. Peraltro, i vizi e difetti delle opere realizzate e rilevati dal c.t.u. (come, ad esempio, la ridotta altezza dei soffitti), la mancata consegna della documentazione necessaria e l'atteggiamento ostativo di
[...] (la quale non le consentiva l'accesso all'immobile – cfr. docc. E.
2. e D fascicolo convenuta), Pt_1 non le consentivano l'utilizzo dell'immobile e lo rendevano non collaudabile (CRE). Ne discendeva che, non avendo potuto collaudare l'immobile, non le era stato possibile emettere la rata finale per il pagamento dei lavori eseguiti. Contr L'attrice ha asserito, al contrario, di aver trasmesso alla DL, al ed alla le certificazioni CP_1 necessarie e che aveva già dichiarato la completa esecuzione delle opere – più precisamente, nel CP_1 verbale del 5.8.2022 (cfr. doc. B 20 fascicolo convenuta), il DL aveva dichiarato “l'avvenuta fine dei lavori”. Sul punto, l'art. 52, comma 5, del Capitolato speciale (cfr. doc. B 27 fascicolo convenuta) prevede che
“Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 5; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all'articolo 53, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28”. L'art. 28, rubricato «Pagamenti a saldo», prevede che «La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27 comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale». Effettivamente, dagli atti di causa risulta che:
- solo nel corso del presente giudizio (si veda il verbale di udienza dell'11.9.2024) l'attrice provvedeva a consegnare la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla verifica della regolare esecuzione (CRE);
- all'udienza del 26.11.2024 le parti si accordavano per eseguire le verifiche preliminari all'emissione del CRE in data 6.12.2024 con l'accordo che, in caso di esito positivo, Parte_1 avrebbe rilasciato i locali. Tuttavia, l'impresa non si presentava presso i locali e, pertanto, non avveniva il collaudo prodromico all'emissione della rata finale (si veda il verbale di udienza dell'8.1.2025);
- le parti eseguivano l'accesso ai locali al fine di effettuare le verifiche preliminari al CRE solo in data 21.1.2025 (cfr. doc. Q fascicolo convenuta) e in tale circostanza emergevano alcune situazioni da sanare (sistemate in parte in data 28.1.2025), nonché la mancata ultimazione dell'impianto antincendio e la necessità di provvedere alla riparazione del guasto ai pannelli radianti e ai danni dallo stesso provocati (verbale di udienza del 19.2.2025);
- come accertato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, alcune opere eseguite dall'attrice presentavano vizi e difetti, alcuni dei quali peraltro tali da rendere i locali inadatti alla loro destinazione (in particolare: locale n. 48: controsoffitto posizionato ad altezza pari a 2,37 m, ovvero inferiore alla minima regolamentare (2,40 m); locale n. 46: controsoffitto posizionato ad altezza pari a 2,37 m, ovvero inferiore alla minima regolamentare (2,40 m);
pagina 8 di 15 piano secondo, locale n. 2: controsoffitto posizionato ad altezza pari a 2,37 m, ovvero inferiore alla minima regolamentare (2,40 m);
Ciò premesso, il mancato collaudo dell'immobile e la mancata conseguente emissione della rata finale è imputabile agli inadempimenti perpetrati dall'attrice, la quale non consegnava alla convenuta i documenti necessari all'emissione del CRE, provvedendovi solo nel corso del giudizio nell'ambito della trattativa intavolata per risolvere la vertenza;
non collaborava per consentire il collaudo nelle forme ordinarie, tanto è vero che non presenziava all'incontro con i tecnici presso i locali CP_1 all'incontro fissato in data 6.12.2024, insistendo sulla richiesta di pagamento prima del collaudo, e nello specifico non si adoperava per l'ultimazione dell'impianto antincendio in relazione al secondo piano ed alla mancanza di collegamento con la portineria (aspetti invero non emersi in sede di ATP), tanto che vi doveva provvedere in autonomia. CP_1 Cionondimeno, nelle more del giudizio parte convenuta è rientrata nella detenzione dei locali e ha trasmesso ad in data 21.2.2025, il Certificato di Regolare Esecuzione, riconoscendo la Parte_1 debenza di un importo pari ad € 159.741,57 (cfr. doc. Q, pag. 9, fascicolo convenuta), a titolo di saldo per i lavori eseguiti dall'attrice. Tale importo, di poco inferiore rispetto al compenso accertato dal c.t.u., nel dettaglio quantificato al punto che precede, risulta ottenuto detraendo dalla somma riconosciuta dal c.t.u. summenzionata i costi per il rispristino locale a seguito del guasto dei pannelli radianti (€ 1.212,32) e per il completamento dell'impianto antincendio (€ 1.033,66) (cfr. doc. Q, pag. 10, fascicolo convenuta). A fronte di tali elementi, la tesi dell'inesigibilità del pagamento del credito residuo, prospettata in origine dalla convenuta, non può più essere legittimamente sostenuta. Invero, in seguito all'emissione del CRE, il credito vantato dall'attrice, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo), è divenuto certo, liquido ed esigibile, nei limiti della ricostruzione operata al punto 2.2 della presente pronuncia detratto quanto sostenuto da per il completamento dell'impianto antincendio (e quindi per un totale di CP_1 euro 160.953,89). Non si ritiene debba essere detratto invece il costo per il ripristino locale a seguito dei pannelli radianti non essendo stata fornita prova della responsabilità dell'attrice (vd. infra).
2.3.2. Sul riconoscimento della penale. La convenuta ha altresì lamentato la tardiva conclusione dei lavori ad opera dell'appaltatrice. In particolare, la medesima ha dedotto che, a fronte di un termine di esecuzione determinato in gg. 365, decorrente dal 22.3.2021, i lavori sono stati ultimati solo in data 5.8.2022 (i.e. in gg. 501, con un ritardo pertanto di gg. 136). In aggiunta, malgrado il completamento, tale ultimazione, a causa della condotta ostativa dell'attrice, si è potuta verificare solo in data 16.7.2024, con la consegna della documentazione afferente alle certificazioni e ai collaudi tecnici di cui all'art. 22. Ne consegue, secondo la tesi prospettata dalla convenuta, il riconoscimento di una somma, in suo favore, a titolo di penale, per tutti i giorni complessivi di ritardo, da computarsi sul valore contrattuale dell'appalto. Siffatto importo, nel dettaglio, visto il ritardo superiore a gg. 100, deve essere quantificato nella misura del 10% del valore dell'appalto e, pertanto, complessivamente, in € 76.162,37. Le deduzioni offerte dalla convenuta poggiano le proprie basi sull'applicazione sull'art. 52, comma 5 del capitolato speciale d'appalto, il quale testualmente prevede che «Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 5; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all'articolo 53, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28». (cfr. doc. B27, pag. 51 fascicolo convenuta). Ebbene, la tesi in parola deve ritenersi fondata. pagina 9 di 15 Invero, anzitutto è pacifica tra le parti, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., (nonché di documentale evidenza in forza della disamina dell'art.
9.10 del dettato contrattuale – cfr. doc. 1, pag. 17, fascicolo attoreo – nonché ancora alla luce della lettura dell'art. 18, co. 6 del capitolato speciale – cfr. doc. B27 fascicolo convenuta), la sussistenza di una penale legata al mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, e in ogni caso non superante il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Peraltro, risulta per tabulas non solo che l'attrice abbia ultimato tardivamente i lavori, oltre il termine del 25.6.2022 differito in forza della richiesta di concessione di n. 2 proroghe (cfr. docc. B12, B13, B14 fascicolo convenuta), ma anche che la stessa abbia provveduto alla consegna della documentazione afferente alla redazione del certificato di ultimazione lavori e al collaudo solo in seguito all'udienza del 16.7.2024 (cfr. verbale ud. 16.7.2024), con p.e.c. inoltrata alla direzione lavori in data 30.7.2024 (cfr. produzione documentale del 28.8.2024 fascicolo attoreo). Ora, ai sensi della disposizione succitata, in assenza della documentazione de qua la direzione lavori non era in grado di procedere alla verifica dell'ultimazione né tantomeno al conseguente collaudo. Ne discende che nel computo della penale non può non tenersi conto di tale consegna tardiva. Né rilevano ai fini di una diversa individuazione del giorno di ultimazione dei lavori le contestazioni mosse dall'attrice, la quale, richiamando la delibera dell'ANAC n. 73/2024, ha eccepito la nullità di penali differenti dalla ritardata o inesatta esecuzione dei lavori. E invero, in disparte la natura non vincolante delle deliberazioni ANAC, nel caso in specie la penale contrattata dalle parti non fuoriesce dal perimetro dell'esecuzione materiale dell'opera (come è avvenuto, di contro, nel caso esaminato dall' ove la penale era stata legata ad un successivo incremento dell'importo delle opere CP_6 progettate), essendo espressamente vincolata ai lavori ed alla loro ultimazione;
ultimazione che tuttavia, come si è detto, può ritenersi verificata solo a seguito della trasmissione della documentazione necessaria alla redazione del certificato di ultimazione lavori (i.e. alla data del 30.7.2024). Ora, considerando siffatta data quale termine di ultimazione, nonché quale termine iniziale la data del 25.6.2022, discende un numero di gg. di ritardo nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'attrice pari a 766. In proposito va tuttavia rammentato che l'importo della penale non può superare il 10% del valore contrattuale. Ne deriva che a fronte del valore dell'appalto, secondo quanto precisato dal c.t.u. (cfr. c.t.u., pag. 93), nonché asserito da entrambe le parti, pari ad € 735.835,71, la penale massima liquidabile si attesta sull'importo di € 73.583,571. Visto il numero di gg. di ritardo superiore a 100, atteso che moltiplicare il predetto numero per l'1 per mille del valore contrattuale darebbe vita ad una penale nettamente superiore al 10% di quest'ultimo, è solo con riferimento all'importo sopradetto che può accogliersi la domanda formulata dalla convenuta. A ciò deve aggiungersi, che tale importo, anche in risposta all'eccezione di riduzione della penale sollevata dall'attrice, si rileva congruo e non manifestamente eccessivo, rientrando nei parametri previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, in seno all'art. 113-bis, co. 4, vigente ratione temporis, il quale consente alla stazione appaltante di applicare una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore computata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare avuto riguardo all'entità delle conseguenze legate al ritardo, purché non superante il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. E ciò anche in considerazione del fatto che l'appalto de quo è sorto per la ristrutturazione e riqualificazione di locali adibiti a presidio ospedaliero, la cui ritardata esecuzione puo' condurre ad importanti danni, non solo sotto il profilo economico (considerazioni che assorbono anche la richiesta di parte convenuta in punto di danno da lucro cessante), ma più in generale in relazione all'interesse pubblico. Dalle considerazioni che precedono discende dunque la condanna della parte attrice al pagamento in favore della convenuta di una penale contrattuale pari ad € 73.583,571.
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2.3.3. Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
2.3.3.1. Componente di danno emergente. Nell'alveo di siffatta domanda possono essere ricomprese diverse richieste formulate dall'convenuta. In particolare, devono ritenersi rientranti in tale categoria, quantomeno con riferimento al profilo del danno emergente, le seguenti voci di spesa:
• € 7.616,05, oltre IVA, a titolo di spese per emendare i vizi riconosciuti dal c.t.u.;
• € 9.363,31, oltre IVA, a titolo di spese per la risoluzione dei pregiudizi derivanti dall'allagamento dei locali oggetto dell'appalto, avvenuto il 15\5\2024;
• € 18.700,00, quale importo residuo rivendicato dal subappaltatore Controparte_2
Ebbene, la condanna relativamente alla prima componente deve essere respinta, in quanto già detratta dal compenso spettante all'impresa edile dal consulente tecnico d'ufficio, come meglio puntualizzato al capo 2.2. della presente pronuncia, e in ogni caso già scorporata dall'attrice nella formulazione della propria domanda di esatto adempimento. Per quanto concerne, il secondo costo va osservato quanto segue. La convenuta fonda siffatta domanda risarcitoria sull'errata posa dei pannelli radianti da parte dell'appaltatrice; difetto questo che ha cagionato l'allagamento dei locali in data 15.5.2024, nonché sull'esistenza di lavorazioni non ultimate (impianto antincendio). Tali rilievi risultano comprovati, sulla scorta di quanto ancora osservato dalla convenuta, dalle produzioni di cui ai docc. . Parte_2 Peraltro, a mente delle considerazioni svolte dalla stessa in forza del CRE (cfr. doc. Q fascicolo convenuta), ulteriori somme sarebbero da decurtare dal compenso spettante all'appaltatrice in ragione del guasto ai pannelli radianti e alla mancata attivazione dell'impianto rilevazioni incendi (cfr. capo 2.3 presente sentenza). Ebbene, il vaglio del predetto compendio probatorio esclude in radice la sussistenza di prova in ordine all'asserito danno. Invero, la documentazione prodotta è costituita esclusivamente da preventivi di spesa, specificamente contestati dall'attrice e peraltro privi di prova del relativo esborso. Inoltre, con riferimento ai costi necessari a riparare i pregiudizi derivati dall'allagamento, deve rilevarsi come tutti i preventivi prodotti sul punto (cfr. docc. S2-S3-S4 cit.) sono anteriori alla data dell'evento lesivo. Ne deriva che non può ritenersi dimostrato alcun nesso eziologico tra l'accadimento de quo e i suddetti costi (e ciò a prescindere dalla prova la prova dell'imputabilità dei vizi dei pannelli radianti e del conseguente allagamento). Peraltro, con riferimento al completamento dell'impianto antincendio, nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta, a titolo di danno emergente, alla convenuta, essendo i costi necessari all'allaccio, già stati decurtati dal compenso dovuto all'appaltatrice, come da CRE versato in atti (cfr. doc. Q, pag. 11; doc. S1 fascicolo convenuta). Ancora, sotto il profilo del danno emergente, la convenuta ha dedotto di dover provvedere al pagamento del compenso della sub-appaltatrice, nell'importo residuo di € Controparte_2 18.700,00. La somma così quantificata, sulla scorta delle allegazioni offerte da avrebbe dovuto essere CP_1 corrisposta da parte dell'Amministrazione, nei confronti della sub-appaltatrice, solo in seguito all'inoltro da parte dell'appaltatrice delle fatture relative al presunto credito. Tuttavia, tale trasmissione non si era mai verificata, con la conseguenza di risultare la convenuta debitrice di un debito, mai contratto e mai giustificato. Ebbene, tale domanda deve essere respinta, non attenendo specificamente al rapporto contrattuale tra l'attrice e la convenuta, bensì tra la convenuta e il terzo e Ed invero, il CP_2 Controparte_2 pagamento dovuto da nei confronti di esula sia dalle prestazioni CP_1 Controparte_2 richieste a sia dal compenso da quest'ultima domandato in questa sede. Parte_1
pagina 11 di 15 Ne deriva che tutte le controversie insorte in ragione del sub-appalto e i conseguenti rapporti di dare avere dallo stesso discendenti vanno regolarizzate in contraddittorio con il predetto terzo. A ciò va aggiunto che, anche volendo ipotizzare un inadempimento dell'attrice, l'importo dedotto quale conseguenza dello stesso non potrebbe nemmeno essere decurtato in compensazione dal compenso spettante all'appaltatore. E invero, presupposto essenziale di tale meccanismo è la sussistenza di un controcredito maturato dal creditore nei confronti del proprio debitore, da dedurre in compensazione. Nel caso di specie, tuttavia, la somma indicata dalla convenuta rappresenta esclusivamente la sua esposizione debitoria nei confronti della sub-appaltatrice per i lavori eseguiti in aderenza al capitolato, la cui maturazione non risulta né avviata né inficiata dall'operato dell'impresa appaltatrice. Ne discende che nessun controcredito può ritenersi configurabile in capo alla stazione appaltante nei confronti dell'appaltatrice in tali termini. Per le ragioni tutte vagliate, siffatta domanda non può trovare accoglimento.
2.3.3.2. Componente di lucro cessante. La convenuta ha altresì chiesto la liquidazione di una somma, pari ad € 28.746,00, a titolo di lucro cessante per la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie con relativo mancato conseguimento dei corrispettivi attesi, a far data dal termine dell'ultima proroga (25\6\2022) sino alla riassunzione del possesso dell'immobile da parte dell' (21\2\2025). CP_1
Ebbene, anche relativamente a siffatto aspetto, la domanda risarcitoria prospettata dalla convenuta merita di essere respinta, in via assorbente per omessa prova dei fatti costitutivi della stessa. Invero, onde motivare siffatta richiesta, la convenuta ha prodotto esclusivamente un prospetto di stima, redatto unilateralmente, nel quale il numero di prestazioni perse e correlativamente il guadagno perso, viene computato in egual misura al numero di prestazioni rese nei reparti disponibili e al ricavo ottenuto in seguito alle stesse (cfr. doc. E3 fascicolo convenuta). Tale documento appare non attendibile;
invero non solo è interamente di produzione unilaterale, nonché non suffragato da allegati (quali, a titolo esemplificativo, i listini di prezzo ufficiali per ogni singola prestazione), ma esso non tiene conto della tipologia di prestazioni rese né della frequenza di ogni singola specifica prestazione;
dati che, ove presenti, avrebbero conferito maggior certezza alla stima effettuata, quantomeno al fine di determinare quali richieste di prestazioni fossero risultate più eseguite nel tempo e quali effettuate solo sporadicamente. Peraltro, al fine di quantificare con elevata probabilità logica il guadagno perso, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di avere ricevuto richieste di prestazioni ospedaliere in esubero rispetto ai posti disponibili in struttura anteriormente alla consegna dei lavori;
circostanza che, a seguito di un approfondito scrutinio degli atti, non risulta financo allegata. Orbene, alla luce delle predette ragioni non può che ritenersi la valutazione de qua del tutto arbitraria e, pertanto, priva di pregio. Ad abundantiam, non può qui sottacersi come onde evitare il danno asseritamente dedotto, vista CP_1 l'ultimazione dei lavori, avrebbe potuto ottenere la presa in consegna anticipata dell'opera, agendo in forza dell'art. 230 del DPR 207/2010, a mente del richiamo contenuto in seno all'art.10.13 del contratto di appalto (cfr. doc. 1, pag.22, fascicolo attrice), ovvero, affrettare la consegna, richiedendo la predisposizione del collaudo di cui all'art. 102 D.L. 50/2016 e dell'art. 10.8 del predetto contratto, ovvero ancora in assenza di collaudo, in forza dell'art. 10.9 dell'anzidetto testo negoziale (cfr. doc. 1, pag. 21, fascicolo attrice). Nessuna delle summenzionate facoltà è stata tuttavia adottata dalla stazione appaltante.
2.3.4. Sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Del pari, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione, dalla convenuta subito a causa degli inadempimenti posti in essere da Parte_1
pagina 12 di 15 E invero, parte convenuta non solo non ha dimostrato, ma neppure ha dedotto specificamente l'entità e la misura dei danni-conseguenza patiti in seguito alla lesione della propria immagine. Sul punto, la Suprema Corte – aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale – ha di recente precisato che il danno all'immagine «non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé» (Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n. 4005). Nel caso di specie la doglianza relativa al pregiudizio patito all'immagine e alla reputazione, oltre ad essere generica, non è sufficiente ad integrare lo specifico onere di allegazione e prova posto a carico del danneggiato, che esige la puntualizzazione e dimostrazione specifica delle conseguenze del pregiudizio patito. Alla luce di tali considerazioni, la predetta domanda deve essere respinta. A ciò deve aggiungersi, per completezza, che nemmeno si sarebbe potuti addivenire ad un diverso esito, in forza della liquidazione equitativa del danno, come pure richiesto dalla convenuta. E invero, l'ipotesi di liquidazione di cui all'art. 1226 c.c. non esime il danneggiato dal provare, quantomeno, l'effettiva sussistenza del danno, dall'allegare degli elementi idonei a fungere da parametri plausibili di quantificazione o, infine, dal motivare l'impossibilità o estrema difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare. Nel caso in specie, infatti, non solo la convenuta non ha fornito sufficiente prova circa la quantificazione del danno, ma la stessa non ha allegato neppure dei criteri utili a questo Giudicante, al fine di operare eventualmente una liquidazione in via equitativa del medesimo. Il tutto tenendo conto, in ogni caso, del riconoscimento a favore di della sostanziosa penale sopra CP_1 specificata.
2.4. Sulle domande di condanna ex art. 96 c.p.c. Parimenti meritano reiezione le domande di condanna svolte reciprocamente dalle parti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto dell'esito del giudizio. Le parti infatti hanno prospettato diverse domande ed eccezioni, la cui dichiarazione di fondatezza ovvero infondatezza, non palesandosi prima facie, ha richiesto un approfondito scrutinio sia della documentazione prodotta in atti sia delle risultanze di cui alla c.t.u. espletata nel procedimento di cui al n.r.g. 3662/2022, conducendo ad un esito che giustifica (vd. punto seguente) la parziale compensazione delle spese di lite.
2.5. Conclusioni. Conclusivamente, tenuto conto del credito definitivamente accertato di € 160.953,89, da corrispondersi a titolo di compenso per le lavorazioni di cui al contratto del 22.2.2021 ad opera della convenuta nei confronti dell'attrice, nonché contestualmente della sussistenza, come supra chiarito, di un controcredito vantato da nei confronti di limitato all'importo della penale di € CP_1 Parte_1
73.583,571, devono dichiararsi sussistenti, su espressa eccezione della convenuta, i presupposti per la compensazione delle reciproche poste di dare e avere tra le parti. Al credito maturato dall'appaltatore deve dunque essere detratto il controcredito maturato dalla stazione appaltante, con la conseguenza che deve essere condannata a corrispondere in favore di CP_1 la somma di € 87.370,319. Parte_1
pagina 13 di 15 Su tale somma devono essere computati gli interessi moratori al tasso legale, decorrenti dalla data della presente pronuncia al saldo. In proposito si precisa che non possono trovare accoglimento gli interessi, come richiesti dall'attrice dalla data del 17.7.2023. Difatti, come supra rilevato, il mancato collaudo dell'immobile e la mancata conseguente emissione della rata finale sono imputabili agli inadempimenti perpetrati dall'attrice, la quale non solo non consegnava alla convenuta i documenti necessari all'emissione del CRE, ma neppure presenziava presso i locali all'incontro fissato in data 6.12.2024 e, da ultimo, rifiutava la riconsegna dei locali.
2.6. Spese di lite. Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio vanno compensate per la metà, tenuto conto degli inadempimenti di parte attrice ostativi al collaudo dell'opera, e poste per il residuo a carico della convenuta stante il rigetto dell'eccezione preliminare ed in considerazione del fatto che anche in esito al collaudo positivo si è opposta in toto all'accoglimento delle richieste attoree oltre ad essere parzialmente soccombente rispetto alle proprie domande riconvenzionali. Tali spese vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del parziale accoglimento della pretesa attorea e, pertanto, della riduzione del quantum della pretesa creditoria, da collocarsi nello scaglione di riferimento da Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00; in particolare, per quanto concerne la fase di istruzione preventiva, si ritiene congrua l'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
con riferimento invece alla presente fase di giudizio si ritiene di osservare i parametri medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, nonché gli importi minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo alla sua natura essenzialmente documentale. Segnatamente, le spese che parte convenuta (in quanto soccombente) deve rifondere in favore di parte attrice si liquidano come segue: per la fase di istruzione preventiva Euro 3.827,00 per compenso, Euro 286,00 per spese vive ex actis (c.u. e diritti di cancelleria), 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge;
per la presente fase Euro 11.268,00 per compenso, Euro 786,00 per spese vive ex actis (c.u. e diritti di cancelleria), 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge. Stante la parziale compensazione, la convenuta va condannata a rifondere all'attrice la metà di tali importi. Per le medesime ragioni le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 14.7.2023, vanno poste per metà a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, letto l'art. 281-quinquies c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accertato quanto in premessa, accoglie parzialmente la domanda spiegata Parte_1 nei confronti di e, per l'effetto, condanna, quest'ultima a
[...] Controparte_1 corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 87.370,319, oltre interessi come da motivazione;
2. respinge ogni ulteriore domanda ed eccezione formulata dalle parti;
3. compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite residue in favore dell'attrice, liquidate come da parte motiva.
pagina 14 di 15 4. pone per metà le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 14.7.2023, a carico della convenuta.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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