CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15693 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA AU, nato a [...] il [...] RA TOMAS, nato a [...] il [...] RI CA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
letta la memoria dell'Avv. GUIDO GALLETTI, difensore di BR DI, BR AS e RI CA, il quale ha chiesto che la Corte voglia «pronunciare sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto in seguito a remissione di querela»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere intervenuta remissione della querela;
udito l'Avv. GUIDO GALLETTI, difensore di BR DI, BR AS e RI CA, anche in sostituzione dell'Avv. EMILIO CARLO CHIODI, altro difensore di BR DI, BR AS e RI CA, il quale si è riportato ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15693 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/11/2021, la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del 29/06/2018 del Tribunale di Udine di condanna di DI BR, AS BR e CA RI alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa in concorso ai danni di RI TO, aggravata dall'avere cagionato a tale persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (artt. 110, 640 e 61, primo comma, n. 7, cod. pen.). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Trieste hanno proposto ricors0 per cassazione, per il tramite del proprio difensore e con un unico atto, DI BR, AS BR e CA RI, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono l'«illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 546 cpp e per difetto di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello di Trieste, richiamando per relationem il contenuto della sentenza di primo grado, ha tuttavia omesso di analizzare le specifiche censure degli appellanti rispetto al giudizio di attendibilità della persona offesa da reato». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'«illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 110 cp ed in ogni caso per difetto di congrua motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto configurabile un'ipotesi concorsuale a carico dei signori BR AS e RI CA». 2.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono «[v]iolazione di legge - violazione dell'art. 99 c.p. - sull'errata applicazione di legge penale e in ogni caso sulla carenza di adeguata e completa motivazione per quanto attiene la ritenuta applicazione della recidiva al signor BR DI - sulla violazione dei principi valutativi e motivazionali espressi nella sentenza n. 20808/2019 delle Sezioni Unite - sulla mancanza di una "complessità di giudizio" calmierato sulla persona del ricorrente - sulla mancata valutazione degli elementi valutativi forniti dalla difesa nel corso del giudizio - sulla mancata valutazione sotto il profilo dell'analisi della componente relativa "maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere"». 3. Con la già menzionata memoria, il difensore dei ricorrenti avv. Guido AL ha trasmesso in allegato gli atti con i quali, 1'8 marzo 2023, davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria della Stazione Carabinieri di Udine/ la persona offesa RI TO ha dichiarato di rimettere la querela da lui precedentemente proposta nei confronti degli imputati;
l'avv. Emilio Carlo Chiodi, munito delle relative procure speciali a lui conferite dai tre imputati, ha dichiarato di accettare la predetta remissione della querela. 2 Per tali ragioni, con la stessa memoria, veniva chiesto a questa Corte di «pronunciare sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto in seguito a remissione di querela». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni che si vanno di seguito a esporre. 2. Anzitutto, si deve ritenere che tutti e tre i motivi di ricorso siano inammissibili in quanto prospettano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondate. 3. Ciò posto, si deve rilevare che l'art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso il reato di truffa aggravato, come nella specie, ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., punibile a querela della persona offesa. Ne consegue, in ragione di tale modificato regime di procedibilità del reato contestato agli imputati e dell'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, con accettazione della stessa da parte degli imputati, che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 4. A tale proposito, le Sezioni unite di queste Corte (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01, la quale ha richiamato, sul punto, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01) hanno infatti chiarito che «la "remissione di querela" che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata [...], nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (nello stesso senso, tra le pronunce delle sezioni semplici di questa Corte: Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01; Sez. 2, n. 37688 del 0/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Lo Conte, Rv. 247088-01. Con riferimento a un reato divenuto punibile a querela della persona offesa a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022: Sez. 7, n. 12444 del 22/02/2023, Abruzzese, non massimata). A sostegno di tale statuizione, le Sezioni unite hanno invocato il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la 3 conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152 c.p., comma 3, e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così: Sez. U n. 40150 del 21/06/2018, cit.). 5. Pertanto, considerato che i ricorsi sono stati tempestivamente proposti e che, dalla decisione impugnata, non risultano elementi tali da fare emergere le condizioni per un proscioglimento nel merito degli imputati ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la sopravvenuta estinzione del reato di cui agli artt. 110, 640 e 61, primo comma, n. 7), cod. pen., in conseguenza delle menzionate rituali remissione della querela e accettazioni della stessa remissione. Poiché nell'atto di remissione non è stato diversamente convenuto, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico dei querelati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/03/2023.
letta la memoria dell'Avv. GUIDO GALLETTI, difensore di BR DI, BR AS e RI CA, il quale ha chiesto che la Corte voglia «pronunciare sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto in seguito a remissione di querela»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere intervenuta remissione della querela;
udito l'Avv. GUIDO GALLETTI, difensore di BR DI, BR AS e RI CA, anche in sostituzione dell'Avv. EMILIO CARLO CHIODI, altro difensore di BR DI, BR AS e RI CA, il quale si è riportato ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15693 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/11/2021, la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del 29/06/2018 del Tribunale di Udine di condanna di DI BR, AS BR e CA RI alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa in concorso ai danni di RI TO, aggravata dall'avere cagionato a tale persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (artt. 110, 640 e 61, primo comma, n. 7, cod. pen.). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Trieste hanno proposto ricors0 per cassazione, per il tramite del proprio difensore e con un unico atto, DI BR, AS BR e CA RI, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono l'«illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 546 cpp e per difetto di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello di Trieste, richiamando per relationem il contenuto della sentenza di primo grado, ha tuttavia omesso di analizzare le specifiche censure degli appellanti rispetto al giudizio di attendibilità della persona offesa da reato». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'«illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 110 cp ed in ogni caso per difetto di congrua motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto configurabile un'ipotesi concorsuale a carico dei signori BR AS e RI CA». 2.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono «[v]iolazione di legge - violazione dell'art. 99 c.p. - sull'errata applicazione di legge penale e in ogni caso sulla carenza di adeguata e completa motivazione per quanto attiene la ritenuta applicazione della recidiva al signor BR DI - sulla violazione dei principi valutativi e motivazionali espressi nella sentenza n. 20808/2019 delle Sezioni Unite - sulla mancanza di una "complessità di giudizio" calmierato sulla persona del ricorrente - sulla mancata valutazione degli elementi valutativi forniti dalla difesa nel corso del giudizio - sulla mancata valutazione sotto il profilo dell'analisi della componente relativa "maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere"». 3. Con la già menzionata memoria, il difensore dei ricorrenti avv. Guido AL ha trasmesso in allegato gli atti con i quali, 1'8 marzo 2023, davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria della Stazione Carabinieri di Udine/ la persona offesa RI TO ha dichiarato di rimettere la querela da lui precedentemente proposta nei confronti degli imputati;
l'avv. Emilio Carlo Chiodi, munito delle relative procure speciali a lui conferite dai tre imputati, ha dichiarato di accettare la predetta remissione della querela. 2 Per tali ragioni, con la stessa memoria, veniva chiesto a questa Corte di «pronunciare sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto in seguito a remissione di querela». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni che si vanno di seguito a esporre. 2. Anzitutto, si deve ritenere che tutti e tre i motivi di ricorso siano inammissibili in quanto prospettano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondate. 3. Ciò posto, si deve rilevare che l'art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso il reato di truffa aggravato, come nella specie, ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., punibile a querela della persona offesa. Ne consegue, in ragione di tale modificato regime di procedibilità del reato contestato agli imputati e dell'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, con accettazione della stessa da parte degli imputati, che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 4. A tale proposito, le Sezioni unite di queste Corte (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01, la quale ha richiamato, sul punto, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01) hanno infatti chiarito che «la "remissione di querela" che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata [...], nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (nello stesso senso, tra le pronunce delle sezioni semplici di questa Corte: Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01; Sez. 2, n. 37688 del 0/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Lo Conte, Rv. 247088-01. Con riferimento a un reato divenuto punibile a querela della persona offesa a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022: Sez. 7, n. 12444 del 22/02/2023, Abruzzese, non massimata). A sostegno di tale statuizione, le Sezioni unite hanno invocato il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la 3 conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152 c.p., comma 3, e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così: Sez. U n. 40150 del 21/06/2018, cit.). 5. Pertanto, considerato che i ricorsi sono stati tempestivamente proposti e che, dalla decisione impugnata, non risultano elementi tali da fare emergere le condizioni per un proscioglimento nel merito degli imputati ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la sopravvenuta estinzione del reato di cui agli artt. 110, 640 e 61, primo comma, n. 7), cod. pen., in conseguenza delle menzionate rituali remissione della querela e accettazioni della stessa remissione. Poiché nell'atto di remissione non è stato diversamente convenuto, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico dei querelati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/03/2023.