Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2024, n. 19548
CASS
Sentenza 14 marzo 2024

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Gli atti di polizia giudiziaria, in quanto privi di natura giurisdizionale, non possono qualificarsi come provvedimenti abnormi, né sono impugnabili con ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso il verbale di sequestro preventivo e di restituzione redatto dalla polizia giudiziaria, evidenziando l'esistenza di altri strumenti a tutela della parte incisa, quali l'istanza di revoca al pubblico ministero e, in caso di parere negativo di questi, al giudice che procede, ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., nonché le impugnazioni incidentali, ex artt. 322 e ss. cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2024, n. 19548
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19548
    Data del deposito : 14 marzo 2024

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