Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02542/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Barbera e Giovanni Da Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Francesco Bagnato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento del silenzio/accoglimento formatosi sull'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art 34 ter del DPR 380/2001 ed in subordine dell'art. 36 bis del DPR 380/2001 presentata in data 21.07.2025 e/o per l’accertamento della sussistenza delle condizioni per il relativo accoglimento, con condanna del Comune di Barcellona P.G. al rilascio di attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione del titolo abilitativo giusta richiesta formulata in data 08.09.2025, ovvero a concludere il procedimento avviato dal ricorrente con istanza presentata in data 21.07.2025 mediante l'adozione di ogni atto consequenziale funzionale al rilascio del titolo abilitativo richiesto; in subordine, per l’annullamento del silenzio rifiuto/diniego eventualmente formatosi sull'istanza;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\1\2026:
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Barcellona P.G. - IV Settore - Servizio 1° - SUE dell’1.12.2025 con cui, in riscontro a prot. in entrata n. 41620 del 21/07/2025, Rif. Pratica edilizia: 23819, è stata dichiarata priva di validità la SCIA in sanatoria presentata dal ricorrente in data 21/07/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa LA NA ZZ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’intervenuto formarsi del silenzio-accoglimento sull’istanza del 21.07.2005 con prot. n. 41620, pratica n. 23819, dal medesimo presentata al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ai sensi dell’art. 34 ter , o, in subordine, dell’art. 36 bis del D.P.R. 380/2001, per la regolarizzazione di alcune opere realizzate in assenza di titolo abilitativo sul fabbricato sito in -OMISSIS-, censito al N.C.U. foglio -OMISSIS-.
Per l’ipotesi in cui non fosse stato ritenuto formato il predetto silenzio-accoglimento, il ricorrente ha chiesto l’accertamento della sussistenza dele condizioni per l’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità presentata, con conseguente condanna del Comune al rilascio del relativo provvedimento favorevole, previo annullamento del silenzio rifiuto/diniego eventualmente formatosi.
2. Nelle more del giudizio, il Comune ha adottato il provvedimento dell’1.12.2025 con cui ha dichiarato inefficace la SCIA presentata in data 21.7.2025, prot. n. 41620.
3. Tale provvedimento è stato impugnato dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti notificato il 19.1.2026.
4. In data 30.1.2026, il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
5. Con successiva istanza depositata il 5.2.2026, l’Ente ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica fissata per il 10.2.2026, sia ai fini del rispetto dei termini a difesa sul ricorso per motivi aggiunti, sia in considerazione del necessario esame, in sede amministrativa, della documentazione per la prima volta prodotta in atti dal ricorrente e mai acquisita prima dall’Ente.
6. Con atto depositata il 6.2.2026, la difesa di parte ricorrente ha aderito all’istanza di rinvio.
7. Alla pubblica udienza del 10.2.2026, il Collegio ha rinviato la trattazione della causa al 24.3.2026, in considerazione della presentazione dei motivi aggiunti.
8. Con istanza congiunta depositata il 21.3.2026, le parti hanno rappresentato che, in data 26.2.2026, a seguito delle integrazioni documentali effettuate dal ricorrente, il Comune ha comunicato l’archiviazione del procedimento e la revoca della declaratoria di inefficacia della SICA, con conseguente dichiarazione di efficacia dell’istanza ex art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 presentata il 21.7.2025, e che, con successiva ordinanza n. 29 del 10.3.2026, l’Ente ha, altresì, disposto la revoca dell’ordinanza di demolizione precedentemente emessa in relazione alle opere oggetto di regolarizzazione.
Conseguentemente, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
9. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce delle concordanti dichiarazioni delle parti e della documentata revoca in autotutela del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
11. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NA ON, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
LA NA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NA ZZ | GN NA ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.