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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice onorario, dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo al RGN. 4471 dell'anno 2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Capone, e Parte_1 C.F._1 presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in Maiori, alla Piazza D'Amato n.7, come da procura in atti,
- OPPONENTE-
E
, ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valerio Iorio e CP_1 C.F._2
Antonella Camera, e presso lo studio gli stessi elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso
Garibaldi n.8, come da procura in atti,
- OPPOSTO –
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 11/3/2019, il dott. chiedeva CP_1
a codesto Tribunale di voler ingiungere al dott. l pagamento della somma di euro Parte_1
31.450.15. A sostegno della richiesta esponeva di aver ricevuto incarico, dal dott. Parte_1 di espletare l'attività di Consulenza del lavoro in favore dei clienti dello stesso Parte_1
Che la detta attività veniva svolta nel periodo 2009-2014, e che aveva maturato un compenso per euro
28.492,69, come da progetto di parcella n.48 del 04/11/2014. Che in seguito, in data 27/7/2015, le parti giungevano ad una transazione, con la quale esso ingiungente accettava - pro bono pacis- il minore importo di euro 13.000,00 da pagarsi a mezzo quattro rate mensili da euro 3.250,00. Che, però, il dott. eniva meno anche a questa transazione, e che a nulla erano valsi i Parte_1 vari inviti al pagamento. Da qui il ricorso al monitorio.
In data 19/3/2019 veniva reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 934/2019
(RGN 2662/2019), notificato al debitore in data 21/3/2019.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. proponeva formale Parte_1 opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione veniva sostenuto: a)
l'errore di diritto rilevante nella sottoscrizione della transazione;
b) la nullità della domanda;
c) la prescrizione del credito;
d) la carenza ovvero assenza di titolarità passiva di esso opponente. A tal fine sosteneva di non aver conferito alcun incarico al dott. , che le eventuali CP_1 pretese dovevano essere fatte valere nei confronti dei singoli beneficiari delle prestazioni di esso
. Precisava che fra le parti era stata formalizzata un'associazione professionale, CP_1 per cui, al limite la richiesta creditoria avrebbe dovuto essere rivolta alla stessa associazione. Che la transazione era stata risolta per il grave errore rilevante ex art. 1969 c.c. Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Con comparsa del 17/7/2019 si costituiva il dott. che impugnava e contestava CP_1 tutto l'avverso dedotto. In particolare, eccepiva: 1°) l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
2°) la nullità della citazione per la genericità e la mancanza degli elementi di fatto e di diritto, con violazione del disposto di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. Ribadiva
l'avvenuto riconoscimento del debito da parte di esso opponente con la transazione del 27/7/2015, rilevante ai sensi dell'art. 1988 c.c. Contestava l'eccezione di prescrizione, atteso che nella fattispecie si applica la prescrizione decennale. Ed insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 10/9/2019 il primo istruttore della causa rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e rimetteva il fascicolo a questo giudicante. Con successiva ordinanza del 06/02/2020 venivano ammesse le prove orali come richieste e ritenute ammissibili. Espletata l'istruttoria orale, la causa è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione appare fondata per i seguenti motivi.
1. Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra tutte, Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Nel caso di specie, il creditore opposto non ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando l'esistenza del rapporto professionale (che è contestato), e l'effettivo svolgimento della prestazione professionale in favore dell'opponente.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di parte opposta di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. In vero, dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma primo, della legge n. 132/2014, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti l'importo di € 50.000,00 deve, ai fini della procedibilità della domanda, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, deve essere parimenti rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, lett. a), della medesima legge n. 132/2014, nella presente controversia, trattandosi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non è necessario esperire la procedura obbligatoria di negoziazione assistita ai fini della procedibilità della domanda.
3. Ciò posto, va detto che parte opposta non ha agito in virtù della assunta transazione del 27/7/2015- peraltro da nessuna parte allegata agli atti di questo giudizio-, bensì sulla base di un asserito conferimento di incarico da parte dell'opponente, per lo svolgimento delle prestazioni indicate in monitorio, e di cui ne chiede il compenso.
Orbene, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso,
è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato - come nella specie - sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, non può che gravare
(come già detto) sull'opposto, così come compete esclusivamente al giudice del merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi adeguatamente fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass. 23957/13). Nella fattispecie, l'opposto non ha fornito la prova del conferimento di incarico né del compenso pattuito.
Precisamente, dalla documentazione prodotta dal dott. non si evince - né può CP_1 presumersi- l'affidamento dell'incarico da parte del dott. Parte_1
In vero dalla documentazione in atti non emerge alcun documento dal quale desumersi che sia stato proprio l'opponente a conferire l'incarico all'opposto. Pt_2
Gli schemi tradizionali di formazione del contratto di prestazione professionale sono: la lettera di incarico e/o il contratto professionale. Nessuna delle due forme di conferimento è stata prodotta e, pertanto, provata in giudizio.
Neppure la prova orale espletata ha contribuito alla tesi dell'opposto.
In vero, da un lato, il teste dichiara:” Confermo il capo 1 della memoria di parte Testimone_1 opponente e preciso che il dott. ha solo depositato i bilanci della società Dogi srl, mentre la CP_1 contabilità la curava il dott. , poi si sono interrotti i rapporti in quanto non ha presentato il Pt_2 bilancio del 2014 della Sirena srl;
Non si occupava dell'aspetto lavoristico della società; Confermo il capo 2); Intendo precisare che, invece, per la società Sirena srl il si occupava anche della CP_1 materia del Lavoro;
Ho sempre pagato al , ed andavo allo studio dove vi era anche il dott. CP_1
; Già frequentavo lo studio del dott. che mi curava la Dogi srl, in seguito è stata Pt_1 Pt_1 creata la società Sirena srl, con tre soci, ed uno dei soci era cognato del ed a lui poi abbiamo CP_1 affidato tutta la contabilità della Sirena srl;
Preciso che il provvedeva solo al deposito dei CP_1 bilanci della società Dogi srl.”.
Dall'altro lato, la teste , dipendente del , così dichiara:” il dott. Tes_2 CP_1 CP_1 si occupava di consulenza del lavoro;
inizialmente il dott. fatturava direttamente ai clienti, in CP_1 seguito il dott. chiese al dott. di fatturare a lui direttamente. Anzi non so se al dott. Pt_1 CP_1
o allo studio associato. Confermo il capo 2); Confermo i capi 3 e 4) della memoria e preciso Pt_1 che si occupava della consulenza del lavoro;
La delega per depositare gli atti veniva conferita dai clienti;
Per quel che ricordo, poiché i clienti cominciarono a lamentarsi del fatto che dovevano pagare a due professionisti per tenere la contabilità totale delle proprie società o ditte, si optò per
l'unica fatturazione ai clienti. Di conseguenza il fatturava all' e questi ai clienti finali. CP_1 Pt_1
Ad esempio, allorquando c'era da assumere un dipendente, il dott. chiedeva al di Pt_1 CP_1 procedere all'assunzione, ma poi era il dott. che fatturava, tale prestazione, al cliente Pt_1 finale. Io, tuttavia, non ho mai visto tale fatturazione. Però posso confermare che allorquando c'era da assumere un dipendente di una ditta del dott. , lui si rivolgeva al per fare tale Pt_1 CP_1 assunzione. Ed Infine il teste , indicato dall'opposto che dichiara:” non conosco i dettagli ma so Testimone_3 di un accordo fra le parti per il pagamento, nel senso che il dott. doveva pagare il;
Pt_1 CP_1
Sono amico del dott. dall'infanzia, ed è stato lui che mi ha riferito dei suoi problemi con il CP_1 dott. . Pt_1
Ebbene, si ricava che non solo le deposizioni sono contrastanti, ma i testi di parte opposta riferiscono di cose “per sentito dire”. La stessa a precisa domanda risponde: “la delega veniva Tes_2 conferita dai clienti”, ed ancora: “Io non ho mai visto tale fatturazione”, riferendosi, ovviamente, alla dedotta fatturazione che l'IMPERATO avrebbe emesso (o dovuto emettere) per le prestazioni rese dal . Ed in effetti in atti non vi è alcuna fattura che l'opponente abbia emesso in favore del CP_1
per le dedotte prestazioni. CP_1
Per giunta, anche dai documenti allegati si evince che l'incarico risulta conferito al dott. dai CP_1 singoli clienti (siano essi ditte o società).
Che ci possa essere stata una sorta di collaborazione fra i due professionisti, è verosimile, del resto come fondatamente rilevato dalla difesa dell'opponente, fra le parti era in atti un'associazione professionale, ma non è stata fornita alcuna prova non solo del preciso incarico conferito, ma neppure del corrispettivo pattuito. E neppure una fatturazione all'associazione è stata provata.
In definitiva, l'esame delle risultanze processuali non consente di ritenere provato, in maniera sufficientemente tranquillizzante, che l'attività svolta dall'opposto abbia fatto séguito al conferimento
(diretto o indiretto, espresso o tacito) di un corrispondente incarico da parte dell'opponente; sul punto, non è stato provato alcunché, manca agli atti anche l'asserita transazione.
Ed a tal proposito va detto, a fronte di quanto eccepito dall'opponente, che la transazione poteva essere impugnata solo ai sensi dell'art. 2732 c.c., e non certo ai sensi dell'art. 1969 c.c.
Come pure infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata sempre da parte opponente, atteso che non ricorre l'ipotesi di prescrizione presuntiva, che prevede la non contestazione del credito-cosa che nella specie non è avvenuta.
In conclusione, non avendo il dott. dimostrato i presupposti per l'emissione del prospetto di CP_1 parcella azionata in sede monitoria (ossia l'esistenza di un incarico da parte dell'opponente per lo svolgimento dell'opera professionale in questione nonché gli importi per le specifiche prestazioni rese in esecuzione di tale incarico), l'opposto decreto ingiuntivo non può che essere revocato.
4. La peculiarità del caso impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 934/2019 (RGN
2662/2019) reso dal Tribunale di Salerno il 19/3/2019;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, lì 22/9/2025.
Il Giudice onorario. dott. Francesco Saverio Ruggiero