CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte d'appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Ancona, accogliendo il gravame interposto da AN AT avverso la sentenza del Tribunale locale assunta in esito a rito abbreviato, ha riqualificato il fatto in origine ascritto all'imputato riconducendolo alla ipotesi normativa di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo, per l'effetto, la pena irrogata, ora determinata in misura di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 1200 di multa (muovendo„-dalla pena base, attestata nel minimo, di anni uno e mesi sei di detenzione e 1200 di multa, aumentata Per la recidiva ad anni due e mesi tre di reclusione e 1800 di multa così da pervenire alla Pena finafe in ragione della riduzione per il rito); rilevato che avverso detta sentenza impugna la difesa del ricorrente lamentando l'applicazione retroattiva dei più rigorosi limiti edittali oggi previsti per la pena detentiva dall'attuale portato dell'art 73, comma 5, citato, atteso che, all'epoca del fatto ( 22 Penale Sent. Sez. 6 Num. 3078 Anno 2025 Presidente: DE IC TA Relatore: O' DU EN Data Udienza: 04/12/2024 gennaio 2022), i minimi edittali sanciti dalla citata disposizione erano determinati in misura diversa e minore (6 mesi) rispetto a quelli applicati dalla Corte territoriale, nel caso implicitamente riferiti al successivo e attualmente vigente tenore della detta fattispecie incriminatrice e per la sola ipotesi del caso in cui la condotta riscontrata non possa ritenersi occasionale, evidenziand al contempo, che la pena pecuniaria è stata c)/' quantificata in termini distonici al minimo dettato dalla normativa di riferimento (pari a euro 1032); ritenuto che la lettura della sentenza impugnata avalla il tenore della contestazione mossa con il ricorso sia con riguardo alla scelta del giudice del merito di attestare nel minimo il trattamento da irrogare, sia in relazione ad un implicito riferimento ( per il vero coerente alla soia pena detentiva) ai limiti edittali oggi sanciti dall'ultimo periodo del vigente art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 1 così come novellato dall'art. 4, comma 3, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 ed entrato in vigore dopo il fatto coperto dalla regiudicanda ( risalente al gennaio 2022), sia infine in ordine alla pena pecuniaria comunque determinata in termini superiori al limite edittale sancito dalla disciplina di riferimento vigente all'epoca dei fatti ( 1200 euro in luogo della previsione edittale di euro 1032); ritenuto che alla riscontrata illegittimità del trattamento irrogato può ovviare direttamente questa Corte ex art 620, lettera I), cod. proc. pen.rriproducendo il medesimo percorso tracciato dal giudice del merito (pena base vigente all'epoca dei fatti, determinata nel minimo, pari a sei mesi di detenzione e euro 1032 di multa, aumentati per la recidiva in misura di 1/2 sino a nove mesi di detenzione ed euro 1548 di multa e ridotti per il rito in misura di un terzo) così da pervenire alla pena finale di cui al dispositivo che segue ,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena irrogata al ricorrente in mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa. Così è deciso, 0411212024 Il Consigliere estensore Il Presidente EN O' DU TA DE IC SEZIONE VI PENALE 27 GEN 2025 DEPOSITATO IN CANCELLERIA FuNzr Dott.ssa O GTPDTZTARTO pina Cirimele kX- ()t-2 tA\ QtQeik) P A \f‘t rt.MA„ olQ2 1,4„ .39'7 g i P e I\ \,C) tits,_ CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE O 9 )(1) /2 r3L, 2 6S i il e ,,,k1f--) , l'i ng Uk Ifì v - r\ L í't(. . -) r,‘ e VOU,
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Ancona, accogliendo il gravame interposto da AN AT avverso la sentenza del Tribunale locale assunta in esito a rito abbreviato, ha riqualificato il fatto in origine ascritto all'imputato riconducendolo alla ipotesi normativa di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo, per l'effetto, la pena irrogata, ora determinata in misura di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 1200 di multa (muovendo„-dalla pena base, attestata nel minimo, di anni uno e mesi sei di detenzione e 1200 di multa, aumentata Per la recidiva ad anni due e mesi tre di reclusione e 1800 di multa così da pervenire alla Pena finafe in ragione della riduzione per il rito); rilevato che avverso detta sentenza impugna la difesa del ricorrente lamentando l'applicazione retroattiva dei più rigorosi limiti edittali oggi previsti per la pena detentiva dall'attuale portato dell'art 73, comma 5, citato, atteso che, all'epoca del fatto ( 22 Penale Sent. Sez. 6 Num. 3078 Anno 2025 Presidente: DE IC TA Relatore: O' DU EN Data Udienza: 04/12/2024 gennaio 2022), i minimi edittali sanciti dalla citata disposizione erano determinati in misura diversa e minore (6 mesi) rispetto a quelli applicati dalla Corte territoriale, nel caso implicitamente riferiti al successivo e attualmente vigente tenore della detta fattispecie incriminatrice e per la sola ipotesi del caso in cui la condotta riscontrata non possa ritenersi occasionale, evidenziand al contempo, che la pena pecuniaria è stata c)/' quantificata in termini distonici al minimo dettato dalla normativa di riferimento (pari a euro 1032); ritenuto che la lettura della sentenza impugnata avalla il tenore della contestazione mossa con il ricorso sia con riguardo alla scelta del giudice del merito di attestare nel minimo il trattamento da irrogare, sia in relazione ad un implicito riferimento ( per il vero coerente alla soia pena detentiva) ai limiti edittali oggi sanciti dall'ultimo periodo del vigente art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 1 così come novellato dall'art. 4, comma 3, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 ed entrato in vigore dopo il fatto coperto dalla regiudicanda ( risalente al gennaio 2022), sia infine in ordine alla pena pecuniaria comunque determinata in termini superiori al limite edittale sancito dalla disciplina di riferimento vigente all'epoca dei fatti ( 1200 euro in luogo della previsione edittale di euro 1032); ritenuto che alla riscontrata illegittimità del trattamento irrogato può ovviare direttamente questa Corte ex art 620, lettera I), cod. proc. pen.rriproducendo il medesimo percorso tracciato dal giudice del merito (pena base vigente all'epoca dei fatti, determinata nel minimo, pari a sei mesi di detenzione e euro 1032 di multa, aumentati per la recidiva in misura di 1/2 sino a nove mesi di detenzione ed euro 1548 di multa e ridotti per il rito in misura di un terzo) così da pervenire alla pena finale di cui al dispositivo che segue ,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena irrogata al ricorrente in mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa. Così è deciso, 0411212024 Il Consigliere estensore Il Presidente EN O' DU TA DE IC SEZIONE VI PENALE 27 GEN 2025 DEPOSITATO IN CANCELLERIA FuNzr Dott.ssa O GTPDTZTARTO pina Cirimele kX- ()t-2 tA\ QtQeik) P A \f‘t rt.MA„ olQ2 1,4„ .39'7 g i P e I\ \,C) tits,_ CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE O 9 )(1) /2 r3L, 2 6S i il e ,,,k1f--) , l'i ng Uk Ifì v - r\ L í't(. . -) r,‘ e VOU,