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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Sezione Decima Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.6640/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in atti dall'Avv. Mariarosaria Costanzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Calata Capodichino n. 243
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Mario Venditto, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Napoli alla via Serafino Biscardi n.13
CONVENUTO
E
(C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. LUIGI DELLE
ROSE, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giovanni Zambelli
in Napoli alla via Schipa n. 115
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come in atti.
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 1 di 11 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Il sig. premettendo di essere proprietario Parte_1
dell'appartamento sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla via San Martino
n. 81 piano terra, int. 59, scala D, nel con l'atto Controparte_1
introduttivo del giudizio, ritualmente notificato a parte convenuta, chiede il risarcimento dei danni subiti al predetto immobile a causa di infiltrazioni manifestatesi nel 2019 verificatesi per la rottura della colonna fecale.
L'attore espone che il al fine di verificare la provenienza dei CP_1
danni da infiltrazione presenti nel bagno eseguiva dei saggi esportando parte del rivestimento del bagno. In seguito, accertato che le infiltrazioni erano dovute alla rottura della colonna fecale e riparata la stessa, il non CP_1
provvedeva al ripristino dello status quo ante né al risarcimento dei danni subiti dall'attore e dalla sua famiglia.
Per quanto esposto, l'attore chiede anche il risarcimento dei danni morali per le limitazioni nel diritto di godimento dell'immobile nonché il maggior danno subito in conseguenza del ritardato adempimento da parte del CP_1
Il Condominio chiede il rigetto della domanda e in subordine, CP_1
chiede di essere manlevato in caso di condanna dalla con Controparte_2
la quale era assicurata per la responsabilità civile verso terzi al momento del sinistro.
Anche chiede il rigetto della domanda principale e di Controparte_2
quella di garanzia.
Premesso ciò in fatto, in diritto va evidenziato che la responsabilità prevista dall'art.2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia e una relazione di fatto tra il soggetto
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 2 di 11 responsabile e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare prontamente le situazioni di pericolo che siano insorte;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria all'affermazione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia,
avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità o eccezionalità (Cass., 13/12/2016, n. 25483 Cass. 29/07/2016, n. 15761;
Cass.18/05/2015, n. 10129 Cass.1/4/2010 n.8005; Cass.19/1/2010 n.713).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua dunque un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato solo di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, fatta salva la prova da parte del custode della ricorrenza del caso fortuito (Cass.17/01/2020, n. 858; Cass.13/03/2018, n.
6034; Cass. 01/02/2018, n. 2477; Cass. 16/05/2017, n. 12027).
Il singolo condomino può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni verificatesi nella sua proprietà esclusiva per il malfunzionamento di un impianto comune ovvero per i difetti di una parte comune, con azione ex art. 2051 c.c., posto che la custodia e la manutenzione delle parti comuni spetta al;
pertanto, il può essere CP_1 CP_1
chiamato ad eseguire i lavori per eliminare le infiltrazioni nonché i lavori di ripristino dello stato dei luoghi oltre che pagamento dei beni che risultino
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 3 di 11 danneggiati.
Infatti, il che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno CP_1
derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123,1124,1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , CP_1
senza purtuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati anche alla sua esclusiva proprietà (Cass. 24/06/2021, n.
18187).
Orbene, ritiene questo Giudice che sia stata fornita la prova, gravante su parte attrice, del nesso causale tra la res in custodia ed i subiti danni, mentre parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria rappresentata dal caso fortuito, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Nel caso di specie il fenomeno infiltrativo denunciato da
[...]
risulta anche provato dalla perizia depositata il 29.09.2023 Parte_1
(alla quale integralmente si rimanda condividendone le convincenti e razionali argomentazioni tecniche, anche nella parte in cui confuta le osservazioni critiche delle parti: Sez. 1, Sentenza n. 10222 del 04/05/2009),
dal CTU ing. il quale ne ha rilevato la presenza. Persona_1
L'ausiliare ha accertato che:
•
, il quale ha segnalato al condominio che è intervenuto mediante Pt_1
maestranze di propria fiducia;
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 4 di 11 • I tecnici del sono intervenuti ed hanno effettuato dei saggi per CP_1
la ricerca della perdita con delle lavorazioni quantificabili per € 485,54
(secondo una stima effettuata dallo scrivente). Detti saggi sono stati effettuati all'interno del bagno dell'appartamento della parte attrice sig.
[...]
Pt_1
• Individuato il guasto, il personale incaricato dal condominio ha provveduto alla riparazione della perdita, con delle lavorazioni quantificabili (in maniera sommaria) per € 165,00, operando sempre dall'appartamento del
sig. ; Pt_1
• Alla riparazione del guasto (eliminazione della perdita condominiale) il personale del ha omesso di effettuare le operazioni di CP_1
ripristino delle pareti del bagno del sig. , il quale, non vedendo Pt_1
soddisfatte le proprie richieste di un adeguato ripristino del bagno della
propria abitazione, vedendola resa inagibile, è stato costretto a lasciare
l'abitazione che al momento dell'accesso ai luoghi è risultata ancora
disabitata;
• Lo scrivente ha quindi quantificato gli importi delle lavorazioni necessarie
a ripristinare la muratura del bagno dell'abitazione, quotando (come si può
verificare dal Computo metrico estimativo) le lavorazioni di ripristino per
un importo pari ad euro 208,67;
• Infine, per ripristinare corretta funzionalità igienico-sanitaria del bagno e quindi dell'appartamento è stata stimata la realizzazione dei nuovi
rivestimenti e finiture (previo snellimento dei rimanenti vecchi rivestimenti
e dei sanitari per poi posarne in opera dei nuovi equivalenti) oltre ad una
minima operazione di verifica degli impianti esistenti che in seguito alle
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 5 di 11 lavorazioni edili potrebbero avere subito dei danni. L'importo del ripristino finale e complessivo del bagno ammonta ad €4.894,14 (circa l'85% dell'importo totale dei lavori).
• Ad oggi, quindi, le spese da sostenere per le lavorazioni edili, per riportare il bagno e quindi l'appartamento della parte attrice (sig. ) a livelli Pt_1
minimi di funzionalità e decoro, ammontano ad € 5.057,81 (diconsi Euro
cinquemilacinquantasette/81);
• Appare utile osservare che, a parere di questo ufficio, i suddetti saggi
(anche se al più in quantità minore) e i relativi ripristini erano necessari sia
alla ricerca del guasto sia alla riparazione dello stesso, è altresì evidente
(per quanto esposto) che anche per una quantità minore di saggi i ripristini,
difficilmente, avrebbero avuto un importo nettamente inferiore>> (cfr. pp.
8 e 9 consulenza tecnica d'ufficio).
La responsabilità dell'accaduto va dunque ascritta al Controparte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custode dell'impianto da cui ha
[...]
avuto origine l'infiltrazione (Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005).
Condivisibili sono anche le operazioni di ricalcolo effettuate dal CTU in virtù
delle osservazioni critiche mosse dal consulente di parte attrice. Il CTU ha giustamente inserito nel calcolo le spese per la regolarizzazione del fondo
(con intonaco grezzo) per una corretta posa delle nuove piastrelle (v. rev.1) e per le analisi del campione di rifiuti nonché per gli oneri di discarica per i materiali di risulta che si produrranno in cantiere, passando così da un importo totale di € 4.960,96 ad un nuovo totale di spese di € 5.708,35.
Il CTU ha anche ben spiegato nella relazione i motivi per cui non ritiene necessarie le ulteriori lavorazioni elencate dal CTP di parte attrice nelle note
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 6 di 11 critiche (v. pp. 7 e 8 della relazione del CTU).
L'ammontare del danno va quindi fissato nella misura indicata dal CTU in
€.5.708,35.
A questo punto occorre verificare la sussistenza per il riconoscimento del danno morale soggettivo, oggetto di richiesta dell'attore in atto di citazione.
Al riguardo va tenuta in considerazione l'elaborazione giurisprudenziale della
Corte di Cassazione, per la quale il danno morale (o danno da sofferenza soggettiva interiore) va inteso non già come autonoma voce di danno, ma come criterio meramente descrittivo di una componente della più ampia categoria del pregiudizio non patrimoniale. Il suo riconoscimento è
subordinato alla allegazione e alla prova da parte del danneggiato, seppur detta prova può essere raggiunta a mezzo di presunzioni (cfr. ex multis Cass.
Civ., Sez. III, 10 maggio 2018, n. 11269: «che il danno morale soggettivo per
essere risarcito dovesse essere sempre accertato in concreto, era peraltro nozione già da tempo ricevuta da questa Corte […]. Costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso,
da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere
provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base
ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere
decisivi ai fini della sua configurabilità». Gli elementi presuntivi devono trovare fondamento in una modifica dello stato di benessere interiore o anche nella modifica delle dinamiche relazionali, suscettibili di un apprezzamento oggettivo, ossia desumibili a mezzo di manifestazioni di sofferenza verosimilmente corrispondenti al danno subìto. Ebbene, alcun elemento a
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 7 di 11 sostegno della pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno morale soggettivo è stato introdotto dalla parte nel giudizio, né tantomeno la gravità del danno subito lascia desumere che vi sia stata un'alterazione delle dinamiche relazionali talmente gravi da aver determinato un patema d'animo suscettibile di valutazione oggettiva e, dunque, di risarcimento.
Infine, va rigettata anche la richiesta di maggior danno ex art. 1224 c.c.
formulata da parte attrice.
Sul punto va detto che “Il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito è un'obbligazione di valore, quindi, non soggetta alle norme sulla mora (art. 1224 c.c.) tipiche delle obbligazioni pecuniarie” ( Corte di
Cassazione, Sez. VI-3 civile, con l'Ordinanza n. 1637 del 24 gennaio 2020).
Va infine parzialmente accolta la domanda di garanzia proposta dal nei confronti di CP_1 Controparte_2
Dalla lettura della polizza assicurativa emerge che oggetto della garanzia
“danni da acqua” sono:
a) I danni materiali direttamente causati al fabbricato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviale, grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresi i tubi interrati;
b) I danni causati dall'assicurato, proprietario del fabbricato assicurato, al terzo, compreso i locatari, in conseguenza di spargimento di acqua causato dalla rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato indicati alla precedente lettera a).
Ciò premesso, questo Giudice ritiene legittima la richiesta di manleva essendo operativa ed applicabile alla specie la copertura prevista dalla polizza
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 8 di 11 agli atti di causa, considerato che la clausola della polizza che prevede la copertura del rischio per danni conseguenti “a rotture accidentali” va interpretata, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel senso che la garanzia opera su tutte le condotte colpose, salvo limitazioni, in contrapposizione ai fatti dolosi. E, infatti, l'assicurazione della responsabilità
civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o a forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. ( cfr. Cass. Civ. 26
febbraio 2013 n.4799).
Pertanto, la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato – nella specie,
per il difetto di manutenzione della colonna fecale - con la sola eccezione delle condotte dolose.
Risultano, però, escluse dalla copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 25 della polizza “le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del
fabbricato, di condutture ed impianti fissi sostenute per ricercare od eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento dell'acqua”.
Per quanto premesso la Polizza assicurativa opera limitatamente ai soli danni che il è tenuto a risarcire nei confronti del per CP_1 Pt_1
ripristinare lo status quo ante con esclusione delle spese sostenute per
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 9 di 11 individuare le cause dell'infiltrazione e quindi, quelle relative ai saggi effettuati nelle piastrelle del bagno dell'abitazione dell'attore, ammontanti ad
€ 485,54 come da computo metrico del CTU.
Per cui l' deve tenere indenne il per il risarcimento CP_2 CP_1
danni al sig. ammontanti ad €.5.222,81, somma derivante dalla Pt_2
sottrazione di €485,54 al totale di € 5.708,35 determinato dal CTU.
Dunque, la somma di € 485,54 dovrà essere sostenuta dal , CP_1
mentre l' è tenuta a tenere indenne il di Controparte_2 CP_1
tutta la restante somma innanzi indicata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (anche nei confronti dei chiamati in causa, non essendo le chiamate palesemente arbitrarie: Cass. n.
6514/04) e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico del Controparte_1
Sentenza esecutiva ex lege.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli -X Sezione Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al Controparte_1
pagamento in suo favore della somma di € 5.708,35 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali come per legge in favore dell'attore;
- condanna inoltre alla esecuzione delle opere Controparte_1
necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni e per ripristinare lo stato dei luoghi, nell'appartamento di proprietà di posto nel Parte_1
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 10 di 11 fabbricato del convenuto, dettagliatamente indicati (sia CP_1
l'appartamento che le opere) dal CTU ing. nella perizia Persona_1
depositata il 29.09.2023 a cui integralmente si rimanda e che costituisce, per tali profili, parte integrante della presente sentenza;
- accoglie parzialmente la domanda di garanzia proposta dal
[...]
nei confronti di e condanna quest'ultima a CP_1 Controparte_2
manlevare il di €5.222,81 oltre alle spese di causa, in esecuzione CP_1
della presente sentenza;
- condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1
giudizio in favore di liquidate in €.264,00 per spese ed €. Parte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, con attribuzione all'avv.
Mariarosaria Costanzo dichiaratasi anticipataria;
- pone definitivamente a carico del le spese e Controparte_1
compensi di C.T.U. come liquidate in separato provvedimento del
13.11.2023.
- sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Napoli il 17 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Sezione Decima Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.6640/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in atti dall'Avv. Mariarosaria Costanzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Calata Capodichino n. 243
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Mario Venditto, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Napoli alla via Serafino Biscardi n.13
CONVENUTO
E
(C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. LUIGI DELLE
ROSE, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giovanni Zambelli
in Napoli alla via Schipa n. 115
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come in atti.
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 1 di 11 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Il sig. premettendo di essere proprietario Parte_1
dell'appartamento sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla via San Martino
n. 81 piano terra, int. 59, scala D, nel con l'atto Controparte_1
introduttivo del giudizio, ritualmente notificato a parte convenuta, chiede il risarcimento dei danni subiti al predetto immobile a causa di infiltrazioni manifestatesi nel 2019 verificatesi per la rottura della colonna fecale.
L'attore espone che il al fine di verificare la provenienza dei CP_1
danni da infiltrazione presenti nel bagno eseguiva dei saggi esportando parte del rivestimento del bagno. In seguito, accertato che le infiltrazioni erano dovute alla rottura della colonna fecale e riparata la stessa, il non CP_1
provvedeva al ripristino dello status quo ante né al risarcimento dei danni subiti dall'attore e dalla sua famiglia.
Per quanto esposto, l'attore chiede anche il risarcimento dei danni morali per le limitazioni nel diritto di godimento dell'immobile nonché il maggior danno subito in conseguenza del ritardato adempimento da parte del CP_1
Il Condominio chiede il rigetto della domanda e in subordine, CP_1
chiede di essere manlevato in caso di condanna dalla con Controparte_2
la quale era assicurata per la responsabilità civile verso terzi al momento del sinistro.
Anche chiede il rigetto della domanda principale e di Controparte_2
quella di garanzia.
Premesso ciò in fatto, in diritto va evidenziato che la responsabilità prevista dall'art.2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia e una relazione di fatto tra il soggetto
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 2 di 11 responsabile e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare prontamente le situazioni di pericolo che siano insorte;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria all'affermazione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia,
avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità o eccezionalità (Cass., 13/12/2016, n. 25483 Cass. 29/07/2016, n. 15761;
Cass.18/05/2015, n. 10129 Cass.1/4/2010 n.8005; Cass.19/1/2010 n.713).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua dunque un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato solo di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, fatta salva la prova da parte del custode della ricorrenza del caso fortuito (Cass.17/01/2020, n. 858; Cass.13/03/2018, n.
6034; Cass. 01/02/2018, n. 2477; Cass. 16/05/2017, n. 12027).
Il singolo condomino può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni verificatesi nella sua proprietà esclusiva per il malfunzionamento di un impianto comune ovvero per i difetti di una parte comune, con azione ex art. 2051 c.c., posto che la custodia e la manutenzione delle parti comuni spetta al;
pertanto, il può essere CP_1 CP_1
chiamato ad eseguire i lavori per eliminare le infiltrazioni nonché i lavori di ripristino dello stato dei luoghi oltre che pagamento dei beni che risultino
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 3 di 11 danneggiati.
Infatti, il che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno CP_1
derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123,1124,1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , CP_1
senza purtuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati anche alla sua esclusiva proprietà (Cass. 24/06/2021, n.
18187).
Orbene, ritiene questo Giudice che sia stata fornita la prova, gravante su parte attrice, del nesso causale tra la res in custodia ed i subiti danni, mentre parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria rappresentata dal caso fortuito, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Nel caso di specie il fenomeno infiltrativo denunciato da
[...]
risulta anche provato dalla perizia depositata il 29.09.2023 Parte_1
(alla quale integralmente si rimanda condividendone le convincenti e razionali argomentazioni tecniche, anche nella parte in cui confuta le osservazioni critiche delle parti: Sez. 1, Sentenza n. 10222 del 04/05/2009),
dal CTU ing. il quale ne ha rilevato la presenza. Persona_1
L'ausiliare ha accertato che:
•
, il quale ha segnalato al condominio che è intervenuto mediante Pt_1
maestranze di propria fiducia;
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 4 di 11 • I tecnici del sono intervenuti ed hanno effettuato dei saggi per CP_1
la ricerca della perdita con delle lavorazioni quantificabili per € 485,54
(secondo una stima effettuata dallo scrivente). Detti saggi sono stati effettuati all'interno del bagno dell'appartamento della parte attrice sig.
[...]
Pt_1
• Individuato il guasto, il personale incaricato dal condominio ha provveduto alla riparazione della perdita, con delle lavorazioni quantificabili (in maniera sommaria) per € 165,00, operando sempre dall'appartamento del
sig. ; Pt_1
• Alla riparazione del guasto (eliminazione della perdita condominiale) il personale del ha omesso di effettuare le operazioni di CP_1
ripristino delle pareti del bagno del sig. , il quale, non vedendo Pt_1
soddisfatte le proprie richieste di un adeguato ripristino del bagno della
propria abitazione, vedendola resa inagibile, è stato costretto a lasciare
l'abitazione che al momento dell'accesso ai luoghi è risultata ancora
disabitata;
• Lo scrivente ha quindi quantificato gli importi delle lavorazioni necessarie
a ripristinare la muratura del bagno dell'abitazione, quotando (come si può
verificare dal Computo metrico estimativo) le lavorazioni di ripristino per
un importo pari ad euro 208,67;
• Infine, per ripristinare corretta funzionalità igienico-sanitaria del bagno e quindi dell'appartamento è stata stimata la realizzazione dei nuovi
rivestimenti e finiture (previo snellimento dei rimanenti vecchi rivestimenti
e dei sanitari per poi posarne in opera dei nuovi equivalenti) oltre ad una
minima operazione di verifica degli impianti esistenti che in seguito alle
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 5 di 11 lavorazioni edili potrebbero avere subito dei danni. L'importo del ripristino finale e complessivo del bagno ammonta ad €4.894,14 (circa l'85% dell'importo totale dei lavori).
• Ad oggi, quindi, le spese da sostenere per le lavorazioni edili, per riportare il bagno e quindi l'appartamento della parte attrice (sig. ) a livelli Pt_1
minimi di funzionalità e decoro, ammontano ad € 5.057,81 (diconsi Euro
cinquemilacinquantasette/81);
• Appare utile osservare che, a parere di questo ufficio, i suddetti saggi
(anche se al più in quantità minore) e i relativi ripristini erano necessari sia
alla ricerca del guasto sia alla riparazione dello stesso, è altresì evidente
(per quanto esposto) che anche per una quantità minore di saggi i ripristini,
difficilmente, avrebbero avuto un importo nettamente inferiore>> (cfr. pp.
8 e 9 consulenza tecnica d'ufficio).
La responsabilità dell'accaduto va dunque ascritta al Controparte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custode dell'impianto da cui ha
[...]
avuto origine l'infiltrazione (Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005).
Condivisibili sono anche le operazioni di ricalcolo effettuate dal CTU in virtù
delle osservazioni critiche mosse dal consulente di parte attrice. Il CTU ha giustamente inserito nel calcolo le spese per la regolarizzazione del fondo
(con intonaco grezzo) per una corretta posa delle nuove piastrelle (v. rev.1) e per le analisi del campione di rifiuti nonché per gli oneri di discarica per i materiali di risulta che si produrranno in cantiere, passando così da un importo totale di € 4.960,96 ad un nuovo totale di spese di € 5.708,35.
Il CTU ha anche ben spiegato nella relazione i motivi per cui non ritiene necessarie le ulteriori lavorazioni elencate dal CTP di parte attrice nelle note
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 6 di 11 critiche (v. pp. 7 e 8 della relazione del CTU).
L'ammontare del danno va quindi fissato nella misura indicata dal CTU in
€.5.708,35.
A questo punto occorre verificare la sussistenza per il riconoscimento del danno morale soggettivo, oggetto di richiesta dell'attore in atto di citazione.
Al riguardo va tenuta in considerazione l'elaborazione giurisprudenziale della
Corte di Cassazione, per la quale il danno morale (o danno da sofferenza soggettiva interiore) va inteso non già come autonoma voce di danno, ma come criterio meramente descrittivo di una componente della più ampia categoria del pregiudizio non patrimoniale. Il suo riconoscimento è
subordinato alla allegazione e alla prova da parte del danneggiato, seppur detta prova può essere raggiunta a mezzo di presunzioni (cfr. ex multis Cass.
Civ., Sez. III, 10 maggio 2018, n. 11269: «che il danno morale soggettivo per
essere risarcito dovesse essere sempre accertato in concreto, era peraltro nozione già da tempo ricevuta da questa Corte […]. Costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso,
da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere
provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base
ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere
decisivi ai fini della sua configurabilità». Gli elementi presuntivi devono trovare fondamento in una modifica dello stato di benessere interiore o anche nella modifica delle dinamiche relazionali, suscettibili di un apprezzamento oggettivo, ossia desumibili a mezzo di manifestazioni di sofferenza verosimilmente corrispondenti al danno subìto. Ebbene, alcun elemento a
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 7 di 11 sostegno della pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno morale soggettivo è stato introdotto dalla parte nel giudizio, né tantomeno la gravità del danno subito lascia desumere che vi sia stata un'alterazione delle dinamiche relazionali talmente gravi da aver determinato un patema d'animo suscettibile di valutazione oggettiva e, dunque, di risarcimento.
Infine, va rigettata anche la richiesta di maggior danno ex art. 1224 c.c.
formulata da parte attrice.
Sul punto va detto che “Il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito è un'obbligazione di valore, quindi, non soggetta alle norme sulla mora (art. 1224 c.c.) tipiche delle obbligazioni pecuniarie” ( Corte di
Cassazione, Sez. VI-3 civile, con l'Ordinanza n. 1637 del 24 gennaio 2020).
Va infine parzialmente accolta la domanda di garanzia proposta dal nei confronti di CP_1 Controparte_2
Dalla lettura della polizza assicurativa emerge che oggetto della garanzia
“danni da acqua” sono:
a) I danni materiali direttamente causati al fabbricato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviale, grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresi i tubi interrati;
b) I danni causati dall'assicurato, proprietario del fabbricato assicurato, al terzo, compreso i locatari, in conseguenza di spargimento di acqua causato dalla rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato indicati alla precedente lettera a).
Ciò premesso, questo Giudice ritiene legittima la richiesta di manleva essendo operativa ed applicabile alla specie la copertura prevista dalla polizza
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 8 di 11 agli atti di causa, considerato che la clausola della polizza che prevede la copertura del rischio per danni conseguenti “a rotture accidentali” va interpretata, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel senso che la garanzia opera su tutte le condotte colpose, salvo limitazioni, in contrapposizione ai fatti dolosi. E, infatti, l'assicurazione della responsabilità
civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o a forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. ( cfr. Cass. Civ. 26
febbraio 2013 n.4799).
Pertanto, la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato – nella specie,
per il difetto di manutenzione della colonna fecale - con la sola eccezione delle condotte dolose.
Risultano, però, escluse dalla copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 25 della polizza “le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del
fabbricato, di condutture ed impianti fissi sostenute per ricercare od eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento dell'acqua”.
Per quanto premesso la Polizza assicurativa opera limitatamente ai soli danni che il è tenuto a risarcire nei confronti del per CP_1 Pt_1
ripristinare lo status quo ante con esclusione delle spese sostenute per
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 9 di 11 individuare le cause dell'infiltrazione e quindi, quelle relative ai saggi effettuati nelle piastrelle del bagno dell'abitazione dell'attore, ammontanti ad
€ 485,54 come da computo metrico del CTU.
Per cui l' deve tenere indenne il per il risarcimento CP_2 CP_1
danni al sig. ammontanti ad €.5.222,81, somma derivante dalla Pt_2
sottrazione di €485,54 al totale di € 5.708,35 determinato dal CTU.
Dunque, la somma di € 485,54 dovrà essere sostenuta dal , CP_1
mentre l' è tenuta a tenere indenne il di Controparte_2 CP_1
tutta la restante somma innanzi indicata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (anche nei confronti dei chiamati in causa, non essendo le chiamate palesemente arbitrarie: Cass. n.
6514/04) e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico del Controparte_1
Sentenza esecutiva ex lege.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli -X Sezione Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al Controparte_1
pagamento in suo favore della somma di € 5.708,35 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali come per legge in favore dell'attore;
- condanna inoltre alla esecuzione delle opere Controparte_1
necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni e per ripristinare lo stato dei luoghi, nell'appartamento di proprietà di posto nel Parte_1
Proc. R.G. n.6640/2020 – sentenza Pagina 10 di 11 fabbricato del convenuto, dettagliatamente indicati (sia CP_1
l'appartamento che le opere) dal CTU ing. nella perizia Persona_1
depositata il 29.09.2023 a cui integralmente si rimanda e che costituisce, per tali profili, parte integrante della presente sentenza;
- accoglie parzialmente la domanda di garanzia proposta dal
[...]
nei confronti di e condanna quest'ultima a CP_1 Controparte_2
manlevare il di €5.222,81 oltre alle spese di causa, in esecuzione CP_1
della presente sentenza;
- condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1
giudizio in favore di liquidate in €.264,00 per spese ed €. Parte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, con attribuzione all'avv.
Mariarosaria Costanzo dichiaratasi anticipataria;
- pone definitivamente a carico del le spese e Controparte_1
compensi di C.T.U. come liquidate in separato provvedimento del
13.11.2023.
- sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Napoli il 17 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
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