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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause civili riunite in primo grado iscritte al R.G.A.C. n. 18820 – 19185 del 2024, vertente
TRA
- ( ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Buonanni, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- ), nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_2 e difesa dall'avv. Simona Martinelli, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del PU Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento LI minore CONCLUSIONI: all'udienza del 04.02.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando: di aver avuto una relazione Parte_1 Per_ more uxorio con la sig.ra dalla quale era nata la LI (26.08.2018); a Controparte_1 seguito della fine della relazione, le parti si erano rivolte a questo Tribunale per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della LI;
con decreto n. cronol. 473/2023 del 16/01/2023, il Tribunale di Roma disponeva l'affido condiviso della LI ad entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio materno, disponendo che il padre vedesse Per_ e tenesse con sé , previo preavviso ed accordo con l'altro genitore, “a Roma una volta al mese dall'uscita di scuola, prelevandola e pernottando con lei sino al rientro a scuola il giorno seguente;
a Verona, per un week-end al mese, dal venerdì pomeriggio – compatibilmente con l'orario di uscita da scuola – ovvero, dal sabato mattina alla domenica sera. La bambina potrà essere portata a Verona dai nonni paterni ovvero dalla zia paterna che la riporteranno a Roma la domenica sera dalla madre entro le ore 20,00. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la LI 15 giorni anche non consecutivi che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno. Nel periodo delle festività natalizie ciascun genitore terrà con sé la LI ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il padre trascorrerà con la minore il giorno di Pasqua
e la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
per le altre festività, salva diversa concertazione tra i coniugi, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. La Festa della
Mamma la bambina la trascorrerà con la madre (intera giornata) e quella del Papà con il padre (intera giornata) a Roma. Lo stesso accadrà nel giorno del compleanno di ciascun genitore;
al compleanno del padre trascorrerà con lui l'intera giornata e così al compleanno della madre. Nel giorno del suo compleanno la minore passerà la giornata con entrambi i genitori o, in alternativa, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro, sempre a Roma”, determinava in € 250 mensili il contributo paterno per il mantenimento della LI da corrispondere alla madre, con rivalutazione annuale, ripartendo le spese straordinarie nella misura del 50%. Il ricorrente aggiungeva che, nell'autunno del 2023, dopo aver vissuto oltre 5 anni a Verona, aveva deciso di rientrare ad Anzio, prendendo in locazione assieme alla sua nuova compagna un appartamento, al fine di intensificare le modalità di visita della LI.
Tanto premesso, il sig. chiedeva, in riforma del decreto n. cronol. 473/2023 del Pt_1 Per_ 16/01/2023, fermo l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente di presso la madre, una modifica e implementazione della frequentazione con la LI, una diminuzione del contributo paterno di mantenimento alla somma di € 200 mensili, confermandosi la metà delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto dedotto dalla CP_1 controparte, evidenziava un comportamento inadeguato, irresponsabile e disinteressato del sig.
relativamente all'esercizio del diritto-dovere di visita, nonché rispetto al dovere di Pt_1 mantenimento. Rappresentava che, nonostante il suo trasferimento nel Lazio, non vi erano stati cambiamenti nella modalità di visita padre LI, e la odierna richiesta era motivata esclusivamente dalla finalità di ottenere una riduzione del contributo economico;
invero, il padre non provvedeva al versamento delle spese straordinarie ed era rimasto inadempiente per mesi con il pagamento del mantenimento ordinario.
Tanto premesso, parte resistente, concordando con un ampliamento del diritto di visita del padre, chiedeva il rigetto del ricorso per il resto e la conferma delle statuizioni economiche disposte con il decreto n. cronol. 473/2023 del 16/01/2023, chiedendo che il sig. fosse Pt_1 ammonito, ai sensi dell'art 473 bis n. 39 cpc, al puntuale adempimento dei provvedimenti del Tribunale, sia in merito alla frequentazione che in merito al mantenimento della minore e sanzionato, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., con la corresponsione di una somma di denaro determinata per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti;
infine chiedeva la condanna Per_ del sig. al risarcimento del danno, nei confronti della LI e nei propri confronti, Pt_1 da determinarsi in via equitativa.
All'udienza del 04.02.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla scorta della documentazione depositata, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Preliminarmente va disposta la riunione con il procedimento RG 19185/2024 pendente tra le stesse parti, iscritto in data successiva. Nel merito si evidenzia che le parti concordano sull'affidamento condiviso, la collocazione Per_ prevalente della LI presso la madre, e un ampliamento della frequentazione padre LI, avuto riguardo al trasferimento del sig. da Verona, luogo ove viveva, ad Anzio. Pt_1
Va tuttavia evidenziato che il sig. , il quale inizialmente aveva chiesto di prevedere una Pt_1 frequentazione infrasettimanale con la LI, alla udienza del 04.02.2025 ha rinunciato a tale richiesta adducendo motivi lavorativi (pur dichiarando contraddittoriamente di lavorare solo la mattina e per sole 4 ore), con una condotta che avalla la tesi esposta dalla signora CP_2 di un genitore disinteressato alle esigenze della LI (l'affermazione del signor di avere Pt_1 Per_ intenzione di partecipare più fattivamente alla vita di e di essere presente nella sua quotidianità rimane svuotata di contenuto)
Con riguardo alla nuova frequentazione padre-LI, avuto riguardo al trasferimento del sig.
ad Anzio e alla sua espressa rinuncia alle giornate infrasettimanali, il Collegio, in Pt_1 modifica del decreto n. cronol. 473/2023 del 16/01/2023, dispone che il padre debba avere la LI con sè: a settimane alterne dal venerdì all'ora di uscita dalla scuola fino alla domenica sera alle h 20 con riaccompagno presso l'abitazione della madre;
durante le vacanze estive (dal mese di giugno a quello di settembre) il padre trascorrerà con la LI 20 (venti) giorni anche non consecutivi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
durante le festività natalizie ciascun genitore terrà con sé la bambina ad anni alterni dal
24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, alternativamente negli anni tra i genitori, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; la festa della mamma la minore la trascorrerà con la madre (intera giornata), e quella del papà con il padre (intera giornata); durante il compleanno del padre la bambina trascorrerà con lui l'intera giornata, e così al compleanno della madre;
nel giorno del suo compleanno la minore trascorrerà la giornata con entrambi i genitori, ove possibile ovvero, in difetto, il pranzo con uno e la cena con l'altro; ponti e festività nazionali e locali annuali alternate tra i genitori.
Con riguardo, invece, alle statuizioni di carattere economico, dalla data del deposito del decreto n. cronol. 473/2023 del 16/01/2023, oggetto del contendere è la riduzione del contributo al mantenimento per la LI minore richiesto dal padre.
Entrambi i genitori hanno le seguenti condizioni lavorative.
Il sig. risulta dalla dichiarazione sostitutiva in atti e dalle dichiarazioni rese- è CP_3 operaio presso la società Escape Srl (società che fa parte di , percependo un reddito CP_4 mensile netto di € 566 (orario di lavoro 8,30-12,30) per 13 mensilità. Oltre a ciò, il ricorrente ha dichiarato di aver preso in locazione un immobile ove vive con la sua attuale compagna,
attualmente inoccupata (precedentemente impiegata presso l'esercizio Persona_2 commerciale “Chiosco Bar Da Porpo”), dalla quale ha avuto una LI (31.08.2024). Per_3
La signora -come risulta dalla dichiarazione sostitutiva in atti e dalle dichiarazioni CP_1 rese- è impiegata presso la società Foodaca Srl con mansioni di operaia (catena fast-food McDonald), percependo un reddito mensile netto di € 700 circa. La signora vive unitamente alla LI minore in un immobile di proprietà Ater (Via Salvatore Lorizzo 158), per il quale corrisponde un canone mensile di € 250. Parte resistente percepisce per la LI un Assegno Unico Universale di € 199 mensili.
Sulla scorta della situazione patrimoniale e reddituale così come rappresentata da entrambe le parti, il Collegio evidenzia quanto segue:
- la inattendibilità delle dichiarazioni del sig. , il quale ha dichiarato di lavorare solo 4 Pt_1 ore al giorno durante la sola mattinata (ma di essere indisponibile a stare con la LI il pomeriggio per ragioni lavorative) e di sostenere un canone di locazione per l'appartamento in cui vive assieme alla compagna e alla LI, di poco inferiore al reddito percepito;
- il ricorrente è diventato nuovamente padre e la seconda LI sarebbe affetta da sordità
(problema di salute non documentato ma non contestato dalla controparte);
- deve sostenere spese per gli spostamenti per prendere con sé e riportare a casa della madre Per_ la LI;
Alla luce della complessiva situazione sopra descritta, della seconda paternità del sig. e Pt_1 della circostanza che la signora beneficia dell'intero importo dell'assegno unico, si ritiene di Per_ determinare l'assegno per il mantenimento della LI minore in € 250 mensili, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, fatti salvi i provvedimenti vigenti.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere confermato nel 50% tra entrambi i genitori, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014.
Il Collegio ammonisce il sig. al puntuale adempimento dei provvedimenti del Tribunale, Pt_1 sia in merito alla frequentazione con la LI sia in merito al mantenimento della minore stante il suo inadempimento nel pagamento dell'assegno (con riferimento agli ultimi 5 mesi). Stante la circostanza che la frequentazione era regolamentata da un decreto riferito ad una situazione ormai mutata (all'epoca il padre viveva in Veneto) non si ritiene, ad oggi di condannare il ricorrente ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., ovvero al risarcimento del danno, fatta salva una diversa determinazione qualora dovesse protrarsi l'inadempimento agli obblighi economici sia ordinari sia straordinari ovvero qualora il padre fosse inadempiente agli obblighi di presenza nella vita della LI
Spese di giudizio La natura e l'esito del giudizio, in ragione della parziale reciproca soccombenza, consentono di compensare le spese di lite fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 18820/2024 + RG 19185/2024 R.G.A.C., con l'intervento del PU , in parziale modifica del decreto n. cronol. 473/2023 Parte_2 del 16/01/2023, così decide, ogni ulteriore domanda eccezione disattesa, previa conferma dell'affidamento condiviso e del collocamento della LI presso la madre:
- dispone che la frequentazione padre LI, avvenga con le modalità indicate in parte motiva;
- condanna il sig. a corrispondere alla signora per il mantenimento della LI Pt_1 CP_2 Per_
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 250 mensili, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
- dispone che i genitori contribuiscano rispettivamente al 50% delle spese straordinarie;
- ammonisce il sig. al puntuale adempimento dei provvedimenti del Tribunale Pt_1
- spese compensate.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Filomena Albano dott.ssa Cecilia Pratesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause civili riunite in primo grado iscritte al R.G.A.C. n. 18820 – 19185 del 2024, vertente
TRA
- ( ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Buonanni, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- ), nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_2 e difesa dall'avv. Simona Martinelli, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del PU Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento LI minore CONCLUSIONI: all'udienza del 04.02.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando: di aver avuto una relazione Parte_1 Per_ more uxorio con la sig.ra dalla quale era nata la LI (26.08.2018); a Controparte_1 seguito della fine della relazione, le parti si erano rivolte a questo Tribunale per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della LI;
con decreto n. cronol. 473/2023 del 16/01/2023, il Tribunale di Roma disponeva l'affido condiviso della LI ad entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio materno, disponendo che il padre vedesse Per_ e tenesse con sé , previo preavviso ed accordo con l'altro genitore, “a Roma una volta al mese dall'uscita di scuola, prelevandola e pernottando con lei sino al rientro a scuola il giorno seguente;
a Verona, per un week-end al mese, dal venerdì pomeriggio – compatibilmente con l'orario di uscita da scuola – ovvero, dal sabato mattina alla domenica sera. La bambina potrà essere portata a Verona dai nonni paterni ovvero dalla zia paterna che la riporteranno a Roma la domenica sera dalla madre entro le ore 20,00. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la LI 15 giorni anche non consecutivi che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno. Nel periodo delle festività natalizie ciascun genitore terrà con sé la LI ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il padre trascorrerà con la minore il giorno di Pasqua
e la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
per le altre festività, salva diversa concertazione tra i coniugi, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. La Festa della
Mamma la bambina la trascorrerà con la madre (intera giornata) e quella del Papà con il padre (intera giornata) a Roma. Lo stesso accadrà nel giorno del compleanno di ciascun genitore;
al compleanno del padre trascorrerà con lui l'intera giornata e così al compleanno della madre. Nel giorno del suo compleanno la minore passerà la giornata con entrambi i genitori o, in alternativa, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro, sempre a Roma”, determinava in € 250 mensili il contributo paterno per il mantenimento della LI da corrispondere alla madre, con rivalutazione annuale, ripartendo le spese straordinarie nella misura del 50%. Il ricorrente aggiungeva che, nell'autunno del 2023, dopo aver vissuto oltre 5 anni a Verona, aveva deciso di rientrare ad Anzio, prendendo in locazione assieme alla sua nuova compagna un appartamento, al fine di intensificare le modalità di visita della LI.
Tanto premesso, il sig. chiedeva, in riforma del decreto n. cronol. 473/2023 del Pt_1 Per_ 16/01/2023, fermo l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente di presso la madre, una modifica e implementazione della frequentazione con la LI, una diminuzione del contributo paterno di mantenimento alla somma di € 200 mensili, confermandosi la metà delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto dedotto dalla CP_1 controparte, evidenziava un comportamento inadeguato, irresponsabile e disinteressato del sig.
relativamente all'esercizio del diritto-dovere di visita, nonché rispetto al dovere di Pt_1 mantenimento. Rappresentava che, nonostante il suo trasferimento nel Lazio, non vi erano stati cambiamenti nella modalità di visita padre LI, e la odierna richiesta era motivata esclusivamente dalla finalità di ottenere una riduzione del contributo economico;
invero, il padre non provvedeva al versamento delle spese straordinarie ed era rimasto inadempiente per mesi con il pagamento del mantenimento ordinario.
Tanto premesso, parte resistente, concordando con un ampliamento del diritto di visita del padre, chiedeva il rigetto del ricorso per il resto e la conferma delle statuizioni economiche disposte con il decreto n. cronol. 473/2023 del 16/01/2023, chiedendo che il sig. fosse Pt_1 ammonito, ai sensi dell'art 473 bis n. 39 cpc, al puntuale adempimento dei provvedimenti del Tribunale, sia in merito alla frequentazione che in merito al mantenimento della minore e sanzionato, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., con la corresponsione di una somma di denaro determinata per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti;
infine chiedeva la condanna Per_ del sig. al risarcimento del danno, nei confronti della LI e nei propri confronti, Pt_1 da determinarsi in via equitativa.
All'udienza del 04.02.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla scorta della documentazione depositata, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Preliminarmente va disposta la riunione con il procedimento RG 19185/2024 pendente tra le stesse parti, iscritto in data successiva. Nel merito si evidenzia che le parti concordano sull'affidamento condiviso, la collocazione Per_ prevalente della LI presso la madre, e un ampliamento della frequentazione padre LI, avuto riguardo al trasferimento del sig. da Verona, luogo ove viveva, ad Anzio. Pt_1
Va tuttavia evidenziato che il sig. , il quale inizialmente aveva chiesto di prevedere una Pt_1 frequentazione infrasettimanale con la LI, alla udienza del 04.02.2025 ha rinunciato a tale richiesta adducendo motivi lavorativi (pur dichiarando contraddittoriamente di lavorare solo la mattina e per sole 4 ore), con una condotta che avalla la tesi esposta dalla signora CP_2 di un genitore disinteressato alle esigenze della LI (l'affermazione del signor di avere Pt_1 Per_ intenzione di partecipare più fattivamente alla vita di e di essere presente nella sua quotidianità rimane svuotata di contenuto)
Con riguardo alla nuova frequentazione padre-LI, avuto riguardo al trasferimento del sig.
ad Anzio e alla sua espressa rinuncia alle giornate infrasettimanali, il Collegio, in Pt_1 modifica del decreto n. cronol. 473/2023 del 16/01/2023, dispone che il padre debba avere la LI con sè: a settimane alterne dal venerdì all'ora di uscita dalla scuola fino alla domenica sera alle h 20 con riaccompagno presso l'abitazione della madre;
durante le vacanze estive (dal mese di giugno a quello di settembre) il padre trascorrerà con la LI 20 (venti) giorni anche non consecutivi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
durante le festività natalizie ciascun genitore terrà con sé la bambina ad anni alterni dal
24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, alternativamente negli anni tra i genitori, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; la festa della mamma la minore la trascorrerà con la madre (intera giornata), e quella del papà con il padre (intera giornata); durante il compleanno del padre la bambina trascorrerà con lui l'intera giornata, e così al compleanno della madre;
nel giorno del suo compleanno la minore trascorrerà la giornata con entrambi i genitori, ove possibile ovvero, in difetto, il pranzo con uno e la cena con l'altro; ponti e festività nazionali e locali annuali alternate tra i genitori.
Con riguardo, invece, alle statuizioni di carattere economico, dalla data del deposito del decreto n. cronol. 473/2023 del 16/01/2023, oggetto del contendere è la riduzione del contributo al mantenimento per la LI minore richiesto dal padre.
Entrambi i genitori hanno le seguenti condizioni lavorative.
Il sig. risulta dalla dichiarazione sostitutiva in atti e dalle dichiarazioni rese- è CP_3 operaio presso la società Escape Srl (società che fa parte di , percependo un reddito CP_4 mensile netto di € 566 (orario di lavoro 8,30-12,30) per 13 mensilità. Oltre a ciò, il ricorrente ha dichiarato di aver preso in locazione un immobile ove vive con la sua attuale compagna,
attualmente inoccupata (precedentemente impiegata presso l'esercizio Persona_2 commerciale “Chiosco Bar Da Porpo”), dalla quale ha avuto una LI (31.08.2024). Per_3
La signora -come risulta dalla dichiarazione sostitutiva in atti e dalle dichiarazioni CP_1 rese- è impiegata presso la società Foodaca Srl con mansioni di operaia (catena fast-food McDonald), percependo un reddito mensile netto di € 700 circa. La signora vive unitamente alla LI minore in un immobile di proprietà Ater (Via Salvatore Lorizzo 158), per il quale corrisponde un canone mensile di € 250. Parte resistente percepisce per la LI un Assegno Unico Universale di € 199 mensili.
Sulla scorta della situazione patrimoniale e reddituale così come rappresentata da entrambe le parti, il Collegio evidenzia quanto segue:
- la inattendibilità delle dichiarazioni del sig. , il quale ha dichiarato di lavorare solo 4 Pt_1 ore al giorno durante la sola mattinata (ma di essere indisponibile a stare con la LI il pomeriggio per ragioni lavorative) e di sostenere un canone di locazione per l'appartamento in cui vive assieme alla compagna e alla LI, di poco inferiore al reddito percepito;
- il ricorrente è diventato nuovamente padre e la seconda LI sarebbe affetta da sordità
(problema di salute non documentato ma non contestato dalla controparte);
- deve sostenere spese per gli spostamenti per prendere con sé e riportare a casa della madre Per_ la LI;
Alla luce della complessiva situazione sopra descritta, della seconda paternità del sig. e Pt_1 della circostanza che la signora beneficia dell'intero importo dell'assegno unico, si ritiene di Per_ determinare l'assegno per il mantenimento della LI minore in € 250 mensili, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, fatti salvi i provvedimenti vigenti.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere confermato nel 50% tra entrambi i genitori, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014.
Il Collegio ammonisce il sig. al puntuale adempimento dei provvedimenti del Tribunale, Pt_1 sia in merito alla frequentazione con la LI sia in merito al mantenimento della minore stante il suo inadempimento nel pagamento dell'assegno (con riferimento agli ultimi 5 mesi). Stante la circostanza che la frequentazione era regolamentata da un decreto riferito ad una situazione ormai mutata (all'epoca il padre viveva in Veneto) non si ritiene, ad oggi di condannare il ricorrente ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., ovvero al risarcimento del danno, fatta salva una diversa determinazione qualora dovesse protrarsi l'inadempimento agli obblighi economici sia ordinari sia straordinari ovvero qualora il padre fosse inadempiente agli obblighi di presenza nella vita della LI
Spese di giudizio La natura e l'esito del giudizio, in ragione della parziale reciproca soccombenza, consentono di compensare le spese di lite fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 18820/2024 + RG 19185/2024 R.G.A.C., con l'intervento del PU , in parziale modifica del decreto n. cronol. 473/2023 Parte_2 del 16/01/2023, così decide, ogni ulteriore domanda eccezione disattesa, previa conferma dell'affidamento condiviso e del collocamento della LI presso la madre:
- dispone che la frequentazione padre LI, avvenga con le modalità indicate in parte motiva;
- condanna il sig. a corrispondere alla signora per il mantenimento della LI Pt_1 CP_2 Per_
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 250 mensili, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
- dispone che i genitori contribuiscano rispettivamente al 50% delle spese straordinarie;
- ammonisce il sig. al puntuale adempimento dei provvedimenti del Tribunale Pt_1
- spese compensate.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Filomena Albano dott.ssa Cecilia Pratesi