Articolo 8 della Legge 4 maggio 1998, n. 133
Articolo 5 bisArticolo 9
Versione
9 maggio 1998
Art. 8. Norma transitoria 1. L'indennita' corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e' attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1 gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.
Entrata in vigore il 9 maggio 1998
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