Art. 8. Norma transitoria 1. L'indennita' corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e' attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1 gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.
Versione
9 maggio 1998
9 maggio 1998
Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 12/01/2009, n. 31Provvedimento: […] - che, per consolidata giurisprudenza in materia (C.G.A.R.S. sentenze n. 642/2005 e n. 156/2005 e T.A.R. Sicilia - Catania, sentenza n. 1926/2005), anche di questa sezione (si vedano, ad esempio, le sentenze numero 219 e 220 del 14 febbraio 2008), l'indennità di cui all'art. 2 L. 133\98, compete (oltre che ai Magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 1, quali Uditori giudiziari con funzioni, dopo l'individuazione di dette sedi come disagiate), anche ai Magistrati destinati nelle sedi disagiate in epoca anteriore all'inserimento dell'ufficio nell'apposito elenco, compresi quelli che già vi prestavano servizio per esservi stati destinati in precedenza (ma sempre dopo 1'1.1.1996 ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 133/1998);Leggi di più...
- provvisionale cautelare·
- interessi legali·
- giurisprudenza amministrativa·
- art. 5 bis legge 133/1998·
- spese compensate·
- benefici economici·
- art. 2 legge 133/1998·
- legge 133/1998·
- parità di trattamento·
- indennità per sedi disagiate