CASS
Sentenza 28 settembre 2020
Sentenza 28 settembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2020, n. 26828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26828 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ER UR, nato a [...] il [...]; 2. TA EU, nato a [...] il [...]; 3. IN NN, nata ad [...] il [...]; 4. De UC RA nata a [...] il [...]; 5. De UC GO nato a [...] il [...]; 6. ZZ GI nato a Praia a [...] il [...]; 7. TI UR nato a [...] il [...]; 8. ZZ RA nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 27/12/2019 del tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere GI Noviello udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore degli imputati, avv. Santoro Pier Gerardo in qualità di sostituto processuale dell'avv. Diddi Alessandro che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26828 Anno 2020 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 08/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Cosenza, adito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. nell'interesse di ER UR, oltre che di TA EU, IN NN, De UC RA, De UC GO, ZZ GI, TI UR, ZZ RA, avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale con cui era stata respinta la richiesta di dissequestro dei beni riconducibili agli istanti e sottoposti a misura cautelare reale in relazione a reati di associazione per delinquere e tributari, rigettava l'appello. 2. Avverso la suindicata ordinanza hanno proposto ricorso, mediante i rispettivi difensori, ER UR, oltre che di TA EU, IN NN, De UC RA, De UC GO, ZZ GI, TI UR, ZZ RA, sollevando due comuni motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo hanno dedotto il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000. 'Rilevato che in ordine al punto 5 della richiesta di dissequestro depositata presso il Tribunale di Paola, inerente la non applicabilità dell'indebita compensazione di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, il tribunale di Paola non si sarebbe espresso, si osserva come il tribunale adito ex art. 322 bis cod. proc. pen. sarebbe rimasto anche esso silente, avendo ritenuto di non motivare in ordine alla citata questione, riportandosi alla decisione del tribunale di Paola in realtà inesistente per quanto sopra premesso. 4. Con il secondo motivo hanno rappresentato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine agli artt. 12 bis comma 2 e 13 bis del Dlgs. 74/2000. Il tribunale nulla avrebbe chiarito in ordine alla lamentata lesione del diritto di difesa già rappresentata in sede di richiesta di dissequestro. E si sottolinea come l'assenza dell'indicazione delle imposte assunte come evase da parte della Agenzia delle Entrate costituirebbe una lesione del diritto di difesa e che l'importo del profitto del reato rappresentato in ordinanza sarebbe errato;
importo che in ogni caso dovrebbe essere quantificato dalla Agenzia delle Entrate. 5. Una memoria ex art. 127 cod. proc. pen. è stata depositata nell'interesse di ER UR. Con essa in sintesi, si è rappresentato che: - già in sede di adozione dell'ordinanza genetica non si sarebbero vagliati i presupposti legittimanti la applicazione della misura reale. Né si sarebbe 2 illustrata l'impossibilità di procedere al sequestro preventivo diretto in funzione del disposto sequestro per equivalente;
- non sarebbe stata accertata l'imposta evasa da parte dell'Agenzia delle Entrate con assenza quindi del rendiconto dell'equivalente da sequestrare e mancanza del presupposto per l'eventuale esercizio della facoltà di ricorrere all'istituto del patteggiamento;
inoltre erronea sarebbe l'indicazione nell'ordinanza impugnata del profitto dei reati tributari;
- nel caso di specie la fattispecie ex art. 10 bis Dlgs. 74/2000 non sarebbe applicabile in presenza di debiti - compensati - di natura previdenziale e non tributaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che esso non tiene conto del principio, espressamente richiamato nella ordinanza impugnata, per cui in materia di misure cautelari reali ogni questione involgente il tema della configurabilità del fumus del reato è preclusa in caso di intervenuto rinvio a giudizio dei soggetti interessati, in quanto quest'ultimo, cristallizzando le imputazioni, presuppone una valutazione giudiziale sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio, e non può quindi essere privato della sua rilevanza per ragioni connesse al sistema impugnatorio delle misure re.ali (cfr. Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016 Rv. 268733 - 01 Olisterno). Come noto, l'effetto preclusivo è insuperabile in materia di misure cautelari reali, posto che, in tal caso, il provvedimento di rinvio a giudizio reca in sè una positiva delibazione di sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, che è più intensa della mera valutazione sommaria compiuta in sede di emissione della misura cautelare, che ritiene sufficiente il c.d. fumus commissi delicti (Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000 Cc. - dep. 04/05/2000 - Rv. 215840). In altri termini, ove nell'appello cautelare si potesse rivalutare ed escludere la sussistenza del fumus, una tale decisione si porrebbe in contraddizione con quella del disposto rinvio a giudizio, determinando un conflitto di decisioni insanabile ed inaccettabile per la coerenza del sistema tra il giudizio di merito e quello cautelare. Nel caso di specie la questione della non applicabilità al caso concreto della fattispecie ex art. 10 quater del Dlgs. 74/2000 coinvolge in pieno l'oggetto del decreto di rinvio a giudizio e prospetta - in caso di suo accoglimento - un inammissibile stravolgimento del contenuto di tale ultimo provvedimento. 3 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Posto che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame, senza indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6 n. 11008 del 11/02/2020 Rv. 278716 - 01 RO DIEGO), le censure in esame peccano di specificità a fronte di una generica rappresentazione di vulnus al diritto di difesa e altrettanto generico richiamo ad argomentazioni di cui al punto 2) della richiesta di dissequestro, come anche in rapporto alla lamentata e non meglio specificata "erroneità" del profitto quantificato dai giudici di merito (involgente in ogni caso una questione di merito come tale inammissibile in sede di ricorso contro misure reali). I quali giudici, peraltro, giova evidenziarlo, oltre a richiamarne l'ammontare specifico, hanno precisato, così fornendo ulteriori parametri fattuali di riferimento, come lo stesso debba ritenersi coincidente con il totale dell'importo portato in compensazione, ossia con il 100°/0 del debito a carico, stante l'inesistenza del credito. Cosicchè maggiormente non si comprendono, alla luce delle riportate considerazioni dei giudici di merito, evidentemente trascurate dal ricorrente - così incorrendo anche nel vizio di carenza di specificità estrinseca le ragioni della ritenuta incidenza, di una asserita mancata quantificazione di imposte evase da parte dell'Agenzia delle Entrate, sul sequestro contestato, invero disposto per equivalente in rapporto ad un profitto tributario specificamente indicato dai giudici di merito e rimasto in concreto incontroverso, per la già illustrata carenza di dati a sostegno dell'invocato errore in cui sarebbero incorsi i giudici al riguardo. 2.1. A fronte di tali ultime considerazioni emerge come non giovino in alcun modo le notazioni sviluppate con la successiva memoria presentata, innanzitutto perché rimane inspiegato, a fronte della avvenuta quantificazione del profitto per quanto sopra rilevato, sia il lamentato "vulnus" al diritto di difesa sia la sua incidenza sul sequestro in contestazione. 3. Quanto alle ulteriori argomentazioni formulate in memoria, quelle inerenti i profili della operatività del sequestro per equivalente, a fronte della ritenuta mancata verifica dell'impossibilità del sequestro diretto, appaiono inammissibili, non risultando in alcun modo riconducibili ai motivi dedotti in ricorso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i 4 ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 8/09/2020
udita la relazione svolta dal consigliere GI Noviello udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore degli imputati, avv. Santoro Pier Gerardo in qualità di sostituto processuale dell'avv. Diddi Alessandro che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26828 Anno 2020 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 08/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Cosenza, adito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. nell'interesse di ER UR, oltre che di TA EU, IN NN, De UC RA, De UC GO, ZZ GI, TI UR, ZZ RA, avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale con cui era stata respinta la richiesta di dissequestro dei beni riconducibili agli istanti e sottoposti a misura cautelare reale in relazione a reati di associazione per delinquere e tributari, rigettava l'appello. 2. Avverso la suindicata ordinanza hanno proposto ricorso, mediante i rispettivi difensori, ER UR, oltre che di TA EU, IN NN, De UC RA, De UC GO, ZZ GI, TI UR, ZZ RA, sollevando due comuni motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo hanno dedotto il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000. 'Rilevato che in ordine al punto 5 della richiesta di dissequestro depositata presso il Tribunale di Paola, inerente la non applicabilità dell'indebita compensazione di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, il tribunale di Paola non si sarebbe espresso, si osserva come il tribunale adito ex art. 322 bis cod. proc. pen. sarebbe rimasto anche esso silente, avendo ritenuto di non motivare in ordine alla citata questione, riportandosi alla decisione del tribunale di Paola in realtà inesistente per quanto sopra premesso. 4. Con il secondo motivo hanno rappresentato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine agli artt. 12 bis comma 2 e 13 bis del Dlgs. 74/2000. Il tribunale nulla avrebbe chiarito in ordine alla lamentata lesione del diritto di difesa già rappresentata in sede di richiesta di dissequestro. E si sottolinea come l'assenza dell'indicazione delle imposte assunte come evase da parte della Agenzia delle Entrate costituirebbe una lesione del diritto di difesa e che l'importo del profitto del reato rappresentato in ordinanza sarebbe errato;
importo che in ogni caso dovrebbe essere quantificato dalla Agenzia delle Entrate. 5. Una memoria ex art. 127 cod. proc. pen. è stata depositata nell'interesse di ER UR. Con essa in sintesi, si è rappresentato che: - già in sede di adozione dell'ordinanza genetica non si sarebbero vagliati i presupposti legittimanti la applicazione della misura reale. Né si sarebbe 2 illustrata l'impossibilità di procedere al sequestro preventivo diretto in funzione del disposto sequestro per equivalente;
- non sarebbe stata accertata l'imposta evasa da parte dell'Agenzia delle Entrate con assenza quindi del rendiconto dell'equivalente da sequestrare e mancanza del presupposto per l'eventuale esercizio della facoltà di ricorrere all'istituto del patteggiamento;
inoltre erronea sarebbe l'indicazione nell'ordinanza impugnata del profitto dei reati tributari;
- nel caso di specie la fattispecie ex art. 10 bis Dlgs. 74/2000 non sarebbe applicabile in presenza di debiti - compensati - di natura previdenziale e non tributaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che esso non tiene conto del principio, espressamente richiamato nella ordinanza impugnata, per cui in materia di misure cautelari reali ogni questione involgente il tema della configurabilità del fumus del reato è preclusa in caso di intervenuto rinvio a giudizio dei soggetti interessati, in quanto quest'ultimo, cristallizzando le imputazioni, presuppone una valutazione giudiziale sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio, e non può quindi essere privato della sua rilevanza per ragioni connesse al sistema impugnatorio delle misure re.ali (cfr. Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016 Rv. 268733 - 01 Olisterno). Come noto, l'effetto preclusivo è insuperabile in materia di misure cautelari reali, posto che, in tal caso, il provvedimento di rinvio a giudizio reca in sè una positiva delibazione di sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, che è più intensa della mera valutazione sommaria compiuta in sede di emissione della misura cautelare, che ritiene sufficiente il c.d. fumus commissi delicti (Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000 Cc. - dep. 04/05/2000 - Rv. 215840). In altri termini, ove nell'appello cautelare si potesse rivalutare ed escludere la sussistenza del fumus, una tale decisione si porrebbe in contraddizione con quella del disposto rinvio a giudizio, determinando un conflitto di decisioni insanabile ed inaccettabile per la coerenza del sistema tra il giudizio di merito e quello cautelare. Nel caso di specie la questione della non applicabilità al caso concreto della fattispecie ex art. 10 quater del Dlgs. 74/2000 coinvolge in pieno l'oggetto del decreto di rinvio a giudizio e prospetta - in caso di suo accoglimento - un inammissibile stravolgimento del contenuto di tale ultimo provvedimento. 3 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Posto che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame, senza indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6 n. 11008 del 11/02/2020 Rv. 278716 - 01 RO DIEGO), le censure in esame peccano di specificità a fronte di una generica rappresentazione di vulnus al diritto di difesa e altrettanto generico richiamo ad argomentazioni di cui al punto 2) della richiesta di dissequestro, come anche in rapporto alla lamentata e non meglio specificata "erroneità" del profitto quantificato dai giudici di merito (involgente in ogni caso una questione di merito come tale inammissibile in sede di ricorso contro misure reali). I quali giudici, peraltro, giova evidenziarlo, oltre a richiamarne l'ammontare specifico, hanno precisato, così fornendo ulteriori parametri fattuali di riferimento, come lo stesso debba ritenersi coincidente con il totale dell'importo portato in compensazione, ossia con il 100°/0 del debito a carico, stante l'inesistenza del credito. Cosicchè maggiormente non si comprendono, alla luce delle riportate considerazioni dei giudici di merito, evidentemente trascurate dal ricorrente - così incorrendo anche nel vizio di carenza di specificità estrinseca le ragioni della ritenuta incidenza, di una asserita mancata quantificazione di imposte evase da parte dell'Agenzia delle Entrate, sul sequestro contestato, invero disposto per equivalente in rapporto ad un profitto tributario specificamente indicato dai giudici di merito e rimasto in concreto incontroverso, per la già illustrata carenza di dati a sostegno dell'invocato errore in cui sarebbero incorsi i giudici al riguardo. 2.1. A fronte di tali ultime considerazioni emerge come non giovino in alcun modo le notazioni sviluppate con la successiva memoria presentata, innanzitutto perché rimane inspiegato, a fronte della avvenuta quantificazione del profitto per quanto sopra rilevato, sia il lamentato "vulnus" al diritto di difesa sia la sua incidenza sul sequestro in contestazione. 3. Quanto alle ulteriori argomentazioni formulate in memoria, quelle inerenti i profili della operatività del sequestro per equivalente, a fronte della ritenuta mancata verifica dell'impossibilità del sequestro diretto, appaiono inammissibili, non risultando in alcun modo riconducibili ai motivi dedotti in ricorso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i 4 ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 8/09/2020