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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
PESCINO PASQUALE, TO
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3718/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO/CARTELLA n. 09720250083079729000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- RUOLO/CARTELLA n. 09720250083079729000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- RUOLO/CARTELLA n. 09720250083079729000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5327/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 elettivamente domiciliato, ai fini del procedimento di contenzioso nonché tutte le fasi procedimentali annesse e connesse, in Indirizzo_1 – Indirizzo (04021 - LT) c/o Nominativo_1, con la rappresentanza e la difesa del Dr. Difensore_1 Prof. Difensore_1, come identificati agli atti del ricorso introduttivo, propone ricorso per l'annullamentodella cartella di pagamento n.
09720250083079729000 riferita al ruolo n. 2025/550739 notificati/a il 20 maggio 2025 a mezzo di via PEC
(non firmata digitalmente) relativi/aall'I.R.Pe.F. ed Addizionali Regionali e Comunali per l'anno 2019 con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di riscossione ed interessi di mora come d'atto impugnato pari ad € 38.850,33 (cfr. allegato 1), e di tutti gli Atti prodromici e consequenziali, comunque ad essoconnessi.
Comunicazione predisposta in data 19-09-2022 con codice atto numero 33392602018consegnata in data
23-09-2022 Decadenza dalla rateazione per mancato pagamentonei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 31-01-2023
Il ricorrente eccepisce la somma contestata di € 38.850,33 non è dovuta visto che la rateizzazionedell'atto prodromico (comunicazione/atto n. 33392602018) è stata versata e il ricorrente ha rispettato tutti i termini riportati nelle direttive dell'agenzia delle Entrate allegate all'atto prodromico n. 33392602018.
Conclude con la richiesta di dichiarare nullo ed illegittimo il ruolo n. 2025/550739 e di rifesso la cartella dipagamento n. 09720250083079729000 riferito alla dichiarazione dei Redditi Unico PF 2020 Anno 2019 pari ad € 38.850,33 per violazione di legge e di riflesso rendere nulla qualsiasipretesa riferita al ruolo medesimo. Con vittoria di spese, competenze ed onorario ex artt. 15 e seguenti del D. lgs. 546/1992 ed ex art. 96, comma 1 c.p.c.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio sostenendo che in sede istruttoria, che l'Ufficio si è avveduto dell'errore commesso e, pertanto, avendo riscontrato il pagamento della suddetta seconda rata, con allegato provvedimento di sgravio n. 2025S523582, in corso di notifica alla controparte, ha provveduto ad eliminare il ruolo in base al quale l'impugnata cartella è stata emessa.
Evidenzia che, contestualmente all'annullamento del ruolo oggetto della presente cartella, l'ufficio ha provveduto ad emetterne uno nuovo tenuto conto dei versamenti ancora dovuti dalla controparte per effetto dell'intervenuta decadenza. Conclude con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione materia delcontendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ufficio, in sede istruttoria, si è avveduto dell'errore commesso e, pertanto, avendo riscontrato il pagamento della suddetta seconda rata, con allegato provvedimento di sgravio n. 2025S523582, in corso di notifica alla controparte, ha provveduto ad eliminare il ruolo in base al quale l'impugnata cartella è stata emessa.
Segnala, tuttavia, che, seppure la suddetta rata è stata pagata, tuttavia il ricorrente è comunque decaduto dal suddetto rateizzo per mancato versamento della rata n.
5. Quanto innanzi è stato acclarato in sede di istruttoria dove sono state riscontrate una serie di problematiche meccanografiche dopo l'introduzione della
L.197/2022 con la quale venivano ridotte le sanzioni delle comunicazioni dal 10 al 3%.
L'Ufficio contestualmente all'annullamento del ruolo oggetto della presente cartella, ha dichiarato di aver provveduto ad emetterne uno nuovo tenuto conto dei versamenti ancora dovuti dalla controparte per effetto dell'intervenuta decadenza.
Per effetto di quanto sopra il giudizio si estingue, sussistono ragioni, alla luce di quanto esposto per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
PESCINO PASQUALE, TO
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3718/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO/CARTELLA n. 09720250083079729000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- RUOLO/CARTELLA n. 09720250083079729000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- RUOLO/CARTELLA n. 09720250083079729000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5327/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 elettivamente domiciliato, ai fini del procedimento di contenzioso nonché tutte le fasi procedimentali annesse e connesse, in Indirizzo_1 – Indirizzo (04021 - LT) c/o Nominativo_1, con la rappresentanza e la difesa del Dr. Difensore_1 Prof. Difensore_1, come identificati agli atti del ricorso introduttivo, propone ricorso per l'annullamentodella cartella di pagamento n.
09720250083079729000 riferita al ruolo n. 2025/550739 notificati/a il 20 maggio 2025 a mezzo di via PEC
(non firmata digitalmente) relativi/aall'I.R.Pe.F. ed Addizionali Regionali e Comunali per l'anno 2019 con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di riscossione ed interessi di mora come d'atto impugnato pari ad € 38.850,33 (cfr. allegato 1), e di tutti gli Atti prodromici e consequenziali, comunque ad essoconnessi.
Comunicazione predisposta in data 19-09-2022 con codice atto numero 33392602018consegnata in data
23-09-2022 Decadenza dalla rateazione per mancato pagamentonei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 31-01-2023
Il ricorrente eccepisce la somma contestata di € 38.850,33 non è dovuta visto che la rateizzazionedell'atto prodromico (comunicazione/atto n. 33392602018) è stata versata e il ricorrente ha rispettato tutti i termini riportati nelle direttive dell'agenzia delle Entrate allegate all'atto prodromico n. 33392602018.
Conclude con la richiesta di dichiarare nullo ed illegittimo il ruolo n. 2025/550739 e di rifesso la cartella dipagamento n. 09720250083079729000 riferito alla dichiarazione dei Redditi Unico PF 2020 Anno 2019 pari ad € 38.850,33 per violazione di legge e di riflesso rendere nulla qualsiasipretesa riferita al ruolo medesimo. Con vittoria di spese, competenze ed onorario ex artt. 15 e seguenti del D. lgs. 546/1992 ed ex art. 96, comma 1 c.p.c.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio sostenendo che in sede istruttoria, che l'Ufficio si è avveduto dell'errore commesso e, pertanto, avendo riscontrato il pagamento della suddetta seconda rata, con allegato provvedimento di sgravio n. 2025S523582, in corso di notifica alla controparte, ha provveduto ad eliminare il ruolo in base al quale l'impugnata cartella è stata emessa.
Evidenzia che, contestualmente all'annullamento del ruolo oggetto della presente cartella, l'ufficio ha provveduto ad emetterne uno nuovo tenuto conto dei versamenti ancora dovuti dalla controparte per effetto dell'intervenuta decadenza. Conclude con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione materia delcontendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ufficio, in sede istruttoria, si è avveduto dell'errore commesso e, pertanto, avendo riscontrato il pagamento della suddetta seconda rata, con allegato provvedimento di sgravio n. 2025S523582, in corso di notifica alla controparte, ha provveduto ad eliminare il ruolo in base al quale l'impugnata cartella è stata emessa.
Segnala, tuttavia, che, seppure la suddetta rata è stata pagata, tuttavia il ricorrente è comunque decaduto dal suddetto rateizzo per mancato versamento della rata n.
5. Quanto innanzi è stato acclarato in sede di istruttoria dove sono state riscontrate una serie di problematiche meccanografiche dopo l'introduzione della
L.197/2022 con la quale venivano ridotte le sanzioni delle comunicazioni dal 10 al 3%.
L'Ufficio contestualmente all'annullamento del ruolo oggetto della presente cartella, ha dichiarato di aver provveduto ad emetterne uno nuovo tenuto conto dei versamenti ancora dovuti dalla controparte per effetto dell'intervenuta decadenza.
Per effetto di quanto sopra il giudizio si estingue, sussistono ragioni, alla luce di quanto esposto per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.