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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2154/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Naro - Piazza Garibaldi 7/a 92028 Naro AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2016 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2154/2023 depositato il 06/07/2023, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.2016, emesso dal Comune di Naro del 02/12/2022, a titolo di IMU anno d'imposta 2017.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- difetto di motivazione;
2- inesistenza della notifica;
3-insussistenza del presupposto impositivo;
4- omessa sottoscrizione;
5-decadenza della pretesa impositiva.
Il Comune di Naro non si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza del 16/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La controversia ha per oggetto un avviso di accertamento relativo a IMU, anno d'imposta 2017, adottato quale conseguenza di infedele denuncia di locali assoggettabili a tassazione.
Privo di pregio è il motivo di censura per difetto di motivazione.
Per quanto specificatamente riguarda gli atti tributari, la motivazione mira a consentire al contribuente di effettuare ogni necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Infatti, evidente che quel che rileva ai fini della validità dell'atto non è solo il fatto formale dell'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente al quale la riscossione faccia riferimento, ma soprattutto l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'insopprimibile esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria, essendovi indicato il titolo posto a fondamento della pretesa fiscale.
Dall'avviso di pagamento in esame è possibile rinvenire il titolo che legittima l'amministrazione alla riscossione della pretesa tributaria, potendosi rilevare il riferimento chiaro ed inequivocabile agli immobili oggetto di tassazione, nonchè la somma da pagare, tramite l'indicazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, con ciò soddisfacendo i principi di cui all'art. 7 della legge n.212/2000.
Con riguardo alla eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'atto, i vizi dedotti sono privi di pregio giuridico.
Invero, opera, nella fattispecie, l'insegnamento condiviso e consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, ai sensi dell'articolo 156 del codice di rito, la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e ciò vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
Perciò deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica dell'atto impugnato, senza considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l'eventuale nullità della notifica deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n.4018/07,
n.18055/04). Nella fattispecie, alla stregua delle allegazioni in atti, risulta che l'avviso impugnato è stato ricevuto in data
09/01/2023 e parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in data 08/03/2023.
Parimenti destituiti di fondamento sono i motivi di ricorso che afferiscono la carenza di legittimazione attiva ed il difetto di sottoscrizione, che possono essere tratatti congiuntamente.
La Corte osserva che l'art. 3 comma 87 legge n.549/1995, contiene due disposizioni: con la prima, si stabilisce che negli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi regionali e locali, che siano prodotti dai sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del funzionario responsabile del soggetto responsabile;
con la seconda, si stabilisce che il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati, vengano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
La ratio legis è chiara: il legislatore ha voluto favorire l'informatizzazione delle procedure di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali, consentendo che gli atti prodotti da tali procedure non rechino alcuna firma autografa, bensì la sola indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile della loro emanazione;
al contempo, però a previsto — a garanzia del contribuente e, in generale, della trasparenza dell'azione amministrativa — che il nome del soggetto responsabile ( nonché la fonte dei dati utilizzati nelle procedure di liquidazione e accertamento tributi) risultino da un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
cosicchè il cittadino possa in ogni tempo, accedendo al provvedimento che contiene l'indicazione del nome del soggetto responsabile dell'emanazione degli atti impositivi, verificare che il nominativo indicato a stampa in calce all'atto impositivo corrisponda effettivamente a quello del soggetto responsabile dell'emanazione dell'atto medesimo.
Ne discende che la firma autografa è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, se tale nominativo risulti da un apposito provvedimento di livello dirigenziale. In tal senso si è consolidata copiosa giurisprudenza di legittimità (Cass.Civ. nn.9627/2012; 13231/2009;
25573/2009; 15447/2010; n.3941/2011).
Nella fattispecie, dall'avviso di accertamento impugnato è possibile riscontrare il conferimento delle funzioni di responsabile del servizio finanziario con D.S. n. 13 del 25/01/2022.
La citata deliberazione risulta antecedente rispetto alla data di emissione dell'atto impugnato, sicchè il funzionario responsabile, quando ha sottoscritto l'atto impugnato, era nel possesso dei poteri attribuitigli, rendendo, in tal modo, legittimo l'avviso di pagamento de quo .
Ed ancora deve essere respinta la richiesta di produzione dell'originale della raccomandata postale, stante che detta richiesta appare generica, non essendo in alcun modo specificata in cosa sia difforme la copia depositata rispetto all'originale.
Infatti, la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, è validamente compiuta ai sensi dell'art.2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale
(Cass. Civ. n.7775/2014).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare, con omnicomprensiva formula di stile i documenti prodotti in copia fotografica dalla controparte, senza tuttavia anche specificare in che cosa intendeva disconoscere che le fotocopie fossero difformi ai corrispondenti titoli originali.
Trattasi, dunque, di eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, con la conseguenza che laddove sia dedotta a fini solo esplorativi, com'è avvenuto nel caso di specie, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova. Pure infondato è il motivo di censura, con il quale si deduce la prescrizione della pretesa relativa all'anno 2017.
L'art.1 comma 161 della legge n.296/2006 in materia di tributi degli enti locali prescrive che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati presentati o avrebbero dovuto essere presentati”.
Nel caso di specie, per l'anno d'imposta 2017, la notifica dell'avviso di accertamento doveva essere effettuata entro il 31/12/2022.
Tuttavia, per effetto delle misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19, ai sensi dell'art. 67 DL n. 18/2020 conv. L. 27/2020 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori), venivano sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Poi con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Quindi, per il richiamo operato dall'articolo 67, comma 4, D.L. 18/2020 (all'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015 lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), ha comportato un termine di ulteriori 85 giorni per espletare le attività considerate dalla norma.
Pertanto, spirando il termine di decadenza il 26 marzo 2023, la notifica dell'avviso impugnato effettuata in data 09/01/2023, come dedotto dalla stessa ricorrente negli atti causa, deve considerarsi tempestiva.
Pertanto, l'avviso di accertamento è stato emesso e notificato nei termini di legge. Dalla notifica dell'avviso di accertamento decorrono i termini di prescrizione.
Considerata la mancata costituzione del Comune di Naro, nulla si dispone per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Agrigento, lì 16/10/2025
Il Giudice Monocratico
PE RE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2154/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Naro - Piazza Garibaldi 7/a 92028 Naro AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2016 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2154/2023 depositato il 06/07/2023, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.2016, emesso dal Comune di Naro del 02/12/2022, a titolo di IMU anno d'imposta 2017.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- difetto di motivazione;
2- inesistenza della notifica;
3-insussistenza del presupposto impositivo;
4- omessa sottoscrizione;
5-decadenza della pretesa impositiva.
Il Comune di Naro non si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza del 16/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La controversia ha per oggetto un avviso di accertamento relativo a IMU, anno d'imposta 2017, adottato quale conseguenza di infedele denuncia di locali assoggettabili a tassazione.
Privo di pregio è il motivo di censura per difetto di motivazione.
Per quanto specificatamente riguarda gli atti tributari, la motivazione mira a consentire al contribuente di effettuare ogni necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Infatti, evidente che quel che rileva ai fini della validità dell'atto non è solo il fatto formale dell'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente al quale la riscossione faccia riferimento, ma soprattutto l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'insopprimibile esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria, essendovi indicato il titolo posto a fondamento della pretesa fiscale.
Dall'avviso di pagamento in esame è possibile rinvenire il titolo che legittima l'amministrazione alla riscossione della pretesa tributaria, potendosi rilevare il riferimento chiaro ed inequivocabile agli immobili oggetto di tassazione, nonchè la somma da pagare, tramite l'indicazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, con ciò soddisfacendo i principi di cui all'art. 7 della legge n.212/2000.
Con riguardo alla eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'atto, i vizi dedotti sono privi di pregio giuridico.
Invero, opera, nella fattispecie, l'insegnamento condiviso e consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, ai sensi dell'articolo 156 del codice di rito, la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e ciò vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
Perciò deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica dell'atto impugnato, senza considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l'eventuale nullità della notifica deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n.4018/07,
n.18055/04). Nella fattispecie, alla stregua delle allegazioni in atti, risulta che l'avviso impugnato è stato ricevuto in data
09/01/2023 e parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in data 08/03/2023.
Parimenti destituiti di fondamento sono i motivi di ricorso che afferiscono la carenza di legittimazione attiva ed il difetto di sottoscrizione, che possono essere tratatti congiuntamente.
La Corte osserva che l'art. 3 comma 87 legge n.549/1995, contiene due disposizioni: con la prima, si stabilisce che negli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi regionali e locali, che siano prodotti dai sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del funzionario responsabile del soggetto responsabile;
con la seconda, si stabilisce che il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati, vengano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
La ratio legis è chiara: il legislatore ha voluto favorire l'informatizzazione delle procedure di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali, consentendo che gli atti prodotti da tali procedure non rechino alcuna firma autografa, bensì la sola indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile della loro emanazione;
al contempo, però a previsto — a garanzia del contribuente e, in generale, della trasparenza dell'azione amministrativa — che il nome del soggetto responsabile ( nonché la fonte dei dati utilizzati nelle procedure di liquidazione e accertamento tributi) risultino da un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
cosicchè il cittadino possa in ogni tempo, accedendo al provvedimento che contiene l'indicazione del nome del soggetto responsabile dell'emanazione degli atti impositivi, verificare che il nominativo indicato a stampa in calce all'atto impositivo corrisponda effettivamente a quello del soggetto responsabile dell'emanazione dell'atto medesimo.
Ne discende che la firma autografa è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, se tale nominativo risulti da un apposito provvedimento di livello dirigenziale. In tal senso si è consolidata copiosa giurisprudenza di legittimità (Cass.Civ. nn.9627/2012; 13231/2009;
25573/2009; 15447/2010; n.3941/2011).
Nella fattispecie, dall'avviso di accertamento impugnato è possibile riscontrare il conferimento delle funzioni di responsabile del servizio finanziario con D.S. n. 13 del 25/01/2022.
La citata deliberazione risulta antecedente rispetto alla data di emissione dell'atto impugnato, sicchè il funzionario responsabile, quando ha sottoscritto l'atto impugnato, era nel possesso dei poteri attribuitigli, rendendo, in tal modo, legittimo l'avviso di pagamento de quo .
Ed ancora deve essere respinta la richiesta di produzione dell'originale della raccomandata postale, stante che detta richiesta appare generica, non essendo in alcun modo specificata in cosa sia difforme la copia depositata rispetto all'originale.
Infatti, la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, è validamente compiuta ai sensi dell'art.2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale
(Cass. Civ. n.7775/2014).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare, con omnicomprensiva formula di stile i documenti prodotti in copia fotografica dalla controparte, senza tuttavia anche specificare in che cosa intendeva disconoscere che le fotocopie fossero difformi ai corrispondenti titoli originali.
Trattasi, dunque, di eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, con la conseguenza che laddove sia dedotta a fini solo esplorativi, com'è avvenuto nel caso di specie, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova. Pure infondato è il motivo di censura, con il quale si deduce la prescrizione della pretesa relativa all'anno 2017.
L'art.1 comma 161 della legge n.296/2006 in materia di tributi degli enti locali prescrive che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati presentati o avrebbero dovuto essere presentati”.
Nel caso di specie, per l'anno d'imposta 2017, la notifica dell'avviso di accertamento doveva essere effettuata entro il 31/12/2022.
Tuttavia, per effetto delle misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19, ai sensi dell'art. 67 DL n. 18/2020 conv. L. 27/2020 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori), venivano sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Poi con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Quindi, per il richiamo operato dall'articolo 67, comma 4, D.L. 18/2020 (all'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015 lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), ha comportato un termine di ulteriori 85 giorni per espletare le attività considerate dalla norma.
Pertanto, spirando il termine di decadenza il 26 marzo 2023, la notifica dell'avviso impugnato effettuata in data 09/01/2023, come dedotto dalla stessa ricorrente negli atti causa, deve considerarsi tempestiva.
Pertanto, l'avviso di accertamento è stato emesso e notificato nei termini di legge. Dalla notifica dell'avviso di accertamento decorrono i termini di prescrizione.
Considerata la mancata costituzione del Comune di Naro, nulla si dispone per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Agrigento, lì 16/10/2025
Il Giudice Monocratico
PE RE