CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'UR IU, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1372/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20193T0041160000012023007 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 933/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione meglio in atti descritto 3T\004116\000001\001\aq per mancato pagamento imposta di registro anno 2023 relativamente alla locazione meglio in atti descritta. La contribuente in via principale assumeva che la pretesa era illegittima in quanto era estranea alla locazione in questione , non avendo stipulato tale contratto né il bene era entrato nella massa ereditaria di Nominativo_2
, locatore , essendosi consolidato la nuda proprietà con l'usufrutto del Nominativo_2.
Si costituiva l'agenzia delle Entrate deducendo che la ricorrente era erede del locatore ,deceduto nel 2022
e quindi era tenuta al pagamento.
Successivamente l'DE ( in prossimità dell'udienza di discussione ), comunicava di aver annullato l'atto impugnato .
All'udienza del 27 10 2025 il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria emetteva la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per effetto dell'annullamento intervenuto dell'atto impugnato deve ritenersi che sia cessata la materia del contendere, essendo stato riconosciuto l'inesistenza del credito fiscale .
Il ricorrente pur non contrastando tali affermazioni ha richiesto la condanna alle spese .
In altri termini, sebbene sia venuta meno la materia del contendere, il giudice deve comunque disciplinare il regime delle spese processuali, alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.Cass.
n.19947 del 21/09/2010, id. n. 9174 del 21/04/2011) secondo cui: in tema di processo tributario, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, primo comma del d.lgs n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, primo comma, del medesimo d.Igs., solo all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa dalla compensazione "ope legis" prevista dal terzo comma dell'art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, in considerazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del
2003.
Nel caso lo sgravio è avvenuto per effetto della circostanza che l'ufficio non aveva accertato che il bene , oggetto della locazione da cui era originata la pretesa fiscale, era gestito dall'usufruttuario Nominativo_2 e alla sua morte tale usufrutto sia era consolidato a favore delle nude proprietarie . Pertanto deve ritenersi soccombente l'DE che , pur potendo verificare , attraverso la banca dati del catasto e della denuncia di successione, che il bene in questione non era mai entrato nella disponibilità della ricorrente, ha provveduto ad annullare l'atto solo in concomitanza della udienza di discussione e dopo un notevole lasso di tempo rispetto alla notifica del ricorso . Pertanto deve ritenersi soccombente l'DE su cui devono ,quindi, gravare le spese del giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina , in composizione monocratica , accoglie il ricorso e condanna l'DE al pagamento delle spese liquidate in euro 600 oltre oneri di legge.
Latina 27 ottobre 2025 Il presidente est.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'UR IU, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1372/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20193T0041160000012023007 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 933/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione meglio in atti descritto 3T\004116\000001\001\aq per mancato pagamento imposta di registro anno 2023 relativamente alla locazione meglio in atti descritta. La contribuente in via principale assumeva che la pretesa era illegittima in quanto era estranea alla locazione in questione , non avendo stipulato tale contratto né il bene era entrato nella massa ereditaria di Nominativo_2
, locatore , essendosi consolidato la nuda proprietà con l'usufrutto del Nominativo_2.
Si costituiva l'agenzia delle Entrate deducendo che la ricorrente era erede del locatore ,deceduto nel 2022
e quindi era tenuta al pagamento.
Successivamente l'DE ( in prossimità dell'udienza di discussione ), comunicava di aver annullato l'atto impugnato .
All'udienza del 27 10 2025 il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria emetteva la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per effetto dell'annullamento intervenuto dell'atto impugnato deve ritenersi che sia cessata la materia del contendere, essendo stato riconosciuto l'inesistenza del credito fiscale .
Il ricorrente pur non contrastando tali affermazioni ha richiesto la condanna alle spese .
In altri termini, sebbene sia venuta meno la materia del contendere, il giudice deve comunque disciplinare il regime delle spese processuali, alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.Cass.
n.19947 del 21/09/2010, id. n. 9174 del 21/04/2011) secondo cui: in tema di processo tributario, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, primo comma del d.lgs n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, primo comma, del medesimo d.Igs., solo all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa dalla compensazione "ope legis" prevista dal terzo comma dell'art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, in considerazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del
2003.
Nel caso lo sgravio è avvenuto per effetto della circostanza che l'ufficio non aveva accertato che il bene , oggetto della locazione da cui era originata la pretesa fiscale, era gestito dall'usufruttuario Nominativo_2 e alla sua morte tale usufrutto sia era consolidato a favore delle nude proprietarie . Pertanto deve ritenersi soccombente l'DE che , pur potendo verificare , attraverso la banca dati del catasto e della denuncia di successione, che il bene in questione non era mai entrato nella disponibilità della ricorrente, ha provveduto ad annullare l'atto solo in concomitanza della udienza di discussione e dopo un notevole lasso di tempo rispetto alla notifica del ricorso . Pertanto deve ritenersi soccombente l'DE su cui devono ,quindi, gravare le spese del giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina , in composizione monocratica , accoglie il ricorso e condanna l'DE al pagamento delle spese liquidate in euro 600 oltre oneri di legge.
Latina 27 ottobre 2025 Il presidente est.