Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 41
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Estraneità alla locazione e al bene

    L'ufficio, dopo aver inizialmente contestato la posizione della contribuente, ha annullato l'atto impugnato riconoscendo l'inesistenza del credito fiscale, poiché il bene era gestito dall'usufruttuario e alla sua morte l'usufrutto si era consolidato a favore delle nude proprietarie, rendendo la contribuente estranea alla locazione.

  • Accolto
    Soccombenza dell'Agenzia delle Entrate

    Il giudice ritiene l'Agenzia delle Entrate soccombente in quanto ha annullato l'atto solo in prossimità dell'udienza di discussione, nonostante avesse la possibilità di verificare la reale situazione del bene attraverso le banche dati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 41
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo