Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 902
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione dell'intimazione

    La Corte ritiene che in materia di riscossione, l'intimazione debba solo indicare i titoli esecutivi e gli importi, non necessitando di una motivazione estesa. Il contribuente ha potuto esercitare il proprio diritto di impugnare l'atto dinanzi al giudice competente.

  • Rigettato
    Mancato perfezionamento notifiche atti prodromici e prescrizione

    La Corte ha accertato la validità delle notifiche, anche quelle effettuate mediante deposito telematico e pubblicazione sul sito internet dedicato, e ha ritenuto che non fossero decorsi i termini di prescrizione per i tributi principali, né per sanzioni e interessi, considerando anche la normativa emergenziale per il Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 902
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 902
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo