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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12367 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10058/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 10058/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. SANTONICOLA CIRO ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. MOLFESE ALESSANDRA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 18.3.2025 deduce: Parte_1 di essere una docente inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS) nella provincia di Roma, valide per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, per la classe di concorso A060/ADMM (tecnologia e sostegno graduatorie incrociate scuola secondaria di I grado), e di essere altresì “iscritta, nella stessa graduatoria, anche per le classi di concorso A031 (Scienze degli alimenti) e DS (Sostegno Secondaria II Grado Graduatorie Incrociate) con punti 55 e A034
(Scienze e tecnologie chimiche) con punti 55, come da allegato 1 (corrispondente al provvedimento ministeriale di convalida del punteggio in graduatoria)”; di avere indicato, in fase di domanda, l'elenco delle scuole in cui preferiva essere assegnata;
che “con provvedimento prot. n. 57233 del 13/12/2024 (allegato 5), l'
[...]
- ha pubblicato il bollettino relativo alle nomine dei Controparte_2
pagina 1 di 6 supplenti destinatari dei contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/25 (allegato 6 da cui sono estrapolabili, in concreto, le assegnazioni degli incarichi oggetto di contesa), dal quale emerge che “per le graduatorie incrociate sul sostegno della classe ADMM”, le cattedre presso scuole espressamente richieste dalla docente , nella domanda telematica, sono state Parte_1 assegnate illegittimamente ad aspiranti “privi di titoli preferenziali/riservati” con punteggio inferiore rispetto ai suoi 64 punti”.
Lamenta che la propria esclusione dai successivi turni di nomina costituisce violazione dell'art. 12 comma 4 della Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16.5.2024, la quale qualifica come “rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”, dizione che non autorizza il a considerare l'aspirante rimasto CP_1 privo di incarico nel proprio turno di nomine per non aver espresso preferenze per posti risultati disponibili ad essere saltato nel successivo turno di nomine con il risultato di individuare come legittimati ad ottenere gli incarichi docenti in possesso di un punteggio più basso.
Deduce altresì di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni non percepite sino al 31.8.25 o sino al 30.6.2025, nonché al risarcimento del danno in forma specifica corrispondente all'intero punteggio che avrebbe percepito per l'incarico non attribuito.
2.- Il convenuto resiste, eccependo: CP_1
l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati individuati nei docenti
( , che, con punteggio inferiore, hanno ottenuto Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 gli incarichi richiesti dalla ricorrente;
che la ricorrente, “inserita nella Fascia 2 delle GPS, per l'anno scolastico 2024/25, per la classe di concorso A060/ADMM, in posizione 8075 con punti 64, nell'anno scolastico 2024/25, è stata processata nel VII bollettino del 06.12.2024 (che si allega) dove sono stati processati, al netto delle riserve, i docenti della GUI 2^ fascia dalla posizione 5851 (con punti 78,5) fino alla posizione 8189
(con punti 63,5)” mentre “tutti i docenti indicati dalla ricorrente (docenti aventi un punteggio inferiore e, precisamente, punti 63,5, 63 e 62) sono stati processati nel successivo VIII^ turno di nomina del
13.12.2024 (allegato) dove sono stati processati i docenti della GUI 2^ fascia dalla posizione 8192
(con punti 63,5) fino alla posizione 8848 (con punti 60)”; che “Le sedi e la tipologia di cattedre indicate dalla ricorrente, relativamente alla classe di concorso A060/ADMM, nella sua domanda di inserimento nella GPS non rientravano tra quelle disponibili nel turno di nomina di sua spettanza (VII^ turno di nomina del 06.12.2024) e ciò ha reso la stessa “rinunciataria” ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M., con conseguente esclusione dall'intera procedura di conferimento incarichi relativa all'anno scolastico per cui è causa”; pagina 2 di 6 che la ricorrente ha comunque ottenuto, dal 14.10.2024 e fino al 02.12.2024, l'assegnazione di una supplenza su sostegno per 18 ore settimanali tramite scorrimento delle Graduatorie di Istituto presso la
Scuola Secondaria di Primo Grado Via del Fringuello 19 di Roma (RMMM83101L) e che, in occasione del prossimo aggiornamento della domanda previsto per il biennio 2026/2028, le verranno riconosciuti
4 punti per il predetto servizio.
3.- Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Parte ricorrente chiede il risarcimento del danno economico, per mancate retribuzioni, e in forma specifica, per mancata assegnazione del punteggio, per aver perso la chance di ottenere nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 uno degli incarichi di docenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, tra quelli richiesti nella propria domanda e che sono risultati assegnati a docenti, nominativamente indicati, con punteggio inferiore al proprio. Rispetto alle domande in esame, di risarcimento del danno, i pretesi controinteressati non possiedono alcun diritto o interesse tale da legittimare una loro necessaria partecipazione al presente giudizio. L'eccezione sollevata dalla difesa del è pertanto infondata. CP_1
5.- Nel merito, va ricordato che con Ordinanza Ministeriale 112 del 6.5.2022 e con successiva
Ordinanza n. 88 del 16.5.2024 è stato disciplinato l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze rispettivamente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, con la prima Ordinanza, e
2024/2025 e 2025/2026, con la seconda ordinanza.
Entrambe le ordinanze in questione hanno stabilito, per quanto di interesse nel presente procedimento, che:
“Articolo 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
pagina 3 di 6 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. (..)
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.(..)”
6.- Come osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Frosinone, Ordinanza del
27.4.2022), dalla lettura complessiva del trascritto art. 12 si evince che vi sono tre diverse ipotesi di rinuncia:
pagina 4 di 6 a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M. 60/2020, omette di proporre l'ulteriore istanza telematica, e viene qualificato “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di reclutamento;
b) la rinuncia all'incarico, che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto delle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo;
c) la rinuncia alla sede che riguarda l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, nel presentare l'istanza telematica si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre.
In linea con quanto stabilito da altri precedenti e, in particolare, dal Tribunale di Agrigento (sent. n.
621/2023), si ritiene condivisibile la seguente linea interpretativa che si attaglia alla presente fattispecie: “Il ha qualificato la ricorrente come “rinunciataria all'incarico” con CP_1 conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall' Ordinanza Ministeriale, a tenore della quale la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
Orbene, ritiene il Tribunale che la posizione del non sia condivisibile poiché confonde le CP_1 due distinte figure della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede.
Infatti, sulla base di una interpretazione letterale della previsione sopra riportata si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse.
Ritiene il Tribunale che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze.
Al contrario, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di “mancata presentazione dell'istanza” o nel caso di “rinuncia all'incarico”.
7.- Ne consegue, sulla base delle considerazioni esposte e delle risultanze documentali, che parte ricorrente in occasione del settimo turno di nomina aveva la possibilità di ricoprire un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso ADMM presso l'Istituto pagina 5 di 6 RMMM8F8017, incarico richiesto dalla ricorrente medesima come preferenza n. 36, ma assegnato a docente con punteggio inferiore.
8.- In ordine al quantum, avendo la ricorrente ricoperto un incarico di supplenza breve dal
14.10.2024 e fino al 02.12.2024, con riconoscimento di 4 punti, ella ha diritto al pagamento delle retribuzioni perse per il mancato conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso ADMM presso l'Istituto RMMM8F8017, conferito nel settimo turno di nomine, detratte le somme percepite per la supplenza breve sopra indicata, oltre alla assegnazione del punteggio ulteriore, rispetto ai 4 punti già riconosciuti, per l'incarico che avrebbe potuto ricoprire sino al 30.6.2025.
9.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto al risarcimento del danno, in favore CP_1 della ricorrente, in misura pari alle retribuzioni perse per il mancato conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso presso l'Istituto RMMM8F8017, Pt_2 incarico conferito nel settimo turno di nomine, detratte le somme percepite dalla ricorrente medesima per la supplenza breve indicata in motivazione, oltre alla assegnazione del punteggio ulteriore, rispetto ai 4 punti già riconosciuti, per l'incarico che avrebbe potuto ricoprire sino al 30.6.2025, oltre interessi legali;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, CP_1 liquidate in € 3810,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 10058/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. SANTONICOLA CIRO ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. MOLFESE ALESSANDRA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 18.3.2025 deduce: Parte_1 di essere una docente inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS) nella provincia di Roma, valide per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, per la classe di concorso A060/ADMM (tecnologia e sostegno graduatorie incrociate scuola secondaria di I grado), e di essere altresì “iscritta, nella stessa graduatoria, anche per le classi di concorso A031 (Scienze degli alimenti) e DS (Sostegno Secondaria II Grado Graduatorie Incrociate) con punti 55 e A034
(Scienze e tecnologie chimiche) con punti 55, come da allegato 1 (corrispondente al provvedimento ministeriale di convalida del punteggio in graduatoria)”; di avere indicato, in fase di domanda, l'elenco delle scuole in cui preferiva essere assegnata;
che “con provvedimento prot. n. 57233 del 13/12/2024 (allegato 5), l'
[...]
- ha pubblicato il bollettino relativo alle nomine dei Controparte_2
pagina 1 di 6 supplenti destinatari dei contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/25 (allegato 6 da cui sono estrapolabili, in concreto, le assegnazioni degli incarichi oggetto di contesa), dal quale emerge che “per le graduatorie incrociate sul sostegno della classe ADMM”, le cattedre presso scuole espressamente richieste dalla docente , nella domanda telematica, sono state Parte_1 assegnate illegittimamente ad aspiranti “privi di titoli preferenziali/riservati” con punteggio inferiore rispetto ai suoi 64 punti”.
Lamenta che la propria esclusione dai successivi turni di nomina costituisce violazione dell'art. 12 comma 4 della Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16.5.2024, la quale qualifica come “rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”, dizione che non autorizza il a considerare l'aspirante rimasto CP_1 privo di incarico nel proprio turno di nomine per non aver espresso preferenze per posti risultati disponibili ad essere saltato nel successivo turno di nomine con il risultato di individuare come legittimati ad ottenere gli incarichi docenti in possesso di un punteggio più basso.
Deduce altresì di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni non percepite sino al 31.8.25 o sino al 30.6.2025, nonché al risarcimento del danno in forma specifica corrispondente all'intero punteggio che avrebbe percepito per l'incarico non attribuito.
2.- Il convenuto resiste, eccependo: CP_1
l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati individuati nei docenti
( , che, con punteggio inferiore, hanno ottenuto Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 gli incarichi richiesti dalla ricorrente;
che la ricorrente, “inserita nella Fascia 2 delle GPS, per l'anno scolastico 2024/25, per la classe di concorso A060/ADMM, in posizione 8075 con punti 64, nell'anno scolastico 2024/25, è stata processata nel VII bollettino del 06.12.2024 (che si allega) dove sono stati processati, al netto delle riserve, i docenti della GUI 2^ fascia dalla posizione 5851 (con punti 78,5) fino alla posizione 8189
(con punti 63,5)” mentre “tutti i docenti indicati dalla ricorrente (docenti aventi un punteggio inferiore e, precisamente, punti 63,5, 63 e 62) sono stati processati nel successivo VIII^ turno di nomina del
13.12.2024 (allegato) dove sono stati processati i docenti della GUI 2^ fascia dalla posizione 8192
(con punti 63,5) fino alla posizione 8848 (con punti 60)”; che “Le sedi e la tipologia di cattedre indicate dalla ricorrente, relativamente alla classe di concorso A060/ADMM, nella sua domanda di inserimento nella GPS non rientravano tra quelle disponibili nel turno di nomina di sua spettanza (VII^ turno di nomina del 06.12.2024) e ciò ha reso la stessa “rinunciataria” ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M., con conseguente esclusione dall'intera procedura di conferimento incarichi relativa all'anno scolastico per cui è causa”; pagina 2 di 6 che la ricorrente ha comunque ottenuto, dal 14.10.2024 e fino al 02.12.2024, l'assegnazione di una supplenza su sostegno per 18 ore settimanali tramite scorrimento delle Graduatorie di Istituto presso la
Scuola Secondaria di Primo Grado Via del Fringuello 19 di Roma (RMMM83101L) e che, in occasione del prossimo aggiornamento della domanda previsto per il biennio 2026/2028, le verranno riconosciuti
4 punti per il predetto servizio.
3.- Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Parte ricorrente chiede il risarcimento del danno economico, per mancate retribuzioni, e in forma specifica, per mancata assegnazione del punteggio, per aver perso la chance di ottenere nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 uno degli incarichi di docenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, tra quelli richiesti nella propria domanda e che sono risultati assegnati a docenti, nominativamente indicati, con punteggio inferiore al proprio. Rispetto alle domande in esame, di risarcimento del danno, i pretesi controinteressati non possiedono alcun diritto o interesse tale da legittimare una loro necessaria partecipazione al presente giudizio. L'eccezione sollevata dalla difesa del è pertanto infondata. CP_1
5.- Nel merito, va ricordato che con Ordinanza Ministeriale 112 del 6.5.2022 e con successiva
Ordinanza n. 88 del 16.5.2024 è stato disciplinato l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze rispettivamente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, con la prima Ordinanza, e
2024/2025 e 2025/2026, con la seconda ordinanza.
Entrambe le ordinanze in questione hanno stabilito, per quanto di interesse nel presente procedimento, che:
“Articolo 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
pagina 3 di 6 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. (..)
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.(..)”
6.- Come osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Frosinone, Ordinanza del
27.4.2022), dalla lettura complessiva del trascritto art. 12 si evince che vi sono tre diverse ipotesi di rinuncia:
pagina 4 di 6 a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M. 60/2020, omette di proporre l'ulteriore istanza telematica, e viene qualificato “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di reclutamento;
b) la rinuncia all'incarico, che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto delle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo;
c) la rinuncia alla sede che riguarda l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, nel presentare l'istanza telematica si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre.
In linea con quanto stabilito da altri precedenti e, in particolare, dal Tribunale di Agrigento (sent. n.
621/2023), si ritiene condivisibile la seguente linea interpretativa che si attaglia alla presente fattispecie: “Il ha qualificato la ricorrente come “rinunciataria all'incarico” con CP_1 conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall' Ordinanza Ministeriale, a tenore della quale la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
Orbene, ritiene il Tribunale che la posizione del non sia condivisibile poiché confonde le CP_1 due distinte figure della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede.
Infatti, sulla base di una interpretazione letterale della previsione sopra riportata si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse.
Ritiene il Tribunale che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze.
Al contrario, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di “mancata presentazione dell'istanza” o nel caso di “rinuncia all'incarico”.
7.- Ne consegue, sulla base delle considerazioni esposte e delle risultanze documentali, che parte ricorrente in occasione del settimo turno di nomina aveva la possibilità di ricoprire un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso ADMM presso l'Istituto pagina 5 di 6 RMMM8F8017, incarico richiesto dalla ricorrente medesima come preferenza n. 36, ma assegnato a docente con punteggio inferiore.
8.- In ordine al quantum, avendo la ricorrente ricoperto un incarico di supplenza breve dal
14.10.2024 e fino al 02.12.2024, con riconoscimento di 4 punti, ella ha diritto al pagamento delle retribuzioni perse per il mancato conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso ADMM presso l'Istituto RMMM8F8017, conferito nel settimo turno di nomine, detratte le somme percepite per la supplenza breve sopra indicata, oltre alla assegnazione del punteggio ulteriore, rispetto ai 4 punti già riconosciuti, per l'incarico che avrebbe potuto ricoprire sino al 30.6.2025.
9.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto al risarcimento del danno, in favore CP_1 della ricorrente, in misura pari alle retribuzioni perse per il mancato conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso presso l'Istituto RMMM8F8017, Pt_2 incarico conferito nel settimo turno di nomine, detratte le somme percepite dalla ricorrente medesima per la supplenza breve indicata in motivazione, oltre alla assegnazione del punteggio ulteriore, rispetto ai 4 punti già riconosciuti, per l'incarico che avrebbe potuto ricoprire sino al 30.6.2025, oltre interessi legali;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, CP_1 liquidate in € 3810,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 6 di 6