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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3524 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa TH TI ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data 02/12/2025 e vertente
TRA nata in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. INCERTO ANTONELLA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, non costituito;
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio
Causa trattenuta in decisione in data 02.12.2025 ove parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo:
A) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
B) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
D) Assegnare la casa coniugale sita in Lissone (MB) Via Giuseppe Mazzini nr. 128 al marito sig. CP_1
[...]
E) DICHIARARE che entrambi i coniugi essendo autonomi e indipendenti economicamente non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
F) DISPORRE che ogni questione di natura economica e patrimoniale e stata già risolta tra i coniugi.
DOMANDA DI DIVORZIO:
DICHIARARE che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n.
898, e una volta passata in giudicato la sentenza, anche parziale, nel capo avente ad oggetto la separazione,
PRONUNCIARE LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO tra Parte_1
e , iscritto registri dello Stato Civile del Comune di Lissone (Nr. 55, Controparte_1
Parte 1, Anno 2019), come previsto dall'art. 473 bis cpc nr. 49.
Con vittoria spese e compensi di giudizio
Con riserva di poter ulteriormente articolare, precisare e integrare in virtù delle allegazioni di parte convenuta/resistente, anche in via istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis cpc nr. 17 che sin d'ora si formula richiesta.
***
Con ricorso depositato in data 19.05.2025 ricorreva nei confronti di Parte_1
al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione giudiziale con Controparte_1 richiesta di rimessione della causa sul ruolo ai fini della successiva pronuncia di divorzio.
La ricorrente dava atto che dal loro matrimonio contratto a Lissone in data 09.11.2019 non erano nati figli e che un'accentuata incompatibilità caratteriale aveva determinato, nel corso del tempo, la disgregazione dell'affectio coniugalis.
Invero, aveva abbandonato il tetto coniugale rendendosi di fatto Controparte_1 irreperibile.
Data l'assenza di figli e considerata l'indipendenza economica di entrambi, la ricorrente non formulava alcuna ulteriore domanda rispetto allo status, fatta la sola eccezione per la richiesta di assegnazione della casa ex coniugale al marito.
All'udienza del 02.12.2025, nonostante la regolarità della notifica, il convenuto non risultava costituito né compariva personalmente;
dunque, il giudice ne dichiarava la contumacia.
La ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo e il
Giudice, ritenuta esaurita l'istruttoria, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nell'atto introduttivo ed all'udienza del 02.12.2025, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Deve quindi essere emessa la chiesta pronuncia.
II. Deve dichiararsi inammissibile la domanda di assegnazione della casa ex coniugale che la ricorrente ha chiesto disporsi in favore del resistente, data l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti ove disporne il collocamento.
III. In ragione dell'allegata autosufficienza economica di entrambe le parti, che il convenuto non ha contestato data la mancata costituzione in giudizio, nulla deve essere disposto in punto di assegno per il contributo al mantenimento.
IV. Avendo la ricorrente richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
V. Le spese di lite saranno determinate all'esito della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Controparte_1
Lissone in data 09.11.2019; 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), per le annotazioni di legge (atto n.55, Parte I, anno 2019);
3. Dichiara inammissibile l'istanza di assegnazione della casa familiare;
4. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
5. Spese di lite al definitivo
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 4 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa TH TI ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa TH TI ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data 02/12/2025 e vertente
TRA nata in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. INCERTO ANTONELLA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, non costituito;
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio
Causa trattenuta in decisione in data 02.12.2025 ove parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo:
A) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
B) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
D) Assegnare la casa coniugale sita in Lissone (MB) Via Giuseppe Mazzini nr. 128 al marito sig. CP_1
[...]
E) DICHIARARE che entrambi i coniugi essendo autonomi e indipendenti economicamente non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
F) DISPORRE che ogni questione di natura economica e patrimoniale e stata già risolta tra i coniugi.
DOMANDA DI DIVORZIO:
DICHIARARE che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n.
898, e una volta passata in giudicato la sentenza, anche parziale, nel capo avente ad oggetto la separazione,
PRONUNCIARE LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO tra Parte_1
e , iscritto registri dello Stato Civile del Comune di Lissone (Nr. 55, Controparte_1
Parte 1, Anno 2019), come previsto dall'art. 473 bis cpc nr. 49.
Con vittoria spese e compensi di giudizio
Con riserva di poter ulteriormente articolare, precisare e integrare in virtù delle allegazioni di parte convenuta/resistente, anche in via istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis cpc nr. 17 che sin d'ora si formula richiesta.
***
Con ricorso depositato in data 19.05.2025 ricorreva nei confronti di Parte_1
al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione giudiziale con Controparte_1 richiesta di rimessione della causa sul ruolo ai fini della successiva pronuncia di divorzio.
La ricorrente dava atto che dal loro matrimonio contratto a Lissone in data 09.11.2019 non erano nati figli e che un'accentuata incompatibilità caratteriale aveva determinato, nel corso del tempo, la disgregazione dell'affectio coniugalis.
Invero, aveva abbandonato il tetto coniugale rendendosi di fatto Controparte_1 irreperibile.
Data l'assenza di figli e considerata l'indipendenza economica di entrambi, la ricorrente non formulava alcuna ulteriore domanda rispetto allo status, fatta la sola eccezione per la richiesta di assegnazione della casa ex coniugale al marito.
All'udienza del 02.12.2025, nonostante la regolarità della notifica, il convenuto non risultava costituito né compariva personalmente;
dunque, il giudice ne dichiarava la contumacia.
La ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo e il
Giudice, ritenuta esaurita l'istruttoria, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nell'atto introduttivo ed all'udienza del 02.12.2025, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Deve quindi essere emessa la chiesta pronuncia.
II. Deve dichiararsi inammissibile la domanda di assegnazione della casa ex coniugale che la ricorrente ha chiesto disporsi in favore del resistente, data l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti ove disporne il collocamento.
III. In ragione dell'allegata autosufficienza economica di entrambe le parti, che il convenuto non ha contestato data la mancata costituzione in giudizio, nulla deve essere disposto in punto di assegno per il contributo al mantenimento.
IV. Avendo la ricorrente richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
V. Le spese di lite saranno determinate all'esito della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Controparte_1
Lissone in data 09.11.2019; 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), per le annotazioni di legge (atto n.55, Parte I, anno 2019);
3. Dichiara inammissibile l'istanza di assegnazione della casa familiare;
4. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
5. Spese di lite al definitivo
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 4 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa TH TI ON