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Articolo 49 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
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Articolo 48
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Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 49 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Versione
28 marzo 1956
Art. 49.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 28 marzo 1956
Vedi fonte istituzionale
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