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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/09/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RG. 8827/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Fantin,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. comma 3 c.p.c.
nella causa promossa
DA
[C.F. ] Parte_1 C.F._1
[C.F. ] Parte_2 C.F._2
con l'avv. ARTESE STEFANO,
PARTE OPPONENTE
CONTRO
[C.F. e P. iva ] in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
[C.F. ], con gli avv. BARBARO ALESSANDRO e ALOI CP_2 P.IVA_2
ANDREA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
*
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.) CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale d'udienza
PER GLI OPPONENTI
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo o, comunque, sospendere l'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa Controparte_1 della mandataria a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in CP_2 narrativa, e conseguentemente DICHIARARE la nullità del precetto notificato ai sig.ri Pt_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in via principale, per tutto quanto dedotto in narrativa del presente atto, rideterminare l'effettivo credito vantato dall'odierna convenuta condannarla al risarcimento del danno nella misura ritenuta equa e di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di meglio dedurre nei termini di rito e in relazione alle difese avversarie.
IN OGNI CASO: per l'ipotesi in cui e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 dovesse promuovere azione esecutiva nonostante la presente opposizione a precetto, condannarla al risarcimento del danno in favore dei sig.ri nella misura che verrà Pt_1 determinata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia, se del caso in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
*
PER L'OPPOSTA chiede che l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
2 1) In via preliminare, accertare e dichiarare la legittimazione della Controparte_1 in persona della procuratrice per i motivi spiegati in comparsa.
[...] CP_2
2) Sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non sussistendo né il fumus boni iuris né il periculum in mora, tra l'altro nemmeno dimostrati dagli opponenti.
3) Per l'effetto, disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perchè inammissibili e infondate per i motivi esposti in narrativa.
4) In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande degli opponenti per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannarli al pagamento delle somme richieste, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa.
5) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Salvo ogni altro diritto, ragione e azione.”
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato il Parte_2
21.11.2023 e 29.11.2023 da (d'ora in poi Controparte_1 CP_1
, e per essa la mandataria per il pagamento della somma di € 761.446,36 di
[...] CP_2 cui la precettante si assumeva creditrice in forza di contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 27.06.2011 cedutole nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione il 15.12.2022 (con pubblicazione nella G.U. del 22.12.2022).
A sostegno dell'opposizione deducevano ed eccepivano, quanto segue:
- la mancanza di legittimazione attiva dell'opposta non avendo questa fornito la prova della cessione in suo favore del credito in quanto la pubblicazione per estratto nella G.U. non era sufficiente a provare l'effettività titolarità del credito in capo al cessionario sul quale gravava l'onere di fornire la prova della sua legittimazione secondo il regime ordinario;
3 - sia l'opposta che la mandataria non erano iscritte nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB;
- non era stato esperito il tentativo di conciliazione come previsto al punto X dell'atto di mutuo;
- la violazione dei doveri di correttezza e diligenza da parte dell'istituto mutuante per mancata valutazione del merito creditizio prima della sottoscrizione del finanziamento e, conseguentemente, l'illegittima ed abusiva erogazione del credito non essendo necessario “che il cliente versi già in uno stato di fallimento giacché ciò che rileva ai fini della condotta abusiva è la sicura insolvenza della parte debole del rapporto” e nel caso di specie risultava “una situazione economico-finanziaria-patrimoniale incontestabilmente non idonea al sostenimento di un mutuo quindicennale del complessivo importo di € 695.000,00, con un rateo previsto di €
5.000,00 mensili ca”.
Sulla base di tali allegazioni chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in considerazione delle limitate capacità reddituali degli opponenti.
Si costituiva in giudizio contestando quando allegato, eccepito e dedotto CP_1 dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata nonché della domanda cautelare per assenza dei presupposti.
Disposta la produzione in giudizio del contratto di cessione e senza svolgere ulteriore attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudicante rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., previa autorizzazione al deposito di note conclusionali e all'udienza del 10.07.2025, a seguito di discussione, le parti precisavano le conclusioni ed il
Tribunale si riservava la decisione ai sensi del comma terzo del su indicato articolo.
*
I. Deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta
Anzitutto non si vede che interesse possa avere il debitore ceduto a mettere in discussione l'effettività della cessione, quando non c'è contrasto al riguardo tra cedente e cessionaria (cfr. dichiarazione di cessione sub doc. 4 fasc. opposta) e quando la cessione non incide in alcun modo sulla possibilità del pieno svolgimento del diritto di difesa.
L'interesse del debitore ceduto a fare chiarezza sulla cessione è infatti finalizzato alla corretta identificazione del soggetto nei cui confronti effettuare il pagamento dovuto e/o proporre le
4 proprie contestazioni (fermi gli eventuali diritti restitutori/risarcitori da far valere nei confronti della banca cedente, ove questa abbia ceduto solo ragioni di credito).
Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione allorchè sia consentito individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione
(cfr. Cass. n.22544/2023 secondo cui “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” nonché Cass. n.4676/2022).
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22.12.2022 da cui risulta che ha acquistato pro soluto da 15 soggetti, tra cui anche la cedente “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre Parte_3 cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione)”.
I dati identificativi dei crediti, fino alla loro estinzione risultano elencati alla seguente pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/. L'opposta ha poi prodotto sub allegato 1 alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., il suddetto elenco dal quale risulta il credito vantato nei confronti degli opponenti avente CDG 993996 (cfr. dichiarazione cedente) come qui riportato
Cassa di 6085 6085_0000 000000993 6085_0000 6085_1112 111290203 6085_1112902030001
Risparmi 00993996 996 00993996 902030001 0001 Pt_
o di
5 ha altresì prodotto, come detto, la dichiarazione di cessione firmata dalla CP_1 cedente con la quale questa dichiara che tra i crediti oggetto della cessione de qua vi è anche quello per cui è causa, atteso il puntuale riferimento al detta dichiarazione di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo (così Corte d'Appello di Milano sentenza n. 220 del
24/01/2023), unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo e alla certificazione ex art. 50
TUB rilasciata dalla banca cedente il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio (cfr. doc.
8 fasc. opposta), assumono valore dirimente ai fini della prova della cessione.
II. La lamentata mancata iscrizione dell'opposta (v. infra) e della mandataria nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB non comporta alcuna invalidità/nullità dell'azione intrapresa non precludendo la mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB la riscossione del credito.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 7243/2024, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal Tribunale, ha così motivato “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);
− in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza
(cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle
6 condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”;
− in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza
n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla ) – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del CP_3 soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.) ed ha concluso ritendo che a nulla rilevi che la – rappresentante sostanziale di Parte_4 [...]
, a sua volta mandataria della società veicolo SPV, cessionaria di credito bancario – CP_4 sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari.
In definitiva, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex L. n.130/1999, la mancata iscrizione da parte della società che svolge attività di recupero crediti ( all'albo Parte_4 previsto dall'art. 106 TUB non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa da quest'ultima sulla base dell'incarico/mandato ricevuto, come nel caso di specie, dal titolare del credito, non ravvisandosi alcun difetto di rappresentanza.
Quanto poi alla società veicolo (o “special pourpose vehicle” ) queste devono essere iscritte ad un elenco tenuto presso la Banca d'Italia per finalità statistiche (cfr. art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia sulle “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”) ma non ne è richiesta l'iscrizione ai sensi dell'art. 106 TUB.
III. Relativamente all'eccepito mancato esperimento del tentativo di conciliazione, va osservato che la mediazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, e successive modificazioni, è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in una delle materie ivi previste, compresi i contratti bancari, ma che, tuttavia, il precetto non è un atto introduttivo di una causa.
Inoltre, la normativa vigente è chiara nell'escludere l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione e incidentali di cognizione relativi – come il
7 presente giudizio di opposizione – all'esecuzione forzata (v. art. 5, comma 6, lett. e) D.Lgs. citato).
La pattuizione di cui al paragrafo X del contratto di mutuo fa infatti riferimento alla suddetta legge n.28/2010 e nella specie all'art. 5 comma 1, impegnandosi le parti a sottoporre le eventuali insorgende controversie all'organismo di conciliazione bancaria o, previo accordo, ad altro organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, senza stabilire alcuna obbligatorietà in ipotesi diverse da quelle contemplate dalla suddetta norma.
IV. Con riguardo all'eccepita abusiva concessione del credito, va osservato da un lato che attraverso il rimedio ex art. 615 c.p.c. il debitore può far valere solo vizi afferenti l'an o il quantum della pretesa creditoria e non anche condotte che sebbene potenzialmente foriere di eventuali profili risarcitori non incidono in alcun modo sul diritto ad agire in executivis.
Pertanto, la concessione abusiva del credito potrebbe incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata soltanto se venisse accertato un danno in capo agli odierni opponenti e questo venisse posto in compensazione con il credito del finanziatore. Infatti l'eventuale accertamento della sussistenza dei presupposti dell'illecito lamentato potrà determinare l'insorgenza di un credito che, tuttavia, gli opponenti non hanno chiesto di porre in compensazione ed che, peraltro, non può ritenersi neppure provato, essendosi gli opponenti limitati a chiedere genericamente il risarcimento senza provare l'an ed il quantum del danno asseritamente subito stante la mancanza sin anche di allegazione in merito al patrimonio complessivo dei debitori (quale, a titolo esemplificativo, la titolarità/proprietà di quote sociali, di partecipazione, di titoli, di immobili, di beni mobili registrati), essendosi questi limitati ad indicare i soli redditi da pensione e da lavoro annualmente percepiti all'epoca della concessione del finanziamento.
Va inoltre considerato che detto accertamento è stato prevalentemente utilizzato per riconoscere il risarcimento dei danni ai soggetti terzi che abbiano incolpevolmente fatto affidamento sulla solvibilità del cliente della banca che, pure in stato di crisi finanziaria, ha ottenuto l'erogazione del credito, non pare per ciò possibile utilizzare la medesima costruzione giurisprudenziale, che all'evidenza rappresenta una declinazione operativa del più generale divieto di abuso del diritto, per paralizzare la pretesa creditoria dell' di credito contro il suo diretto contraente e ciò al di fuori dei casi di Pt_5 annullamento, nullità e rescissione del negozio previsti dall'ordinamento.
Inoltre, tanto il mutuatario quanto il fideiussore dello stesso non si ritiene possano in alcun modo dolersi della concessione del credito perché il loro comportamento, la
8 richiesta e la concessione della garanzia personale per l'appunto, ha concorso in misura determinante all'erogazione del mutuo accordato dalla banca.
Infatti, anche qualora vi fossero i presupposti per riconoscere gli estremi della abusiva concessione di credito, vi è un'evidente corresponsabilità degli opponenti che in concreto hanno fatto ricorso al credito pur sapendo, stando alla loro stessa allegazione, di non poter adempiere le prestazioni scaturenti dal contratto di mutuo.
V. Quanto, infine, all'eccepita non idoneità del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. in quanto da solo non sufficiente a costituire fonte dell'obbligazione azionata (cfr. memoria 171 ter n.2 c.p.c.), dirimete risulta sul punto l'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite n.5869/2025 che ha enunciato il seguente principio di diritto “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari
e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” . Nel caso di specie la parte mutuataria, odierni opponenti, ha dichiarato di aver ricevuto dalla Banca la somma mutuata e ne hanno rilasciato quietanza e pertanto l'importo
è stato effettivamente messo a disposizione dei mutuatari i quali hanno espressamente assunto l'obbligo di restituirlo come da paragrafo II del contratto e qui riportato
.,
Alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere integralmente rigettata
Alla soccombenza segue la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite a favore dell'opposta, che si liquidano d'ufficio, in assenza di nota, come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia nonché della mancanza di istruttoria orale e di deposito di memorie ex art. 189 c.p.c. stante la pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c.
*
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna e al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 Parte_2 delle spese processuali che liquida in € 14.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza
Monza, 12/09/2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Fantin,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. comma 3 c.p.c.
nella causa promossa
DA
[C.F. ] Parte_1 C.F._1
[C.F. ] Parte_2 C.F._2
con l'avv. ARTESE STEFANO,
PARTE OPPONENTE
CONTRO
[C.F. e P. iva ] in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
[C.F. ], con gli avv. BARBARO ALESSANDRO e ALOI CP_2 P.IVA_2
ANDREA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
*
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.) CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale d'udienza
PER GLI OPPONENTI
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo o, comunque, sospendere l'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa Controparte_1 della mandataria a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in CP_2 narrativa, e conseguentemente DICHIARARE la nullità del precetto notificato ai sig.ri Pt_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in via principale, per tutto quanto dedotto in narrativa del presente atto, rideterminare l'effettivo credito vantato dall'odierna convenuta condannarla al risarcimento del danno nella misura ritenuta equa e di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di meglio dedurre nei termini di rito e in relazione alle difese avversarie.
IN OGNI CASO: per l'ipotesi in cui e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 dovesse promuovere azione esecutiva nonostante la presente opposizione a precetto, condannarla al risarcimento del danno in favore dei sig.ri nella misura che verrà Pt_1 determinata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia, se del caso in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
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PER L'OPPOSTA chiede che l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
2 1) In via preliminare, accertare e dichiarare la legittimazione della Controparte_1 in persona della procuratrice per i motivi spiegati in comparsa.
[...] CP_2
2) Sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non sussistendo né il fumus boni iuris né il periculum in mora, tra l'altro nemmeno dimostrati dagli opponenti.
3) Per l'effetto, disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perchè inammissibili e infondate per i motivi esposti in narrativa.
4) In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande degli opponenti per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannarli al pagamento delle somme richieste, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa.
5) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Salvo ogni altro diritto, ragione e azione.”
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato il Parte_2
21.11.2023 e 29.11.2023 da (d'ora in poi Controparte_1 CP_1
, e per essa la mandataria per il pagamento della somma di € 761.446,36 di
[...] CP_2 cui la precettante si assumeva creditrice in forza di contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 27.06.2011 cedutole nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione il 15.12.2022 (con pubblicazione nella G.U. del 22.12.2022).
A sostegno dell'opposizione deducevano ed eccepivano, quanto segue:
- la mancanza di legittimazione attiva dell'opposta non avendo questa fornito la prova della cessione in suo favore del credito in quanto la pubblicazione per estratto nella G.U. non era sufficiente a provare l'effettività titolarità del credito in capo al cessionario sul quale gravava l'onere di fornire la prova della sua legittimazione secondo il regime ordinario;
3 - sia l'opposta che la mandataria non erano iscritte nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB;
- non era stato esperito il tentativo di conciliazione come previsto al punto X dell'atto di mutuo;
- la violazione dei doveri di correttezza e diligenza da parte dell'istituto mutuante per mancata valutazione del merito creditizio prima della sottoscrizione del finanziamento e, conseguentemente, l'illegittima ed abusiva erogazione del credito non essendo necessario “che il cliente versi già in uno stato di fallimento giacché ciò che rileva ai fini della condotta abusiva è la sicura insolvenza della parte debole del rapporto” e nel caso di specie risultava “una situazione economico-finanziaria-patrimoniale incontestabilmente non idonea al sostenimento di un mutuo quindicennale del complessivo importo di € 695.000,00, con un rateo previsto di €
5.000,00 mensili ca”.
Sulla base di tali allegazioni chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in considerazione delle limitate capacità reddituali degli opponenti.
Si costituiva in giudizio contestando quando allegato, eccepito e dedotto CP_1 dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata nonché della domanda cautelare per assenza dei presupposti.
Disposta la produzione in giudizio del contratto di cessione e senza svolgere ulteriore attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudicante rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., previa autorizzazione al deposito di note conclusionali e all'udienza del 10.07.2025, a seguito di discussione, le parti precisavano le conclusioni ed il
Tribunale si riservava la decisione ai sensi del comma terzo del su indicato articolo.
*
I. Deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta
Anzitutto non si vede che interesse possa avere il debitore ceduto a mettere in discussione l'effettività della cessione, quando non c'è contrasto al riguardo tra cedente e cessionaria (cfr. dichiarazione di cessione sub doc. 4 fasc. opposta) e quando la cessione non incide in alcun modo sulla possibilità del pieno svolgimento del diritto di difesa.
L'interesse del debitore ceduto a fare chiarezza sulla cessione è infatti finalizzato alla corretta identificazione del soggetto nei cui confronti effettuare il pagamento dovuto e/o proporre le
4 proprie contestazioni (fermi gli eventuali diritti restitutori/risarcitori da far valere nei confronti della banca cedente, ove questa abbia ceduto solo ragioni di credito).
Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione allorchè sia consentito individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione
(cfr. Cass. n.22544/2023 secondo cui “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” nonché Cass. n.4676/2022).
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22.12.2022 da cui risulta che ha acquistato pro soluto da 15 soggetti, tra cui anche la cedente “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre Parte_3 cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione)”.
I dati identificativi dei crediti, fino alla loro estinzione risultano elencati alla seguente pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/. L'opposta ha poi prodotto sub allegato 1 alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., il suddetto elenco dal quale risulta il credito vantato nei confronti degli opponenti avente CDG 993996 (cfr. dichiarazione cedente) come qui riportato
Cassa di 6085 6085_0000 000000993 6085_0000 6085_1112 111290203 6085_1112902030001
Risparmi 00993996 996 00993996 902030001 0001 Pt_
o di
5 ha altresì prodotto, come detto, la dichiarazione di cessione firmata dalla CP_1 cedente con la quale questa dichiara che tra i crediti oggetto della cessione de qua vi è anche quello per cui è causa, atteso il puntuale riferimento al detta dichiarazione di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo (così Corte d'Appello di Milano sentenza n. 220 del
24/01/2023), unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo e alla certificazione ex art. 50
TUB rilasciata dalla banca cedente il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio (cfr. doc.
8 fasc. opposta), assumono valore dirimente ai fini della prova della cessione.
II. La lamentata mancata iscrizione dell'opposta (v. infra) e della mandataria nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB non comporta alcuna invalidità/nullità dell'azione intrapresa non precludendo la mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB la riscossione del credito.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 7243/2024, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal Tribunale, ha così motivato “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);
− in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza
(cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle
6 condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”;
− in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza
n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla ) – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del CP_3 soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.) ed ha concluso ritendo che a nulla rilevi che la – rappresentante sostanziale di Parte_4 [...]
, a sua volta mandataria della società veicolo SPV, cessionaria di credito bancario – CP_4 sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari.
In definitiva, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex L. n.130/1999, la mancata iscrizione da parte della società che svolge attività di recupero crediti ( all'albo Parte_4 previsto dall'art. 106 TUB non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa da quest'ultima sulla base dell'incarico/mandato ricevuto, come nel caso di specie, dal titolare del credito, non ravvisandosi alcun difetto di rappresentanza.
Quanto poi alla società veicolo (o “special pourpose vehicle” ) queste devono essere iscritte ad un elenco tenuto presso la Banca d'Italia per finalità statistiche (cfr. art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia sulle “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”) ma non ne è richiesta l'iscrizione ai sensi dell'art. 106 TUB.
III. Relativamente all'eccepito mancato esperimento del tentativo di conciliazione, va osservato che la mediazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, e successive modificazioni, è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in una delle materie ivi previste, compresi i contratti bancari, ma che, tuttavia, il precetto non è un atto introduttivo di una causa.
Inoltre, la normativa vigente è chiara nell'escludere l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione e incidentali di cognizione relativi – come il
7 presente giudizio di opposizione – all'esecuzione forzata (v. art. 5, comma 6, lett. e) D.Lgs. citato).
La pattuizione di cui al paragrafo X del contratto di mutuo fa infatti riferimento alla suddetta legge n.28/2010 e nella specie all'art. 5 comma 1, impegnandosi le parti a sottoporre le eventuali insorgende controversie all'organismo di conciliazione bancaria o, previo accordo, ad altro organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, senza stabilire alcuna obbligatorietà in ipotesi diverse da quelle contemplate dalla suddetta norma.
IV. Con riguardo all'eccepita abusiva concessione del credito, va osservato da un lato che attraverso il rimedio ex art. 615 c.p.c. il debitore può far valere solo vizi afferenti l'an o il quantum della pretesa creditoria e non anche condotte che sebbene potenzialmente foriere di eventuali profili risarcitori non incidono in alcun modo sul diritto ad agire in executivis.
Pertanto, la concessione abusiva del credito potrebbe incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata soltanto se venisse accertato un danno in capo agli odierni opponenti e questo venisse posto in compensazione con il credito del finanziatore. Infatti l'eventuale accertamento della sussistenza dei presupposti dell'illecito lamentato potrà determinare l'insorgenza di un credito che, tuttavia, gli opponenti non hanno chiesto di porre in compensazione ed che, peraltro, non può ritenersi neppure provato, essendosi gli opponenti limitati a chiedere genericamente il risarcimento senza provare l'an ed il quantum del danno asseritamente subito stante la mancanza sin anche di allegazione in merito al patrimonio complessivo dei debitori (quale, a titolo esemplificativo, la titolarità/proprietà di quote sociali, di partecipazione, di titoli, di immobili, di beni mobili registrati), essendosi questi limitati ad indicare i soli redditi da pensione e da lavoro annualmente percepiti all'epoca della concessione del finanziamento.
Va inoltre considerato che detto accertamento è stato prevalentemente utilizzato per riconoscere il risarcimento dei danni ai soggetti terzi che abbiano incolpevolmente fatto affidamento sulla solvibilità del cliente della banca che, pure in stato di crisi finanziaria, ha ottenuto l'erogazione del credito, non pare per ciò possibile utilizzare la medesima costruzione giurisprudenziale, che all'evidenza rappresenta una declinazione operativa del più generale divieto di abuso del diritto, per paralizzare la pretesa creditoria dell' di credito contro il suo diretto contraente e ciò al di fuori dei casi di Pt_5 annullamento, nullità e rescissione del negozio previsti dall'ordinamento.
Inoltre, tanto il mutuatario quanto il fideiussore dello stesso non si ritiene possano in alcun modo dolersi della concessione del credito perché il loro comportamento, la
8 richiesta e la concessione della garanzia personale per l'appunto, ha concorso in misura determinante all'erogazione del mutuo accordato dalla banca.
Infatti, anche qualora vi fossero i presupposti per riconoscere gli estremi della abusiva concessione di credito, vi è un'evidente corresponsabilità degli opponenti che in concreto hanno fatto ricorso al credito pur sapendo, stando alla loro stessa allegazione, di non poter adempiere le prestazioni scaturenti dal contratto di mutuo.
V. Quanto, infine, all'eccepita non idoneità del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. in quanto da solo non sufficiente a costituire fonte dell'obbligazione azionata (cfr. memoria 171 ter n.2 c.p.c.), dirimete risulta sul punto l'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite n.5869/2025 che ha enunciato il seguente principio di diritto “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari
e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” . Nel caso di specie la parte mutuataria, odierni opponenti, ha dichiarato di aver ricevuto dalla Banca la somma mutuata e ne hanno rilasciato quietanza e pertanto l'importo
è stato effettivamente messo a disposizione dei mutuatari i quali hanno espressamente assunto l'obbligo di restituirlo come da paragrafo II del contratto e qui riportato
.,
Alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere integralmente rigettata
Alla soccombenza segue la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite a favore dell'opposta, che si liquidano d'ufficio, in assenza di nota, come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia nonché della mancanza di istruttoria orale e di deposito di memorie ex art. 189 c.p.c. stante la pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna e al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 Parte_2 delle spese processuali che liquida in € 14.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza
Monza, 12/09/2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
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