Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3486 del 2025, proposto da IU RA ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna, Fabio Scinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
a) del decreto del Questore della Provincia di Lecco prot. 29031 datato 23.6.2025, notificato in data 27.6.2025, di rigetto di istanza di rilascio di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la nota della Questura di Lecco in data 22.12.2025 con la quale è stato comunicato che con decreto del 4.12.2025 è stato annullato in autotutela il decreto impugnato del 23.6.2025 e che si è conseguentemente proceduto a un riesame della pratica con esito favorevole al rilascio del titolo di polizia, titolo che è stato consegnato all’interessato il 5.1.2.2025;
che la parte ricorrente, in prossimità della udienza camerale di discussione del ricorso, ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alle spese;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. ER Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1.Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Lecco prot. 29031 datato
23.6.2025 e notificato in data 27.6.2025, con il quale è stata respinta l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo;
a sostegno del ricorso sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere;
l’Avvocatura dello Stato si è costituita per il Ministero dell’interno e ha chiesto la reiezione del ricorso;
in data 27/4/2026 è stata chiesta la cessazione della materia del contendere;
all’udienza camerale del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione;
2. la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha emesso un nuovo provvedimento favorevole alla parte ricorrente, con il quale è stata accolta l’istanza di rilascio
della licenza;
3. le spese del giudizio possono nondimeno essere compensate in primo luogo in quanto non sono note le ragioni per le quali l’amministrazione, dopo l’annullamento del precedente diniego, ha emesso un provvedimento favorevole, con la conseguenza che il successivo rilascio non può considerarsi prova della fondatezza dei motivi di ricorso; e in secondo luogo perché, sulla base di una valutazione prognostica in ordine alla fondatezza del ricorso ai fini del giudizio sulla soccombenza virtuale, non risulta evidente l’illegittimità del diniego impugnato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA UR, Presidente
ER Di IO, Consigliere, Estensore
Federico IU Russo, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ER Di IO | MA UR |
IL SEGRETARIO