Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00548/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Luca e Simona Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
ai sensi degli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo, del silenzio-inadempimento serbato sulla istanza di sanatoria introitata col protocollo numero -OMISSIS- del 6 dicembre 2004, di cui la ricorrente ha chiesto il riavvio e la definizione con PEC dell’11 dicembre 2024, nonché per la condanna dell’amministrazione a provvedere in merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa OL AN ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente giudizio la ricorrente ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune resistente in relazione all’istanza dalla medesima presentata a mezzo PEC l’11.12.2024 al fine di ottenere il riavvio e la conclusione del procedimento relativo alla domanda di sanatoria prot. n. 172272 del 6.12.2004.
2. Il Comune si è costituito in giudizio in data 14.5.2025.
3. Alla udienza camerale del 24.6.2025 parte ricorrente, nel rappresentare che il Comune aveva nelle more riavviato il procedimento di sanatoria, chiedendole la produzione di documentazione integrativa, ha chiesto il rinvio della trattazione.
4. In mancanza di opposizione da parte del Comune, la trattazione del giudizio è stata rinviata al 4.11.2025.
5. Con istanza depositata in data 17.10.2025, parte ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio della trattazione, rappresentando che non si erano ancora concluse le attività istruttorie finalizzate al superamento del silenzio.
6. Pertanto, all’udienza camerale del 4.11.2025, rilevata la mancata opposizione del Comune, il Collegio ha rinviato la trattazione del giudizio alla camera di consiglio del 24.2.2026.
7. A tale ultima udienza parte ricorrente ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso; quindi, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso è improcedibile.
9. Il Collegio non può che prendere atto dell'espressa dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, da cui consegue la declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo in tali casi precluso al giudice il potere di decidere la controversia, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo (cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2023, n.6612; C.G.A. 8aprile2024, n. 281).
10. Va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
11. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti costituite, tenuto conto della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN AN RO, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
OL AN ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AN ZO | GN AN RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.