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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 12 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6738/2019 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento
Danni” e vertente tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo D'Ambrosio, Parte_4
- Attori - contro rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Parlati, CP_1
- Convenuto -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione in riassunzione del 1.07.2019, ritualmente notificato, i sig.ri
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
evocavano in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il sig. , onde CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito: - Accertare, ritenere e dichiarare che il SI. si è reso responsabile di condotte di natura CP_1
persecutoria, ovvero di minacce, ingiurie, anche dal contenuto diffamatorio, di violenza privata e lesioni fisiche, ai danni dei SIg. e Parte_1 Pt_2
, e , secondo gli episodi meglio
[...] Parte_4 Parte_3 descritti in narrativa e per i motivi tutti indicati. - Conseguentemente condannare
1 il SI. , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., al CP_1 risarcimento di tutti i danni morali e fisici subiti dagli attori, per una somma pari ad € 1.000,00 ciascuno per i SI. , e Parte_1 Parte_2
, nonché pari ad € 2.000,00, per la SI.ra , Parte_4 Parte_3 ovvero quella diversa somma emergente in corso di causa, ovvero liquidata in via di equità, anche in considerazione della natura ed effettività del danno subito. - In ogni caso: - Con gli interessi legali di mora dal dovuto al saldo e vittoria di spese
e competenze di causa.”.
Gli odierni attori proponevano inizialmente domanda di risarcimento danni dinanzi al Giudice di Pace di Casarano;
nell'ambito di quel giudizio si costituiva il , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice CP_1 adito.
Quindi, il Giudice di Pace di Casarano emetteva sentenza di incompetenza per valore, in favore del Tribunale di Lecce (Sent. n. 165/2019 del 2/4/2019 pubblicata in data 8/4/2019), fissando, al contempo, il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente.
Gli attori, nell'atto introduttivo, esponevano quanto segue.
Nel mese di agosto 2017, aveva importunato la , con CP_1 Pt_4 ripetuti messaggi telefonici, soprattutto in tarda ora, relativi a non meglio precisati fatti che avrebbero riguardato lei e la propria famiglia.
Durante quel periodo, alcune persone informavano la , che nel paese, il Pt_4
aveva diffuso un volantino in cui la si definiva una ladra, pericolosa CP_1 anche per i figli di chi l'avesse frequentata.
Il 13.08.2017 il si recava presso l'abitazione di , marito CP_1 Parte_2
della , ed iniziava a sferrare pugni contro la porta, proferendo parole Pt_4 ingiuriose nei confronti della di lui moglie, del tipo “Sei una puttana te la sei fatta con tizio caio…..”; il giorno successivo, il si presentava presso il negozio CP_1 alimentare gestito dagli odierni attori, proferendo nuovamente ingiurie e minacce nei confronti della . Pt_4
Il giorno 11.11.2017, in occasione del compleanno della , il , Pt_4 CP_1 in maniera furtiva, si presentava davanti all'abitazione del e cospargeva le Pt_2
2 scale e la maniglia della porta di colla per topi;
quindi, venivano prontamente allertati i Carabinieri di Taviano, i quali effettuavano un sopralluogo.
In data 2.01.2018, verso sera, il si presentava presso l'abitazione del CP_1
e lanciava n. 4 uova sulle scale. Pt_2
In data 23.01.2018, , padre di , mentre Parte_1 Parte_2
si trovava in via Saffi, nell'abitato di Taviano (LE), veniva minacciato di morte
(“Li morti toi.. ci te trou ammenzu a via te cciu” – “Lo sanno tutti che tuo figlio ha rubato alla posta e alla banca”) ed aggredito a calci dal;
la furia e CP_1
l'accanimento terminavano con il sopraggiungere di , presente per Persona_1
caso. A causa dei colpi ricevuti subiva lesioni personali. Parte_1
Infine, in data 3.02.2018, verso le ore 17.00, in Mancaversa, il CP_1 aggrediva alle spalle (moglie di e madre Parte_3 Parte_1
di ), spingendola in avanti e facendola cadere, mentre la stessa stava Parte_2 salendo le scale per andare a messa. Anche la subiva lesioni personali a Pt_3
seguito di tale episodio.
In data 13.02.2018, gli odierni attori presentavano richiesta di ammonimento e, dopo rituale istruttoria, la Questura di Lecce, emetteva processo verbale di ammonimento con il quale il veniva inviato a cessare ogni atto CP_1 persecutorio nei confronti degli attori con invito a comportarsi con condotte conformi alla legge (cfr. doc. in atti).
Gli attori, così esposti i fatti di causa, adivano in riassunzione codesto
Tribunale, al fine di sentirsi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.10.2019, si costituiva
, al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo CP_1
del giudizio e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio relativamente alla domanda formulata da , e Parte_2 Parte_3 [...] per i motivi indicati in narrativa ovvero per difetto di Parte_1
negoziazione assistita. - Sempre in via preliminare e gradata dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art 163 n. 3 e 4 cpc in combinato disposto con l'art. 164 cpc. - Nel merito rigettare l'atto introduttivo del giudizio perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi in narrativa del
3 presente atto indicati da intendersi qui per integralmente trascritti e riportati. -
Accogliere la spiegata riconvenzionale e, per l'effetto, condannare
[...]
e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_3 Controparte_2
dell'importo di € 1.000,00 ciascuno, pari a complessive € CP_1
3.000,00, per lite temeraria ed ovvero a quella minore somma per il cui ammontare ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Adito Giudice. Accogliere la spiegata riconvenzionale nei confronti di e per l'effetto Parte_2
condannarlo al pagamento in favore di dell'importo di € 1.000,00, CP_1
a titolo di risarcimento del danno oltre che per lite temeraria ovvero a quella diversa somma per il cui ammontare ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Adito Giudice. - Sempre con vittoria di spese ed onorari di causa per il cui ammontare ci si rimette al prudente apprezzamento dell'adito Giudice.”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale,
l'interrogatorio formale delle parti costituite e la prova testimoniale.
Quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e non può essere accolta per i seguenti motivi.
[...] Parte_4
Si ritiene infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla difesa del convenuto e, a tal proposito, si richiamano e si confermano in questa sede i provvedimenti già emessi in data 17.02.2021, 4.05.2021 e
12.10.2022.
Parimenti infondata si ritiene l'eccezione di nullità della citazione, richiamando, all'uopo, l'ordinanza emessa in data 12.10.2022, che pure, in questa sede, si conferma relativamente a tale punto.
Passando ad esaminare il merito del giudizio, appare opportuno, in primis, compendiare le risultanze delle prove orali in atti.
In sede di interpello reciproco, le parti hanno sostanzialmente confermato la versione dei fatti così come illustrata sin dai rispettivi atti di costituzione in giudizio.
4 Il teste , indifferente, in qualità di collaboratore del Parroco Testimone_1 della Chiesa Matrice di Taviano, ha dichiarato quanto segue: “… Ho un ricordo molto sbiadito delle circostanze, ricordo soltanto che ho cercato di farli dividere
e di far da paciere ad entrambi. …” (cfr. dich. teste verb. ud. 20.12.2022). Tes_1
La teste , figlia di e Testimone_2 Parte_1 Parte_3
nonché sorella di , ha reso le seguenti dichiarazioni: “Alcune
[...] Parte_2 persone che frequentavano il mio negozio di alimentari mi hanno informata di aver detto alla IG , che erano a conoscenza che il Parte_4 CP_1 distribuiva questi volantini. Non so dire chi sono queste persone. Io ho letto il volantino perché l'ho trovato fuori dal negozio appeso ai pali della luce. Dalla descrizione nel volantino, le persone che hanno informato la IG Pt_4 hanno individuato in lei la persona ivi descritta. La IG mi riferiva di Pt_4
aver contestato tutto al signor . Io non ero presente, ma mi è stato CP_1 riferito da mio FR .”. Parte_2
Con riferimento alla circostanza sub 5) delle memorie ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c., di parte attrice (“Il giorno dopo sempre lo stesso SI. , CP_1 presentandosi nel negozio alimentare dei ricorrenti, proferiva nuovamente ingiurie e minacce dello stesso tenore del giorno precedente”), la teste ha riferito:
“Ero presente quando il signor è entrato e ha proferito queste frasi CP_1
ingiuriose, erano frasi abbastanza volgari, ma non ricordo il contenuto.”.
Con riferimento alla circostanza sub 7) (“Il giorno 11 Novembre 2017, nel pomeriggio, il compleanno della SI.ra , il sig. Parte_4 [...]
, in maniera furtiva si è presentato davanti all'abitazione del SI. CP_1 Pt_2
ed ha cosparso le scale e la maniglia della porta di colla per topi.”), la
[...]
steste ha riferito: “Mi è stato riferito da mio FR, tutto spaventato, che hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri di Taviano, che per quanto mi è stato riferito sono pure intervenuti italiano che per quanto mi è stato riferito sono pure intervenuti.”.
In ordine alle domande formulatele dall'Avv. Parlati, la ha riferito Pt_2
quanto segue: “Sono a conoscenza che in passato vi sono stati dei rapporti di amicizia tra le nostre famiglie. Riconosco le foto che vs SInoria mi esibisce, dove
è ritratto il signor con la torta con su scritto n. 8 e mia cognata e CP_1
5 mio FR. Era il compleanno della nipote di lui. Confermo che vi erano rapporti di amicizia tra e e di confidenza nell'ambito dell'amicizia. Pt_4 CP_1
Sono a conoscenza, per esempio, che quando era il compleanno della nipote di
, penso che si messaggiavano. Penso che in ogni caso si CP_1 messaggiavano, visto che era un mezzo parente. …” (cfr. dich. teste Tes_2
verb. ud. 20.12.2022).
[...]
La teste indifferente, in qualità di amica di famiglia del Tes_3
, ha dichiarato quanto segue: “E' vero che il sig. l'11/11/2017 CP_1 CP_1 ha trascorso l'intera giornata presso la propria abitazione anche alla presenza della sig.ra . … Preciso che era il giorno di San Martino e avevamo Tes_3
deciso di trascorrere insieme la giornata. Io mi sono recata presso l'abitazione del
, anche alla presenza del mio nipotino verso le 16:00 e sono CP_1 Per_2
rimasta con e la sua famiglia sino alle 21:00, ovvero sino a dopo cena. È CP_1 vero che in data 11/11/2017 ha chiamato più volte dalla propria Parte_2
utenza con n. 3291441899 il numero 3393815837 in uso al CP_1 minacciandolo di morte e recandosi presso l'abitazione dello stesso e danneggiandone con ripetuti calci il cancello d'ingresso. Preciso che ho sentito più volte il telefono del squillare e poi successivamente ho visto CP_1 Pt_2
… scampanellare con insistenza e poi una volta aperta la porta d'ingresso,
[...]
ho visto e sentito che imprecava, bestemmiava e offendeva il Parte_2
e colpiva con calci e pugni il cancello d'ingresso della sua abitazione. CP_1
Mi trovavo nel corridoio di fronte all'ingresso.” (cfr. dich. teste verb. ud. Tes_3
4.04.2023).
Il teste , indifferente, in qualità di amico del , ha Testimone_4 CP_1
reso le seguenti dichiarazioni: “… Posso dire che il 03/02/2018, dalle 16:00 circa
e sino ad orario di cena, ovvero 19.00 – 19.30 circa, mi trovavo a casa di
per provare con questi alcuni motivi musicali…Il CP_1 CP_1 suonava la chitarra e io cantavo. … Ho appreso della caduta della IG
mentre per prendevo un caffè il 04/02/2018 e mi rimase impresso. … Mi Pt_3
trovavo nel bar sito a Mancaversa di Taviano, vicino alla benzina, denominato
“Barocco”. Preciso che il detto è aperto tutto l'anno.” (cfr. dich. Parte_5
teste , verb. ud. 15.06.2023). Tes_4
6 Il teste FR di e figlio di Testimone_5 Parte_2 [...]
e , ha sostanzialmente confermato tutte le Parte_1 Parte_3
circostanze di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., a firma dell'Avv. D'ambrosio, alcune delle quali per conoscenza indiretta ed altre per conoscenza personale.
In particolare, con riferimento alla circostanza sub 2 (“Durante quel periodo alcune persone hanno informato la SI.ra , che nel paese, il SI. Pt_4 CP_1
aveva diffuso un volantino in cui la si definiva una ladra, pericolosa anche per i figli di chi l'avesse frequentata”), il ha riferito che “Ha cercato di attaccare Pt_2
sempre il volantino nel nostro negozio, il ”. CP_1
Con riferimento alla circostanza sub 4 (“La mattina del 13 del mese di
Agosto 2017, il SI. si è recato presso l'abitazione del SIg. CP_1 Pt_2
, marito della SI.ra , ed ha iniziato a dare forti pugni contro la
[...] Pt_4 porta, proferendo parole ingiuriose ai danni della moglie, “Sei una puttana te la sei fatta con tizio caio…..”.) posso dire che non era il 13 agosto 2017, bensì il 14 agosto 2017, non era la mattina, ma il pomeriggio. Ed erano circa le 16.00 –
16.20. È arrivato il con la macchina a velocità elevata. Ha CP_1
parcheggiato a spina di pesce di fronte alle scale dell'appartamento di mio FR
. Io ero presente e ha iniziato a picchiare davanti alla porta, preciso Parte_2
a colpire la porta con i pugni e proferendo insulti nei confronti della IG
, mia cognata. Quando io sono intervenuto lui continuava a Parte_4
insultare e offendere anche mia moglie, dicendo che le straniere sono tutte puttane
e poi se n'è andato. Anche mia moglie è straniera, del Marocco.
È vero che il giorno dopo (era il 15 agosto 2017) sempre lo stesso SI.
[...]
, presentandosi nel negozio alimentare dei ricorrenti, proferiva CP_1 nuovamente ingiurie e minacce dello stesso tenore del giorno precedente. …” (cfr. dich. teste , verb. ud. 17.10.2023). Testimone_5
Il teste , addotto dalla difesa del , ha Testimone_6 CP_1
sostanzialmente confermato tutte le circostanze di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., a firma dell'Avv. Parlati.
In particolare, il predetto teste ha confermato che , in data Parte_2
11/11/2017 aveva chiamato più volte dalla propria utenza con n. 3291441899 il
7 numero 3393815837 in uso al , minacciandolo di morte e recandosi CP_1 presso l'abitazione dello stesso, danneggiando con ripetuti calci il cancello d'ingresso, precisando che: “Abbiamo visto il che imprecava, Parte_2
offendeva e colpiva il cancello esterno in legno, danneggiandolo e lo ha divelto.
…” (cfr. dich. teste verb. ud. 17.10.2023). Tes_6
La teste , cognata di , ha confermato la Testimone_7 Parte_3 circostanza relativa all'episodio verificatosi in data 3.02.2018, confermando che verso le ore 17.00 di quel giorno, in Mancaversa, mentre la , si stava Pt_3 recando a messa, accompagnata dalla stessa e dalla minore , Tes_7 Persona_3
figlia di , il , aveva raggiunto da dietro la , che in Parte_2 CP_1 Pt_3
quel momento stava salendo le scale, spingendola in avanti a facendola cadere.
Subito dopo, la ha riferito quanto segue: “Dopo qualche attimo Tes_7
abbiamo udito gridare la IG che era caduta a terra e che diceva, Pt_3 gridando, che a buttarla a terra era stato il signor e tanto ripeteva CP_1
anche la nipote , ovvero che era stato il a spingere la IG Per_3 CP_1
. … Io non ho visto il , buttare o spingere la IG . Pt_3 CP_1 Pt_3
Al momento del fatto non c'era nessun altro, poi dopo sono intervenuti prima i vigili, dopo i carabinieri e poi l'autoambulanza per soccorrere la IG
.” (cfr. dich. teste verb. ud. 20.12.2023). Pt_3 Tes_7
La teste , indifferente, ha riferito in ordine alla gran parte Testimone_8 delle circostanze di prova articolate dalla difesa attorea sulla base di una conoscenza indiretta dei relativi fatti.
Mentre, in relazione all'episodio verificatosi il 14.08.2017, ha riferito quanto segue: “Era il 14 agosto, verso le 16:15 16:20, avevo appuntamento dal parrucchiere, ero a piedi e facendo la stradina dietro la Chiesa per arrivare dal parrucchiere, sentivo urla. Quando ho girato lo sguardo ho visto Testimone_5
e che discutevano animatamente tra offese e insulti, soprattutto CP_1 da parte di e quelle di in risposta. gli diceva di CP_1 Tes_5 Tes_5
comportarsi da uomo e lui si è alterato dicendo che <sei tu che devi imparare a fare l'uomo con quella puttana di tua moglie>. Poi ha iniziato a dare CP_1 pugni contro la porta della IG perché lei uscisse, poi io me ne sono Pt_4
andata al mio appuntamento.” (cfr. dich. teste verb. ud. 21.02.2024). Tes_8
8 La teste , madre di , ha dichiarato che Testimone_9 CP_1 corrisponde al vero che in data 03/02/2018, in Mancaversa di Taviano la sig.ra era caduta autonomamente ed accidentalmente;
a tal proposito, ha Parte_3
precisato quanto segue: “Quella sera mi sono recata da sola a messa presso la chiesa di Mancaversa. Arrivata vicino alla Chiesa, contemporaneamente arrivava la IG insieme alla nipote di 5 anni. Rispetto alla IG Pt_3 Per_3
, io mi trovavo dietro, a sinistra della scala che porta alla Chiesa, mentre Pt_3
la IG si trovava sulla destra. Con la IG ci conosciamo da oltre Pt_3 cinquant'anni. La IG ha iniziato a salire tenendosi al passamano, Pt_3
essendo invalida perché ha le protesi a tutte e due le gambe. Ha continuato a salire tenendosi al passamano con la nipote che si trovava davanti a lei. La IG
, arrivata all'ultimo gradino, è inciampata ed è caduta in avanti, tanto che Pt_3
si è sfilata una delle scarpe. Poiché non ci parlavamo già da mesi, io ho proseguito entrando in chiesa. All'uscita della messa ricordo che sono stata bloccata dalla IG e da un certo … che mi hanno offesa, accusando ingiustamente Pt_4 mio figlio. Nella circostanza, infatti, mio figlio l'avevo lasciato a casa e stava CP_1 suonando con un suo amico di nome ed al mio ritorno stavano Testimone_4
ancora lì suonando. Quando è successo il fatto erano le 18, l'orario di inizio della messa.” (cfr. dich. teste Casarano, verb. ud. 20.03.2024).
Orbene, così compendiate le risultanze delle prove orali in atti, si osserva quanto segue.
A parere della scrivente, in questa sede non possono essere ammessi quali mezzi di prova i CD contenenti file video, depositati nel proprio fascicolo dalla difesa attorea, stante l'irritualità del deposito.
Invero, in attesa di definizioni e prima dell'entrata in vigore delle nuove specifiche in materia di PCT, la prassi consentiva il deposito dei file su supporti fisici (CD/DVD) direttamente in cancelleria.
La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, aveva posto in consultazione la nuova versione delle specifiche tecniche che si riferivano ai documenti informatici e che venivano richiamate nell'articolo 34 del decreto del Ministro della Giustizia n. 44/2011.
9 Il comma 3 di questa norma disponeva infatti che “Fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche vigenti, già adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.”
Pertanto, ove non oggettivamente possibile depositare telematicamente files audio e video, deve ritenersi ammissibile solo il deposito in cancelleria di tali files, contenuti in un supporto informatico esterno come i CD-ROM, corredato da una nota di deposito in cui è necessario specificare la tipologia di files contenuti in detto supporto e il motivo per il quale si procede al deposito nelle forme
“tradizionali”.
Il deposito, inoltre, deve essere accompagnato da apposita nota nella quale andrebbe specificato a cosa lo stesso è riferito, la tipologia di file contenuti nell'unità CD / DVD e la motivazione per la quale si procede al deposito tradizionale in cancelleria e non anche a quello telematico.
Nella fattispecie in esame, il difensore di parte attrice non ha effettuato un deposito rituale dei CD contenenti files video, essendosi limitato a produrli nel suo fascicolo di parte;
pertanto, essendo tale deposito irrituale, deve ritenersi inammissibile il relativo mezzo di prova, con conseguente espunzione dal fascicolo d'ufficio.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2712 c.c. “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti
e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Nel caso in esame, la difesa del convenuto, nel corso del giudizio, ha sin da subito, reiterato il disconoscimento dei suddetti CD video.
Quanto alle domande risarcitorie avanzate dagli attori, a parere della scrivente, in questa sede, non può ritenersi raggiunta la prova certa della responsabilità del in relazione a tutti gli episodi allo stesso contestati. CP_1
Invero, ad esempio, la teste ha reso una testimonianza per Testimone_2 lo più de relato; in ordine all'unico episodio, quello verificatosi il 15.08.2017, a cui la dice di aver assistito personalmente, stranamente riferisce di non Pt_2
10 ricordare il tenore delle minacce e delle ingiurie proferite dal nei CP_1 confronti di . Parte_2
Anche con riferimento al volantino contenente frasi diffamatorie a carico della , questo giudice ritiene che non possa ritenersi raggiunta la prova certa Pt_4 che detto volantino sia stato redatto e diffuso dal , invero, i testi addotti CP_1
dalla difesa attorea hanno confermato esclusivamente che “Durante quel periodo alcune persone hanno informato la SI.ra , che nel paese, il SI. Pt_4 CP_1
aveva diffuso un volantino in cui la si definiva una ladra, pericolosa anche per i figli di chi l'avesse frequentata”, senza aggiungere alcun ulteriore riscontro esterno oggettivo in tal senso.
Ancora, con riferimento all'episodio relativo alla caduta della Pt_3 all'esterno della chiesa, verificatosi il 3.02.2018, nessuno dei testimoni escussi ha visto personalmente il spingere da tergo la . CP_1 Pt_3
In particolare, la teste , dapprima conferma la relativa Testimone_7
circostanza di prova (quindi, anche di aver visto il spingere la ), CP_1 Pt_3 immediatamente dopo, invece, dichiara: “Io non ho visto il , buttare o CP_1 spingere la IG ”. Pt_3
Orbene, stante tutto quanto innanzi, a fronte di un compendio probatorio altamente lacunoso, alla scrivente è fatto obbligo di respingere tutte le domande attoree.
Parimenti priva di idonei riscontri probatori è risultata la domanda riconvenzionale spiegata da;
invero, il convenuto, in questa sede, CP_1 non ha adeguatamente provato i danni subiti sia con riferimento all'episodio del
23.01.2018 (addebitabile, a suo dire, a , sia con Parte_1
riferimento all'episodio verificatosi l'11.11.2017, non adducendo alcun elemento di prova utile a verificare la natura e l'entità dei danni subiti da parte di Pt_2
. Né, infine, il adduce il seppur minimo riscontro probatorio in
[...] CP_1 ordine ai presunti danni morali subiti a causa delle condotte illegittime poste in essere dagli odierni attori.
Infine, del tutto infondata, appare la domanda di risarcimento danni per lite temeraria avanzata dal nei confronti della , non ricorrendo, nella CP_1 Pt_4
fattispecie in esame, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c..
11 Stante l'esito del giudizio, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra istanza, Parte_6
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) respinge la domanda riconvenzionale spiegata da;
CP_1
3) compensa le spese di lite tra le parti;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Lecce, 11 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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