Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 213
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che l'avviso di liquidazione non sia stato validamente notificato al condominio, poiché la notifica effettuata all'indirizzo PEC dell'avvocato difensore nel procedimento monitorio non era valida per un procedimento diverso.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    La Corte non ha esaminato questo motivo in quanto assorbito dalla decisione sulla nullità della notifica dell'avviso di liquidazione.

  • Altro
    Infondatezza della pretesa nel merito

    La Corte non ha esaminato questo motivo in quanto assorbito dalla decisione sulla nullità della notifica dell'avviso di liquidazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 213
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo