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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6925/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Condominio Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022376451000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate di Cosenza ed alla Agenzia Entrate Riscossione in data
15.10.2024,indi depositato in data 31.10.24, il Condominio Ricorrente_1 di Cosenza, c.f. P.IVA_1, in persona dell'amministratore in carica sig.ra Nominativo_1, nata a [...] il Data di nascita ed ivi residente C.F. CF_Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento notificata in data 7.8.2024,avente ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta di registro pari ad € 272,47,comprensivi di sanzioni ed interessi, relativa al decreto ingiuntivo n.1129/2018 emesso dal Giudice di Pace di Cosenza.
Eccepiva parte ricorrente :1) . l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
2) la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale di cui all'art.76 dpr 131/86; 3) l' infondatezza della pretesa nel merito, evidenziando a tal riguardo che :
-il decreto ingiuntivo n.1129/2018 ,emesso dal Giudice di Pace di Cosenza e posto a fondamento dell'imposizione,non aveva come parte il Condominio Ricorrente_1 di Cosenza, come attestato dalla cancelleria di tale Giudice;
-a seguito di istanza di annullamento in autotutela presentata in data 4.9.2024 dall'amministratore condominiale, l'Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta di sgravio ,sostenendo che l'atto giudiziario con numerazione 1129/18 D.I. ( fascicolo 3725/2018) era stato trasmesso per la liquidazione non dal Giudice di Pace ma dalla Cancelleria del Tribunale di Cosenza con numerazione 1129/18 D.I. e vedeva come parti il Condominio Ricorrente_1 e la società Società_1 LS;
-in realtà anche tale dato identificativo del provvedimento risultava errato,come certificato dal Tribunale di
Cosenza, con attestazione del 9.10.2024, da cui si ricava che nel fascicolo con RGAC 3725/18 (al quale non corrispondeva un ricorso per decreto ingiuntivo) nonché nel D.I. n. 1129/18 (con RGAC 3006/18), non risultava quale parte il Condominio Ricorrente_1 di Cosenza.
Concludeva ,quindi, chiedendo dichiararsi la illegittimità e nullità assoluta dell'atto impugnato con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.-
*Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate Direzione provinciale di Cosenza,,che,nel contestare il ricorso, chiedendone il rigetto,deduceva e documentava :
- di aver regolarmente notificato l'avviso di liquidazione prodromico alla cartella al Condominio Ricorrente_1
,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nominativo_2, mediante invio di pec nel domicilio eletto;
-nell'emettere l'avviso di liquidazione intestato al Condominio Ricorrente_1 aveva tenuto conto del provvedimento ricevuto dal Giudice di Pace, di cui allegava il frontespizio, dal quale risultano i dati del DI
e precisamente D.I. n. 1129/2018 rep 687/18 n. RGAC n. 3725/2018.
-In data 26.11.2025 parte ricorrente depositava memoria difensiva, con la quale contestava le avverse deduzioni e produzioni e,quanto al merito, evidenziava altresì che ,a seguito di vari decreti di correzione di errore materiale, che venivano prodotti, il decreto ingiuntivo riguardante il Condominio era contrassegnato dal numero 1119/2018 e non dal numero 1129/2018. Insisteva,quindi, nelle formulate conclusioni.
*All'udienza camerale del 9 gennaio 2026,fissata per la trattazione , la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per la dirimente ragione della nullità della notifica dell'avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento impugnata.
*Risulta, infatti, dagli atti prodotti che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n.1129/2018 ( meglio poi identificato,a seguito di correzione di errore materiale, come decreto ingiuntivo n.1119/2018) , emesso dal Giudice di Pace di Cosenza, venne notificato all'amministratore del condominio all'epoca in carica ( Nominativo_3) mediante invio in data 19.8.2022 di comunicazione pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato costituito nel procedimento monitorio ( l'avv. Nominativo_2).
Deve al riguardo osservarsi che l'elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti relativa al processo è destinata a valere solo per le comunicazioni e notificazioni strettamente connesse al processo stesso, rimanendo pertanto escluse quelle ad esso estranee, ivi comprese quelle afferenti il diverso procedimento relativo alla liquidazione ed al pagamento dell'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo;
-l'avviso di liquidazione, infatti, ai sensi dell'art.57 d.p.r. 131/1986,va notificato alle parti del giudizio, senza che sia prevista un notifica nel domicilio eletto, come invece è consentita ,ad esempio ,dall'art. 248 t.u. spese di giustizia con riferimento all'invito al pagamento in caso di omesso od insufficiente versamento del contributo unificato.
*La cartella impugnata va pertanto annullata, non essendo stata preceduta da valida notifica dell'avviso di liquidazione presupposto.
*Il carattere assorbente della pronuncia esime questo Giudice dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. 8,in persona del Giudice monocratico designato, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato. Condanna la parte resistente costituita al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore antistatario del ricorrente ,liquidandole in € 143,00, oltre spese vive documentate ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Cosenza,li 9 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
CO UC OM
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6925/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Condominio Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022376451000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate di Cosenza ed alla Agenzia Entrate Riscossione in data
15.10.2024,indi depositato in data 31.10.24, il Condominio Ricorrente_1 di Cosenza, c.f. P.IVA_1, in persona dell'amministratore in carica sig.ra Nominativo_1, nata a [...] il Data di nascita ed ivi residente C.F. CF_Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento notificata in data 7.8.2024,avente ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta di registro pari ad € 272,47,comprensivi di sanzioni ed interessi, relativa al decreto ingiuntivo n.1129/2018 emesso dal Giudice di Pace di Cosenza.
Eccepiva parte ricorrente :1) . l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
2) la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale di cui all'art.76 dpr 131/86; 3) l' infondatezza della pretesa nel merito, evidenziando a tal riguardo che :
-il decreto ingiuntivo n.1129/2018 ,emesso dal Giudice di Pace di Cosenza e posto a fondamento dell'imposizione,non aveva come parte il Condominio Ricorrente_1 di Cosenza, come attestato dalla cancelleria di tale Giudice;
-a seguito di istanza di annullamento in autotutela presentata in data 4.9.2024 dall'amministratore condominiale, l'Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta di sgravio ,sostenendo che l'atto giudiziario con numerazione 1129/18 D.I. ( fascicolo 3725/2018) era stato trasmesso per la liquidazione non dal Giudice di Pace ma dalla Cancelleria del Tribunale di Cosenza con numerazione 1129/18 D.I. e vedeva come parti il Condominio Ricorrente_1 e la società Società_1 LS;
-in realtà anche tale dato identificativo del provvedimento risultava errato,come certificato dal Tribunale di
Cosenza, con attestazione del 9.10.2024, da cui si ricava che nel fascicolo con RGAC 3725/18 (al quale non corrispondeva un ricorso per decreto ingiuntivo) nonché nel D.I. n. 1129/18 (con RGAC 3006/18), non risultava quale parte il Condominio Ricorrente_1 di Cosenza.
Concludeva ,quindi, chiedendo dichiararsi la illegittimità e nullità assoluta dell'atto impugnato con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.-
*Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate Direzione provinciale di Cosenza,,che,nel contestare il ricorso, chiedendone il rigetto,deduceva e documentava :
- di aver regolarmente notificato l'avviso di liquidazione prodromico alla cartella al Condominio Ricorrente_1
,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nominativo_2, mediante invio di pec nel domicilio eletto;
-nell'emettere l'avviso di liquidazione intestato al Condominio Ricorrente_1 aveva tenuto conto del provvedimento ricevuto dal Giudice di Pace, di cui allegava il frontespizio, dal quale risultano i dati del DI
e precisamente D.I. n. 1129/2018 rep 687/18 n. RGAC n. 3725/2018.
-In data 26.11.2025 parte ricorrente depositava memoria difensiva, con la quale contestava le avverse deduzioni e produzioni e,quanto al merito, evidenziava altresì che ,a seguito di vari decreti di correzione di errore materiale, che venivano prodotti, il decreto ingiuntivo riguardante il Condominio era contrassegnato dal numero 1119/2018 e non dal numero 1129/2018. Insisteva,quindi, nelle formulate conclusioni.
*All'udienza camerale del 9 gennaio 2026,fissata per la trattazione , la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per la dirimente ragione della nullità della notifica dell'avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento impugnata.
*Risulta, infatti, dagli atti prodotti che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n.1129/2018 ( meglio poi identificato,a seguito di correzione di errore materiale, come decreto ingiuntivo n.1119/2018) , emesso dal Giudice di Pace di Cosenza, venne notificato all'amministratore del condominio all'epoca in carica ( Nominativo_3) mediante invio in data 19.8.2022 di comunicazione pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato costituito nel procedimento monitorio ( l'avv. Nominativo_2).
Deve al riguardo osservarsi che l'elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti relativa al processo è destinata a valere solo per le comunicazioni e notificazioni strettamente connesse al processo stesso, rimanendo pertanto escluse quelle ad esso estranee, ivi comprese quelle afferenti il diverso procedimento relativo alla liquidazione ed al pagamento dell'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo;
-l'avviso di liquidazione, infatti, ai sensi dell'art.57 d.p.r. 131/1986,va notificato alle parti del giudizio, senza che sia prevista un notifica nel domicilio eletto, come invece è consentita ,ad esempio ,dall'art. 248 t.u. spese di giustizia con riferimento all'invito al pagamento in caso di omesso od insufficiente versamento del contributo unificato.
*La cartella impugnata va pertanto annullata, non essendo stata preceduta da valida notifica dell'avviso di liquidazione presupposto.
*Il carattere assorbente della pronuncia esime questo Giudice dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. 8,in persona del Giudice monocratico designato, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato. Condanna la parte resistente costituita al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore antistatario del ricorrente ,liquidandole in € 143,00, oltre spese vive documentate ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Cosenza,li 9 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
CO UC OM