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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
LA CO, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 415/2022 depositato il 05/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri N. 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 165/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 10/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200776 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200776 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200776 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200776 IRAP 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Oristano ha notificato al sig. Ricorrente_1 l'avviso sopraindicato con cui ha accertato, per l'anno di imposta 2010, maggiori redditi pari ad € 105.331,26 a titolo di ricavi non contabilizzati e non dichiarati. Lo stesso importo era stato accertato a titolo di operazioni imponibili ai fini Iva non dichiarate, e a titolo di maggiori ricavi ai fini Irap.
Dall'accertamento delle maggiori basi imponibili era scaturita la liquidazione di maggiori imposte dovute, oltre interessi, pari ad € 41.300,00 a titolo di Irpef, € 948,00 a titolo di Add. Regionale all'Irpef, € 4.108,00 a titolo di Irap ed € 21.066,00 a titolo di Iva. Inoltre, considerata la dichiarazione infedele ai fini Irpef, Irap e
Iva e l'irregolare tenuta della contabilità e omessa, infedele, tardiva registrazione di operazioni imponibili, era stata irrogata la sanzione amministrativa unica pari ad € 61.950,00.
Il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano che, con sentenza n. 165/2021, lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 8.000.
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza trae origine da una verifica fiscale generale dell'Ufficio, in cui dall'esame del conto “denaro in cassa” era stato rilevato che il saldo all'01/01/2011 aveva segno negativo (c.d. cassa in rosso), con la conseguenza che i saldi di chiusura dell'anno precedente, per continuità dei valori contabili, devono essere uguali ai saldi di apertura dell'anno successivo, per cui i verificatori constatavano, e rilevavano dalle scritture contabili, che il conto “denaro in cassa” chiudeva con un segno negativo anche al 31/12/2010.
Da ciò derivava l'ulteriore considerazione che le scritture che il contribuente aveva posto in essere per correggere, successivamente, l'anomalia, devono essere considerate fittizie, come dichiarato dallo stesso sig. Ricorrente_1 in contraddittorio con i verificatori.
Nell'appello il contribuente contesta la sentenza riproponendo le stesse eccezioni già indicati nel ricorso introduttivo e sui cui i primi giudici si sono pronunciati con ampia e esaustiva motivazione e precisamente:
- considera la “cassa in rosso” al 31.12.2010 una presunzione dal quale non si può dedurre l'esistenza di ricavi in nero non contabilizzati.
- non si è tenuto conto del risultato a cui è pervenuto il contribuente attraverso la ricostruzione corretta dei dati contabili, infatti, dalla rielaborazione dei dati emergerebbe che i maggiori ricavi accertati corrispondono ad € 12.690,30 e non ad € 105.351,26.
-difetto di motivazione.
In merito a quest'ultima eccezione, i primi giudici hanno affermato che “non sussiste il dedotto vizio di motivazione dell'atto, atteso che esso fa riferimento per relationem al pvc del 30.06.2015 già a suo tempo consegnato al contribuente e pertanto la motivazione appare congrua ed idonea a consentire le difese, come confermato dal ricorso in esame”.
A tale proposito, la Suprema Corte ha affermato (Ordinanza n. 5113/2025) che “l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale (v. da ultimo Cass. n.34906/2024); tuttavia, non è necessaria un'allegazione o riproduzione del contenuto essenziale dell'atto cui viene fatto rinvio se l'atto è conosciuto o ricevuto dal contribuente.”
L'eccezione deve essere respinta.
Per quanto riguarda la valutazione della cassa in rosso, i primi giudici, nel citare la giurisprudenza costante della Suprema Corte, hanno affermato che: “ l'irregolare tenuta della contabilità con un saldo di cassa al
31.12.20210 negativo pari ad euro -105.331, 34, che di per sé lascia presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo” e “le giustificazioni addotte dal contribuente secondo cui il saldo di cassa negativo sarebbe ascrivibile non a ricavi in nero non contabilizzati ma ad erronea contabilizzazione degli incassi di crediti verso clienti (per fatture incassate o per versamenti ricevuti in acconto su fatture emesse), peraltro tardivamente fornite solo in data 27.2.2016 (cfr. all.2 e 3 alla memoria ricorrente del
16.10.2019) e cioè dopo la fine delle verifiche e l'emissione dell'atto impugnato, appaiono generiche e non adeguatamente provate, atteso che la documentazione fornita al riguardo appare comunque insufficiente, stante la incompletezza degli estratti conto bancari (mancando quelli di marzo ed aprile, mesi in cui si assume in ricorso essersi verificato il saldo negativo di cassa), la frammentarietà della documentazione prodotta
(taluni versamenti incassati indicati in ricorso sono correlati a specifiche fatture non numerate e non prodotte;
non vi sono allegazioni e prove sulle annotazioni contabili in uscita) e soprattutto il mancato collegamento certo tra le singole fatture indicate in ricorso, i movimenti bancari, gli assegni prodotti e le scritture contabili da cui deriva il saldo negativo predetto, lacuna probatoria non colmabile alla luce della relazione giurata di stima di parte prodotta unitamente alle memorie del 16.10.2019 non accompagnata da un certo riscontro nella documentazione fiscale e bancaria prodotta e nelle scritture contabili in parola relative ad entrate ed uscite della ditta”
A fronte della precisa ricostruzione dei primi giudici, il contribuente, pur non contestando la legittimità del ricorso dell'ufficio al metodo dell'accertamento induttivo ex art. 39, 2^ comma del DPR n. 600/73, eccepisce la determinazione effettuata nell'avviso dei maggiori ricavi, affermando che il saldo negativo del conto cassa
è dovuto ad una errata contabilizzazione degli incassi dei crediti verso clienti, come dimostrato da una perizia di stima prodotta in primo grado.
Ma a prescindere dalla tardività della eccezione formulata dal contribuente, le giustificazioni addotte non sono idonee a disattendere la ricostruzione dell'ufficio, limitandosi il sig. Ricorrente_1 ad una ricostruzione parziale di alcune operazioni in entrata, omettendo di analizzare tutte le operazioni in entrata con una revisione totale del conto cassa contanti, concentrandosi unicamente ed a suo piacimento su talune scritturazioni contabili, indicando più fatture a caso al fine di far quadrare gli importi.
Come affermano i primi giudici, la lacuna probatoria non è “colmabile alla luce della relazione giurata di stima di parte prodotta unitamente alle memorie del 16.10.2019 non accompagnata da un certo riscontro nella documentazione fiscale e bancaria e nelle scritture contabili relative alle poste della ditta”
Anche perché, come ammette lo stesso contribuente nel p.v., al fine di riportare la cassa in positivo, erano state effettuate solo contabilmente operazione di conferimento di denaro fittizie.
Per cui, correttamente l'ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito d'impresa ai fini IRPEG ed IVA, ai sensi degli artt. 39, 2 comma del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto la “sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo” (Cass. 26/03/2020, n. 7538) Ed è onere a carico del contribuente dimostrare che il conto in cassa in rosso è frutto di errori contabili o di mancata indicazioni di incassi dichiarati e non contabilizzati, fornendo una prova non generica, ma specifica con riferimento a ciascuna operazione che ha movimentato il conto cassa.
Per quanto sopra, anche il primo e secondo motivo devono essere respinti.
Pertanto, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 9.000, oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 9.000, oltre al 15% per spese generali.
Cagliari 16.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
CO TT PE di TR
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
LA CO, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 415/2022 depositato il 05/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri N. 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 165/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 10/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200776 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200776 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200776 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200776 IRAP 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Oristano ha notificato al sig. Ricorrente_1 l'avviso sopraindicato con cui ha accertato, per l'anno di imposta 2010, maggiori redditi pari ad € 105.331,26 a titolo di ricavi non contabilizzati e non dichiarati. Lo stesso importo era stato accertato a titolo di operazioni imponibili ai fini Iva non dichiarate, e a titolo di maggiori ricavi ai fini Irap.
Dall'accertamento delle maggiori basi imponibili era scaturita la liquidazione di maggiori imposte dovute, oltre interessi, pari ad € 41.300,00 a titolo di Irpef, € 948,00 a titolo di Add. Regionale all'Irpef, € 4.108,00 a titolo di Irap ed € 21.066,00 a titolo di Iva. Inoltre, considerata la dichiarazione infedele ai fini Irpef, Irap e
Iva e l'irregolare tenuta della contabilità e omessa, infedele, tardiva registrazione di operazioni imponibili, era stata irrogata la sanzione amministrativa unica pari ad € 61.950,00.
Il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano che, con sentenza n. 165/2021, lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 8.000.
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza trae origine da una verifica fiscale generale dell'Ufficio, in cui dall'esame del conto “denaro in cassa” era stato rilevato che il saldo all'01/01/2011 aveva segno negativo (c.d. cassa in rosso), con la conseguenza che i saldi di chiusura dell'anno precedente, per continuità dei valori contabili, devono essere uguali ai saldi di apertura dell'anno successivo, per cui i verificatori constatavano, e rilevavano dalle scritture contabili, che il conto “denaro in cassa” chiudeva con un segno negativo anche al 31/12/2010.
Da ciò derivava l'ulteriore considerazione che le scritture che il contribuente aveva posto in essere per correggere, successivamente, l'anomalia, devono essere considerate fittizie, come dichiarato dallo stesso sig. Ricorrente_1 in contraddittorio con i verificatori.
Nell'appello il contribuente contesta la sentenza riproponendo le stesse eccezioni già indicati nel ricorso introduttivo e sui cui i primi giudici si sono pronunciati con ampia e esaustiva motivazione e precisamente:
- considera la “cassa in rosso” al 31.12.2010 una presunzione dal quale non si può dedurre l'esistenza di ricavi in nero non contabilizzati.
- non si è tenuto conto del risultato a cui è pervenuto il contribuente attraverso la ricostruzione corretta dei dati contabili, infatti, dalla rielaborazione dei dati emergerebbe che i maggiori ricavi accertati corrispondono ad € 12.690,30 e non ad € 105.351,26.
-difetto di motivazione.
In merito a quest'ultima eccezione, i primi giudici hanno affermato che “non sussiste il dedotto vizio di motivazione dell'atto, atteso che esso fa riferimento per relationem al pvc del 30.06.2015 già a suo tempo consegnato al contribuente e pertanto la motivazione appare congrua ed idonea a consentire le difese, come confermato dal ricorso in esame”.
A tale proposito, la Suprema Corte ha affermato (Ordinanza n. 5113/2025) che “l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale (v. da ultimo Cass. n.34906/2024); tuttavia, non è necessaria un'allegazione o riproduzione del contenuto essenziale dell'atto cui viene fatto rinvio se l'atto è conosciuto o ricevuto dal contribuente.”
L'eccezione deve essere respinta.
Per quanto riguarda la valutazione della cassa in rosso, i primi giudici, nel citare la giurisprudenza costante della Suprema Corte, hanno affermato che: “ l'irregolare tenuta della contabilità con un saldo di cassa al
31.12.20210 negativo pari ad euro -105.331, 34, che di per sé lascia presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo” e “le giustificazioni addotte dal contribuente secondo cui il saldo di cassa negativo sarebbe ascrivibile non a ricavi in nero non contabilizzati ma ad erronea contabilizzazione degli incassi di crediti verso clienti (per fatture incassate o per versamenti ricevuti in acconto su fatture emesse), peraltro tardivamente fornite solo in data 27.2.2016 (cfr. all.2 e 3 alla memoria ricorrente del
16.10.2019) e cioè dopo la fine delle verifiche e l'emissione dell'atto impugnato, appaiono generiche e non adeguatamente provate, atteso che la documentazione fornita al riguardo appare comunque insufficiente, stante la incompletezza degli estratti conto bancari (mancando quelli di marzo ed aprile, mesi in cui si assume in ricorso essersi verificato il saldo negativo di cassa), la frammentarietà della documentazione prodotta
(taluni versamenti incassati indicati in ricorso sono correlati a specifiche fatture non numerate e non prodotte;
non vi sono allegazioni e prove sulle annotazioni contabili in uscita) e soprattutto il mancato collegamento certo tra le singole fatture indicate in ricorso, i movimenti bancari, gli assegni prodotti e le scritture contabili da cui deriva il saldo negativo predetto, lacuna probatoria non colmabile alla luce della relazione giurata di stima di parte prodotta unitamente alle memorie del 16.10.2019 non accompagnata da un certo riscontro nella documentazione fiscale e bancaria prodotta e nelle scritture contabili in parola relative ad entrate ed uscite della ditta”
A fronte della precisa ricostruzione dei primi giudici, il contribuente, pur non contestando la legittimità del ricorso dell'ufficio al metodo dell'accertamento induttivo ex art. 39, 2^ comma del DPR n. 600/73, eccepisce la determinazione effettuata nell'avviso dei maggiori ricavi, affermando che il saldo negativo del conto cassa
è dovuto ad una errata contabilizzazione degli incassi dei crediti verso clienti, come dimostrato da una perizia di stima prodotta in primo grado.
Ma a prescindere dalla tardività della eccezione formulata dal contribuente, le giustificazioni addotte non sono idonee a disattendere la ricostruzione dell'ufficio, limitandosi il sig. Ricorrente_1 ad una ricostruzione parziale di alcune operazioni in entrata, omettendo di analizzare tutte le operazioni in entrata con una revisione totale del conto cassa contanti, concentrandosi unicamente ed a suo piacimento su talune scritturazioni contabili, indicando più fatture a caso al fine di far quadrare gli importi.
Come affermano i primi giudici, la lacuna probatoria non è “colmabile alla luce della relazione giurata di stima di parte prodotta unitamente alle memorie del 16.10.2019 non accompagnata da un certo riscontro nella documentazione fiscale e bancaria e nelle scritture contabili relative alle poste della ditta”
Anche perché, come ammette lo stesso contribuente nel p.v., al fine di riportare la cassa in positivo, erano state effettuate solo contabilmente operazione di conferimento di denaro fittizie.
Per cui, correttamente l'ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito d'impresa ai fini IRPEG ed IVA, ai sensi degli artt. 39, 2 comma del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto la “sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo” (Cass. 26/03/2020, n. 7538) Ed è onere a carico del contribuente dimostrare che il conto in cassa in rosso è frutto di errori contabili o di mancata indicazioni di incassi dichiarati e non contabilizzati, fornendo una prova non generica, ma specifica con riferimento a ciascuna operazione che ha movimentato il conto cassa.
Per quanto sopra, anche il primo e secondo motivo devono essere respinti.
Pertanto, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 9.000, oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 9.000, oltre al 15% per spese generali.
Cagliari 16.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
CO TT PE di TR