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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/07/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2406/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2406/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f./ P.IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., corrente in IE SS (BR) alla via Perosi n.27
(c.f. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._1 ed ivi residente alla Contrada Abbondanza – Augelluzzi s.n.c;
(C.F. ,) nata a [...] il CP_1 C.F._2
01.03.1974 ed ivi residente alla Contrada Abbondanza – Augelluzzi s.n.c; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Andriulo (c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio professionale del Email_1 prefato loro difensore sito in NC TA (BR) alla Via P. Togliatti nr. 53;
- OPPONENTI-
CONTRO
(c.f./P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via G. Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Del Vecchio (cf. pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2 prefato suo difensore sito in Trani (BAT) al Corso Italia n. 8
- OPPOSTA –
NONCHÉ CONTRO
(c.f/ P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Luciano Martucci (c.f. ; pec: avv. ed CodiceFiscale_5 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo difensore sito in Bari, alla Via
Andrea da Bari n. 125;
-OPPOSTA-
NONCHÉ CONTRO
P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_4 corrente in Roma alla via Curtatone n. 3, per essa Controparte_5
1
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in San Donato P.IVA_5
Milanese (MI), alla via dell'Unione Europea 6/a e 6/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio
Moschiano (c.f. ; pec: C.F._6 Email_4 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. Depretis n. 102 presso lo studio del prefato suo difensore;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, a titolo di opposizione ex art. 615 c.p.c., notificato il 06.09.2024, la società in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
e convenivano in giudizio l Parte_2 CP_1 Controparte_6
e la , impugnando, rispettivamente, la Controparte_3 cartella di pagamento n. 02420180009043452002 notificata a mezzo pec in data 29.08.2018 alla nonché la cartella di pagamento n. Parte_1
02420180009043452003, notificata a mezzo pec in data 29.08.2018 a ed la Parte_2 cartella di pagamento n. 02420180009043452001, notificata in data 22.01.2019 a CP_1
.
[...]
Tali cartelle erano state loro notificate loro nella qualità di fideiussori coobbligati con la debitrice principale società C.R. Costruzioni s.r.l., con riferimento al finanziamento chirografario MPS n. 6717141175 del 20.09.2011 assistito da fondo di garanzia.
Cartelle, in forza delle quali, a ciascuno degli opponenti veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 470.764,56 a titolo di recupero di quanto pagato dalla
[...] nella sua qualità di gestore del fondo pubblico di Controparte_3 garanzia ex art. 2 L. n. 662/96, in favore della Paschi di Siena a seguito di CP_3 CP_7 escussione della garanzia del predetto fondo pubblico. Escussione avvenuta con riferimento al finanziamento chirografario MPS n. 6717141175 del 20.09.2011 assistito da fondo pubblico di garanzia, concesso alla CR Costruzioni s.r.l. e garantito da fideiussione solidale prestata dalla società e . Parte_1 Parte_2 CP_1
Con il suindicato libello introduttivo, gli opponenti deducevano l'illegittimità delle pretese di pagamento di cui alle opposte cartelle di pagamento, per violazione della normativa vigente in materia, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle opposte cartelle di pagamento per difetto di notifica degli atti prodromici, nonché per violazione dell'art. 18 D. Lgs 46/99, D.P.R.
n 602/73, capo II, Titolo I e Titolo II e per violazione dell'art. 474 comma 3 c.p.c.. Deducevano, inoltre, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle cartelle impugnate per insussistenza del credito azionato e, comunque, l'inopponibilità agli attori del titolo esecutivo e/o ruolo e dell'azione esecutiva e l'illegittimità ed invalidità delle fideiussioni prestate dai medesimi per violazione della normativa antitrust, in quanto contenente le clausole (art. 2, 6 e 8) del modello
ABI censurate come “nulle” dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione dell'art. 2 comma 3 L. n. 287/90, e, comunque, l'insussistenza del diritto della
[...]
per il tramite dell' Controparte_3 Controparte_8
[...
[...] , di iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei confronti dei medesimi.
[...]
Gli opponenti, pertanto, chiedevano, in via preliminare, concedersi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e delle cartelle di pagamento opposte ed, in via principale, la declaratoria di illegittimità/nullità/ annullabilità e comunque inesigibilità del credito sotteso alle cartelle di pagamento impugnate e, per l'effetto, la declaratoria di insussistenza del credito azionato nei confronti dei medesimi, con condanna delle opposte al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del loro difensore dichiaratosi antistatario.
Con decreto del 18.09.2024 la causa veniva assegnata a questo Giudice che, con decreto del
08.10.2024, inaudita altera parte, concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva delle opposte cartelle di pagamento e fissava la prima udienza della fase cautelare al 27.11.2024 ove confermava la concessa sospensione.
Con comparsa ritualmente depositata in data 04.11.2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
per ivi richiedere, in preliminare, la declaratoria della Controparte_6 litispendenza dell'azione ex art. 39 c.p.c. e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo, ovvero, in subordine, la riunione del presente giudizio a quello più antico R.G. n. 4317/2018 già pendente tra le medesime parti, e, nel merito, la declaratoria della sua carenza di legittimazione passiva, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.11.2024 si costituiva in giudizio per ivi richiedere, in via preliminare, il Controparte_9 differimento della prima udienza ad altra data allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo Nel merito, chiedeva rigettarsi tutte le Controparte_10 ragioni di opposizione e tutte le domande degli opponenti, con revoca del provvedimento cautelare di sospensione concesso inaudita altera parte in data 08.10.2024 ed, in via subordinata, nel solo caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione intentata dagli opponenti, la condanna della terza chiamata in causa e, per essa, della cessionaria CP_11 alla restituzione in favore della Controparte_4 Controparte_3 delle somme erogate a seguito della delibera di liquidazione della perdita pari
[...]
a Euro 470.764,56, oltre accessori di legge ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Chiedevano, comunque, la condanna alla manleva integrale della medesima della , in ogni caso con condanna degli Controparte_3 opponenti e/o della terza chiamata in causa alle spese e competenze del presente giudizio.
Con ordinanza del 27.11.2024 veniva disposta la chiamata in causa del terzo ed CP_11
a tal fine la causa veniva rinviata all'udienza del 12.06.2025, con la concessione alle parti dei termini ex art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa ritualmente depositata il 03.04.2025, si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa per essa per ivi Controparte_4 Controparte_5 richiedere, in via preliminare, la declaratoria della carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa ed alla cessionaria , in forza della natura autonoma della garanzia CP_4 Contr rilasciata da e, comunque, la declaratoria di inammissibilità di tutte le domande ed
3
eccezioni formulate dall'opponente in quanto coperte da giudicato e la CP_1 declaratoria di litispendenza nei confronti degli opponenti e Parte_1
stante il precedente giudizio dagli stessi promosso avverso le medesime cartelle Parte_2 di pagamento. Nel merito, la terza chiamata in causa, chiedeva rigettarsi le domande degli Contr opponenti e rigettarsi, in ogni caso, la richiesta di ripetizione avanzata da nei confronti della stessa, con condanna geli opponenti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Depositate ritualmente dalle parti le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., essendo la causa istruita in via documentale, questo Giudice, all'udienza del 12.06.2025, la incamerava per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di giudicato
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. formulata dagli attori è inammissibile in forza del principio dell'invalicabilità del giudicato. Eccezione ritualmente dedotta, nelle rispettive comparse di costituzione, sia dall'opposta sia dalla terza chiamata in causa CP_13 Controparte_4 per essa Controparte_5
A venire è un profilo processuale che, peraltro, sarebbe stato rilevabile anche d'ufficio da questo Giudice, in forza del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la violazione del principio del “ne bis in idem” ben può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, (v. ex multis: Cass. 23.12.2010 n. 26041 cui si sono uniformate le più recenti pronunce Cass. n. 30780/2011; Cass. 28247/2013; Cass. 11365/2015; Cass.
07.01.2021, n. 48; Cass. 11.06.2021 n. 16589). Ciò, con l'unico limite dell'eventuale formazione di un giudicato interno sul punto.
Come noto, l'identità sia soggettiva sia oggettiva, rappresenta un presupposto indefettibile per l'operatività dell'eccezione di giudicato. In altre parole, affinché il giudicato di un precedente processo possa precludere la riproposizione della stessa questione in un nuovo processo, è necessario che vi sia una perfetta coincidenza tra i soggetti coinvolti (identità soggettiva) e, inoltre, che l'oggetto del secondo giudizio (il "petitum", ciò che si chiede) e la causa petendi (il titolo giuridico della domanda) siano identici a quelli del primo giudizio.
In difetto di tale presupposto, il giudicato non può operare come preclusione alla riedizione della vicenda processuale, e la questione controversa può essere nuovamente discussa e decisa nel nuovo processo. In sostanza, se anche una sola delle due identità (soggettiva o oggettiva) non sussiste, l'eccezione di giudicato non può essere accolta.
Nel caso di specie, tale duplice condizione deve ritenersi ricorrere e ciò a prescindere dal nomen di tale seconda impugnativa avverso ai medesimi atti, già gravati nell'ambito dei giudizi che si vanno ad esplicitare;
impugnativa che è stata rubricata, quale opposizione esecutiva.
E', infatti, documentalmente provato che, con il libello introduttivo del presente giudizio, l'opponente , nella sua qualità di fideiussore coobbligato con riguardo CP_1 al finanziamento chirografario MPS n. 6717141175 del 20.09.2011 acceso dalla CR
Costruzioni s.r.l. e assistito da fondo di garanzia, ha formulato le stesse ed identiche ragioni di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02420180009043452001 notificatale CP_13
4
in data 22.01.2019, già eccepite e dedotte nel precedente giudizio di opposizione all'esecuzione
R.G. n. 545/2019, dalla medesima intentato innanzi a questo Tribunale sempre avverso la stessa cartella n. 02420180009043452001. CP_13
Giudizio di opposizione R.G. n. 545/2019 svoltosi innanzi a questo Giudice tra l'attrice e le stesse odierne parti convenute ed avente ad oggetto il medesimo finanziamento chirografario
MPS n. 6717141175 del 20.09.2011 assistito da fondo pubblico di garanzia concesso alla CR
Costruzioni s.r.l. (garantito da fideiussione solidale prestata dalla società Parte_1
e ), che veniva deciso con sentenza n. 799/2024
[...] Parte_2 CP_1 del 11.05.2024.
Parimenti, è documentalmente provato che, con il libello introduttivo del presente giudizio, gli opponenti società e , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 fideiussori coobbligati con riguardo al suindicato finanziamento chirografario MPS n.
6717141175 del 20.09.2011, hanno formulato le stesse ed identiche ragioni di opposizione avverso le cartella di pagamento rispettivamente n. 02420180009043452002 e n. CP_13
02420180009043452003 entrambe notificate in data 29.08.2018, già eccepite e dedotte nel precedente giudizio di opposizione all'esecuzione R.G. n. 4317/2018 , dai medesimi intentato innanzi a questo Tribunale sempre avverso la stesse cartelle n. CP_13
02420180009043452002 e n. 02420180009043452003.
Giudizio R.G. n. 4317/2018 svoltosi anch'esso innanzi a questo Giudice tra i suindicati attori (oltre alla debitrice principale C.R. Costruzioni s.r.l.) e le stesse odierne parti convenute ed avente ad oggetto il medesimo finanziamento chirografario MPS n. 6717141175 del
20.09.2011 assistito da fondo pubblico di garanzia concesso alla CR Costruzioni s.r.l.
(garantito da fideiussione solidale prestata dalla società Pt_1 Parte_1
e ), che veniva deciso da questo Giudice con sentenza n. Parte_2 CP_1
461/2025 del 24/03/2025.
2. Sull'idoneità del mutuo quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Da ultimo, quanto alla doglianza degli opponenti in ordine alla dedotta inidoneità di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. del suindicato mutuo chirografario MPS n. 6717141175 del
20.09.2011 in quanto, a dire degli stessi, integrante il c.d. “mutuo condizionato” - unica doglianza nuova rispetto a quelle formulate nei sopra indicati giudizi di opposizione rispettivamente R.G. n. 545/2019 e R.G. n. 4317/2018 – deve osservarsi l'irrilevanza della doglianza in esame nel caso di specie.
Ciò in quanto le opposte cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, si CP_13 fondano non già sull'efficacia esecutiva del titolo negoziale (finanziamento chirografario MPS
n. 6717141175 del 20.09.2011), bensì sul titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito dal Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 353/2016 emesso da questo Tribunale nel procedimento monitorio R.G. n. 1356/2016 (proposto dalla creditrice avverso CP_11 la debitrice principale C.R. Costruzioni s.r.l. e ciascuno dei garanti Parte_1
e ).
[...] Parte_2 CP_1
Titolo di formazione giudiziale in forza del quale è poi legittimamente e ritualmente
5
avvenuta l'escussione, da parte dell'istituto bancario mutuante MPS, del fondo pubblico di garanzia ex L. n. 662/96 nei confronti del gestore . Controparte_3
Escussione che, a sua volta, ha determinato la legittima surrogazione del predetto garante nella posizione della garantita con la nascita di un diritto Controparte_3 CP_11 di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità e validità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 1005/2023;
Corte di Appello di Napoli, sez. V, n. 4588/2022).
3. Sull'inammissibilità in questa sede delle doglianze attinenti al suindicato titolo esecutivo giudiziale
Per onere di completezza, infine, non può che ribadirsi l'inammissibilità in questa sede di tutte le doglianze attinenti al suindicato titolo esecutivo giudiziale per fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo in esame, come già statuito da questo Giudice nelle suindicate sentenze n. 461/2025 del 24/03/2025 e n. 799/2024 del 11.05.2024, sempre in forza del principio di invalicabilità del giudicato, nonché del principio di competenza.
Sul punto, infatti, giova rammentare, ancora una volta, l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui <il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione all'esecuzione per fatti anteriori alla sua definitività, che siano stati già dedotti o fossero deducibili nel giudizio di merito in cui il titolo si è formato, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa (c.d. principio della “competenza”). Ragion per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione >> (cfr. Cass. n. 26110 del 05.09.2022;
Cass. 17.02.2011, n. 3850).
4.Sulle spese e competenze di lite
In ragione dell'accertata inammissibilità delle doglianze formulate dagli opponenti in violazione del principio del “ne bis in idem”, nonché del fatto che i medesimi, nel corso del presente giudizio, pur avendone possibilità, non hanno formulato (né quantomeno proposto alle parti convenute di formulare) rinuncia all'azione ed agli atti del presente procedimento – rinuncia quantomai opportuna alla luce delle statuizioni pronunciate da questo stesso
Giudice nelle sopra richiamate sentenze rispettivamente n. 461/2025 del 24/03/2025 e n.
799/2024 del 11.05.2024 -, in forza del principio di soccombenza, non può che disporsi la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite della convenuta e della convenuta CP_13 Controparte_9
Spese e competenze che, anche in ragione del numero delle parti convenute e del fatto
[...]
6
che questo Giudice, stante l'accertata inammissibilità dell'opposizione, in questa sede, non è entrato nel merito delle questioni dedotte, si ritiene congruo liquidarsi al valore tariffario minimo, espunta la sola voce di tariffa relativa alla fase istruttoria, stante il carattere documentale della controversia.
Si ritiene, invece, congruo e di giustizia compensare integralmente tra le parti le spese e competenze di lite della terza chiamata in causa in manleva per essa Controparte_4
Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in opposizione come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibili, nei limiti di cui sopra, le ragioni di opposizione all'esecuzione, proposte avverso le cartelle di pagamento rispettivamente nn. CP_13 rispettivamente n. 02420180009043452002, 02420180009043452003 e
02420180009043452001 come notificate a ciascuno dei destinatari opponenti;
2) rigetta la nuova ragione di opposizione dedotta nel presente giudizio con riguardo alla presunta inidoneità del titolo esecutivo;
3) per l'effetto, dichiara legittime, valide ed efficaci le suindicate cartelle di pagamento rispettivamente nn. rispettivamente n. 02420180009043452002, CP_13
02420180009043452003 e 02420180009043452001;
4) condanna gli opponenti in persona del Suo legale Parte_1 rappresentante p.t., e , in solido tra loro, al pagamento Parte_2 CP_1 delle spese e competenze di lite in favore dell'opposta che si liquidano in Euro CP_13
6.200,00, oltre rimborso forfettario CAP ed IVA di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. Elena Del Vecchio dichiaratasi antistataria, nonché al pagamento delle spese
e competenze di lite in favore dell'opposta Controparte_9
che si liquidano in Euro 6.200,00 oltre rimborso forfettario CAP ed IVA
[...] di legge se dovuti;
5) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite della terza chiamata in causa per essa Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Brindisi, in data 15 Luglio 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Andrea
Iacobbe nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2406/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f./ P.IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., corrente in IE SS (BR) alla via Perosi n.27
(c.f. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._1 ed ivi residente alla Contrada Abbondanza – Augelluzzi s.n.c;
(C.F. ,) nata a [...] il CP_1 C.F._2
01.03.1974 ed ivi residente alla Contrada Abbondanza – Augelluzzi s.n.c; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Andriulo (c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio professionale del Email_1 prefato loro difensore sito in NC TA (BR) alla Via P. Togliatti nr. 53;
- OPPONENTI-
CONTRO
(c.f./P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via G. Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Del Vecchio (cf. pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2 prefato suo difensore sito in Trani (BAT) al Corso Italia n. 8
- OPPOSTA –
NONCHÉ CONTRO
(c.f/ P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Luciano Martucci (c.f. ; pec: avv. ed CodiceFiscale_5 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo difensore sito in Bari, alla Via
Andrea da Bari n. 125;
-OPPOSTA-
NONCHÉ CONTRO
P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_4 corrente in Roma alla via Curtatone n. 3, per essa Controparte_5
1
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in San Donato P.IVA_5
Milanese (MI), alla via dell'Unione Europea 6/a e 6/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio
Moschiano (c.f. ; pec: C.F._6 Email_4 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. Depretis n. 102 presso lo studio del prefato suo difensore;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, a titolo di opposizione ex art. 615 c.p.c., notificato il 06.09.2024, la società in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
e convenivano in giudizio l Parte_2 CP_1 Controparte_6
e la , impugnando, rispettivamente, la Controparte_3 cartella di pagamento n. 02420180009043452002 notificata a mezzo pec in data 29.08.2018 alla nonché la cartella di pagamento n. Parte_1
02420180009043452003, notificata a mezzo pec in data 29.08.2018 a ed la Parte_2 cartella di pagamento n. 02420180009043452001, notificata in data 22.01.2019 a CP_1
.
[...]
Tali cartelle erano state loro notificate loro nella qualità di fideiussori coobbligati con la debitrice principale società C.R. Costruzioni s.r.l., con riferimento al finanziamento chirografario MPS n. 6717141175 del 20.09.2011 assistito da fondo di garanzia.
Cartelle, in forza delle quali, a ciascuno degli opponenti veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 470.764,56 a titolo di recupero di quanto pagato dalla
[...] nella sua qualità di gestore del fondo pubblico di Controparte_3 garanzia ex art. 2 L. n. 662/96, in favore della Paschi di Siena a seguito di CP_3 CP_7 escussione della garanzia del predetto fondo pubblico. Escussione avvenuta con riferimento al finanziamento chirografario MPS n. 6717141175 del 20.09.2011 assistito da fondo pubblico di garanzia, concesso alla CR Costruzioni s.r.l. e garantito da fideiussione solidale prestata dalla società e . Parte_1 Parte_2 CP_1
Con il suindicato libello introduttivo, gli opponenti deducevano l'illegittimità delle pretese di pagamento di cui alle opposte cartelle di pagamento, per violazione della normativa vigente in materia, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle opposte cartelle di pagamento per difetto di notifica degli atti prodromici, nonché per violazione dell'art. 18 D. Lgs 46/99, D.P.R.
n 602/73, capo II, Titolo I e Titolo II e per violazione dell'art. 474 comma 3 c.p.c.. Deducevano, inoltre, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle cartelle impugnate per insussistenza del credito azionato e, comunque, l'inopponibilità agli attori del titolo esecutivo e/o ruolo e dell'azione esecutiva e l'illegittimità ed invalidità delle fideiussioni prestate dai medesimi per violazione della normativa antitrust, in quanto contenente le clausole (art. 2, 6 e 8) del modello
ABI censurate come “nulle” dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione dell'art. 2 comma 3 L. n. 287/90, e, comunque, l'insussistenza del diritto della
[...]
per il tramite dell' Controparte_3 Controparte_8
[...
[...] , di iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei confronti dei medesimi.
[...]
Gli opponenti, pertanto, chiedevano, in via preliminare, concedersi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e delle cartelle di pagamento opposte ed, in via principale, la declaratoria di illegittimità/nullità/ annullabilità e comunque inesigibilità del credito sotteso alle cartelle di pagamento impugnate e, per l'effetto, la declaratoria di insussistenza del credito azionato nei confronti dei medesimi, con condanna delle opposte al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del loro difensore dichiaratosi antistatario.
Con decreto del 18.09.2024 la causa veniva assegnata a questo Giudice che, con decreto del
08.10.2024, inaudita altera parte, concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva delle opposte cartelle di pagamento e fissava la prima udienza della fase cautelare al 27.11.2024 ove confermava la concessa sospensione.
Con comparsa ritualmente depositata in data 04.11.2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
per ivi richiedere, in preliminare, la declaratoria della Controparte_6 litispendenza dell'azione ex art. 39 c.p.c. e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo, ovvero, in subordine, la riunione del presente giudizio a quello più antico R.G. n. 4317/2018 già pendente tra le medesime parti, e, nel merito, la declaratoria della sua carenza di legittimazione passiva, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.11.2024 si costituiva in giudizio per ivi richiedere, in via preliminare, il Controparte_9 differimento della prima udienza ad altra data allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo Nel merito, chiedeva rigettarsi tutte le Controparte_10 ragioni di opposizione e tutte le domande degli opponenti, con revoca del provvedimento cautelare di sospensione concesso inaudita altera parte in data 08.10.2024 ed, in via subordinata, nel solo caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione intentata dagli opponenti, la condanna della terza chiamata in causa e, per essa, della cessionaria CP_11 alla restituzione in favore della Controparte_4 Controparte_3 delle somme erogate a seguito della delibera di liquidazione della perdita pari
[...]
a Euro 470.764,56, oltre accessori di legge ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Chiedevano, comunque, la condanna alla manleva integrale della medesima della , in ogni caso con condanna degli Controparte_3 opponenti e/o della terza chiamata in causa alle spese e competenze del presente giudizio.
Con ordinanza del 27.11.2024 veniva disposta la chiamata in causa del terzo ed CP_11
a tal fine la causa veniva rinviata all'udienza del 12.06.2025, con la concessione alle parti dei termini ex art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa ritualmente depositata il 03.04.2025, si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa per essa per ivi Controparte_4 Controparte_5 richiedere, in via preliminare, la declaratoria della carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa ed alla cessionaria , in forza della natura autonoma della garanzia CP_4 Contr rilasciata da e, comunque, la declaratoria di inammissibilità di tutte le domande ed
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eccezioni formulate dall'opponente in quanto coperte da giudicato e la CP_1 declaratoria di litispendenza nei confronti degli opponenti e Parte_1
stante il precedente giudizio dagli stessi promosso avverso le medesime cartelle Parte_2 di pagamento. Nel merito, la terza chiamata in causa, chiedeva rigettarsi le domande degli Contr opponenti e rigettarsi, in ogni caso, la richiesta di ripetizione avanzata da nei confronti della stessa, con condanna geli opponenti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Depositate ritualmente dalle parti le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., essendo la causa istruita in via documentale, questo Giudice, all'udienza del 12.06.2025, la incamerava per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di giudicato
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. formulata dagli attori è inammissibile in forza del principio dell'invalicabilità del giudicato. Eccezione ritualmente dedotta, nelle rispettive comparse di costituzione, sia dall'opposta sia dalla terza chiamata in causa CP_13 Controparte_4 per essa Controparte_5
A venire è un profilo processuale che, peraltro, sarebbe stato rilevabile anche d'ufficio da questo Giudice, in forza del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la violazione del principio del “ne bis in idem” ben può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, (v. ex multis: Cass. 23.12.2010 n. 26041 cui si sono uniformate le più recenti pronunce Cass. n. 30780/2011; Cass. 28247/2013; Cass. 11365/2015; Cass.
07.01.2021, n. 48; Cass. 11.06.2021 n. 16589). Ciò, con l'unico limite dell'eventuale formazione di un giudicato interno sul punto.
Come noto, l'identità sia soggettiva sia oggettiva, rappresenta un presupposto indefettibile per l'operatività dell'eccezione di giudicato. In altre parole, affinché il giudicato di un precedente processo possa precludere la riproposizione della stessa questione in un nuovo processo, è necessario che vi sia una perfetta coincidenza tra i soggetti coinvolti (identità soggettiva) e, inoltre, che l'oggetto del secondo giudizio (il "petitum", ciò che si chiede) e la causa petendi (il titolo giuridico della domanda) siano identici a quelli del primo giudizio.
In difetto di tale presupposto, il giudicato non può operare come preclusione alla riedizione della vicenda processuale, e la questione controversa può essere nuovamente discussa e decisa nel nuovo processo. In sostanza, se anche una sola delle due identità (soggettiva o oggettiva) non sussiste, l'eccezione di giudicato non può essere accolta.
Nel caso di specie, tale duplice condizione deve ritenersi ricorrere e ciò a prescindere dal nomen di tale seconda impugnativa avverso ai medesimi atti, già gravati nell'ambito dei giudizi che si vanno ad esplicitare;
impugnativa che è stata rubricata, quale opposizione esecutiva.
E', infatti, documentalmente provato che, con il libello introduttivo del presente giudizio, l'opponente , nella sua qualità di fideiussore coobbligato con riguardo CP_1 al finanziamento chirografario MPS n. 6717141175 del 20.09.2011 acceso dalla CR
Costruzioni s.r.l. e assistito da fondo di garanzia, ha formulato le stesse ed identiche ragioni di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02420180009043452001 notificatale CP_13
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in data 22.01.2019, già eccepite e dedotte nel precedente giudizio di opposizione all'esecuzione
R.G. n. 545/2019, dalla medesima intentato innanzi a questo Tribunale sempre avverso la stessa cartella n. 02420180009043452001. CP_13
Giudizio di opposizione R.G. n. 545/2019 svoltosi innanzi a questo Giudice tra l'attrice e le stesse odierne parti convenute ed avente ad oggetto il medesimo finanziamento chirografario
MPS n. 6717141175 del 20.09.2011 assistito da fondo pubblico di garanzia concesso alla CR
Costruzioni s.r.l. (garantito da fideiussione solidale prestata dalla società Parte_1
e ), che veniva deciso con sentenza n. 799/2024
[...] Parte_2 CP_1 del 11.05.2024.
Parimenti, è documentalmente provato che, con il libello introduttivo del presente giudizio, gli opponenti società e , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 fideiussori coobbligati con riguardo al suindicato finanziamento chirografario MPS n.
6717141175 del 20.09.2011, hanno formulato le stesse ed identiche ragioni di opposizione avverso le cartella di pagamento rispettivamente n. 02420180009043452002 e n. CP_13
02420180009043452003 entrambe notificate in data 29.08.2018, già eccepite e dedotte nel precedente giudizio di opposizione all'esecuzione R.G. n. 4317/2018 , dai medesimi intentato innanzi a questo Tribunale sempre avverso la stesse cartelle n. CP_13
02420180009043452002 e n. 02420180009043452003.
Giudizio R.G. n. 4317/2018 svoltosi anch'esso innanzi a questo Giudice tra i suindicati attori (oltre alla debitrice principale C.R. Costruzioni s.r.l.) e le stesse odierne parti convenute ed avente ad oggetto il medesimo finanziamento chirografario MPS n. 6717141175 del
20.09.2011 assistito da fondo pubblico di garanzia concesso alla CR Costruzioni s.r.l.
(garantito da fideiussione solidale prestata dalla società Pt_1 Parte_1
e ), che veniva deciso da questo Giudice con sentenza n. Parte_2 CP_1
461/2025 del 24/03/2025.
2. Sull'idoneità del mutuo quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Da ultimo, quanto alla doglianza degli opponenti in ordine alla dedotta inidoneità di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. del suindicato mutuo chirografario MPS n. 6717141175 del
20.09.2011 in quanto, a dire degli stessi, integrante il c.d. “mutuo condizionato” - unica doglianza nuova rispetto a quelle formulate nei sopra indicati giudizi di opposizione rispettivamente R.G. n. 545/2019 e R.G. n. 4317/2018 – deve osservarsi l'irrilevanza della doglianza in esame nel caso di specie.
Ciò in quanto le opposte cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, si CP_13 fondano non già sull'efficacia esecutiva del titolo negoziale (finanziamento chirografario MPS
n. 6717141175 del 20.09.2011), bensì sul titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito dal Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 353/2016 emesso da questo Tribunale nel procedimento monitorio R.G. n. 1356/2016 (proposto dalla creditrice avverso CP_11 la debitrice principale C.R. Costruzioni s.r.l. e ciascuno dei garanti Parte_1
e ).
[...] Parte_2 CP_1
Titolo di formazione giudiziale in forza del quale è poi legittimamente e ritualmente
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avvenuta l'escussione, da parte dell'istituto bancario mutuante MPS, del fondo pubblico di garanzia ex L. n. 662/96 nei confronti del gestore . Controparte_3
Escussione che, a sua volta, ha determinato la legittima surrogazione del predetto garante nella posizione della garantita con la nascita di un diritto Controparte_3 CP_11 di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità e validità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 1005/2023;
Corte di Appello di Napoli, sez. V, n. 4588/2022).
3. Sull'inammissibilità in questa sede delle doglianze attinenti al suindicato titolo esecutivo giudiziale
Per onere di completezza, infine, non può che ribadirsi l'inammissibilità in questa sede di tutte le doglianze attinenti al suindicato titolo esecutivo giudiziale per fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo in esame, come già statuito da questo Giudice nelle suindicate sentenze n. 461/2025 del 24/03/2025 e n. 799/2024 del 11.05.2024, sempre in forza del principio di invalicabilità del giudicato, nonché del principio di competenza.
Sul punto, infatti, giova rammentare, ancora una volta, l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui <il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione all'esecuzione per fatti anteriori alla sua definitività, che siano stati già dedotti o fossero deducibili nel giudizio di merito in cui il titolo si è formato, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa (c.d. principio della “competenza”). Ragion per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione >> (cfr. Cass. n. 26110 del 05.09.2022;
Cass. 17.02.2011, n. 3850).
4.Sulle spese e competenze di lite
In ragione dell'accertata inammissibilità delle doglianze formulate dagli opponenti in violazione del principio del “ne bis in idem”, nonché del fatto che i medesimi, nel corso del presente giudizio, pur avendone possibilità, non hanno formulato (né quantomeno proposto alle parti convenute di formulare) rinuncia all'azione ed agli atti del presente procedimento – rinuncia quantomai opportuna alla luce delle statuizioni pronunciate da questo stesso
Giudice nelle sopra richiamate sentenze rispettivamente n. 461/2025 del 24/03/2025 e n.
799/2024 del 11.05.2024 -, in forza del principio di soccombenza, non può che disporsi la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite della convenuta e della convenuta CP_13 Controparte_9
Spese e competenze che, anche in ragione del numero delle parti convenute e del fatto
[...]
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che questo Giudice, stante l'accertata inammissibilità dell'opposizione, in questa sede, non è entrato nel merito delle questioni dedotte, si ritiene congruo liquidarsi al valore tariffario minimo, espunta la sola voce di tariffa relativa alla fase istruttoria, stante il carattere documentale della controversia.
Si ritiene, invece, congruo e di giustizia compensare integralmente tra le parti le spese e competenze di lite della terza chiamata in causa in manleva per essa Controparte_4
Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in opposizione come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibili, nei limiti di cui sopra, le ragioni di opposizione all'esecuzione, proposte avverso le cartelle di pagamento rispettivamente nn. CP_13 rispettivamente n. 02420180009043452002, 02420180009043452003 e
02420180009043452001 come notificate a ciascuno dei destinatari opponenti;
2) rigetta la nuova ragione di opposizione dedotta nel presente giudizio con riguardo alla presunta inidoneità del titolo esecutivo;
3) per l'effetto, dichiara legittime, valide ed efficaci le suindicate cartelle di pagamento rispettivamente nn. rispettivamente n. 02420180009043452002, CP_13
02420180009043452003 e 02420180009043452001;
4) condanna gli opponenti in persona del Suo legale Parte_1 rappresentante p.t., e , in solido tra loro, al pagamento Parte_2 CP_1 delle spese e competenze di lite in favore dell'opposta che si liquidano in Euro CP_13
6.200,00, oltre rimborso forfettario CAP ed IVA di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. Elena Del Vecchio dichiaratasi antistataria, nonché al pagamento delle spese
e competenze di lite in favore dell'opposta Controparte_9
che si liquidano in Euro 6.200,00 oltre rimborso forfettario CAP ed IVA
[...] di legge se dovuti;
5) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite della terza chiamata in causa per essa Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Brindisi, in data 15 Luglio 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Andrea
Iacobbe nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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