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Sentenza 28 maggio 2021
Sentenza 28 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2021, n. 21113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21113 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21113 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 19/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 luglio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha revocato la misura della semilibertà, applicata a RI NO con precedente provvedimento del 25 febbraio 2020. Ha, in proposito, esposto che la NO, condannata alla pena di trenta anni di reclusione perché responsabile dei delitti di uxoricidio e distruzione di cadavere, era stata ammessa alla semilibertà in vista dello svolgimento, con funzione risocializzante, di un'attività lavorativa esterna presso una casa- famiglia, interrotto, poco dopo il suo avvio, dal sopraggiungere dell'emergenza da Covid-19. Ha aggiunto che l'attività lavorativa indicata, in via sostitutiva, dalla condannata, la quale sarebbe assunta dal padre quale badante, si risolve in un escamotage finalizzato a conseguire il beneficio penitenziario, privo di effettivo contenuto rieducativo. 2. RI NO propone, con l'assistenza dell'avv. Albina Nucera, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Addebita al Tribunale di sorveglianza di non avere tenuto conto del lungo percorso di risocializzazione già compiuto nell'arco di diciannove anni di restrizione carceraria e testimoniato dalla fruizione di oltre cinquanta permessi- premio, accompagnata dal pedissequo rispetto delle prescrizioni impartitele. Contesta la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui esclude, disattendendo anche il parere del Procuratore generale, che l'opportunità lavorativa offertale dal padre, anziano e non autosufficiente, e documentata da contratto regolarmente sottoscritto e registrato, possa essere assimilata a quella intrapresa, favorevolmente valutata in chiave rieducativa e venuta meno per causa a lei non imputabile. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito del mutamento delle condizioni che avevano determinato il Tribunale di sorveglianza ad ammettere RI NO alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà, istituto che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante). L'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza), in ordine alla mera possibilità di un graduale reinserimento del condannato nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354. Il relativo giudizio si articola, dunque, attraverso una duplice verifica che attiene, rispettivamente, ai risultati del trattamento penitenziario individualizzato ed alla sussistenza delle condizioni del graduale reinserimento del condannato nella società (Sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622). 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dopo avere positivamente scrutinato i risultati ottenuti dalla condannata grazie al trattamento praticato durante la lunga detenzione conseguita alla commissione di un gravissimo delitto di sangue, ha ritenuto che il suo reinserimento sociale possa essere favorito dallo svolgimento di attività lavorativa presso una casa-famiglia sita in Reggio Calabria, struttura che ospita pazienti anziani e lungodegenti, ma non anche dalla prestazione di assistenza personale in favore del padre. La decisione si pone in linea con un risalente, ma mai superato, indirizzo ermeneutico, evocato dalla stessa ricorrente, secondo cui «In tema di semilibertà, la sussistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale può essere riconosciuta anche quando egli intenda prendersi cura dei propri congiunti, sempre che tale sua attività non rimanga confinata nell'ambito dei valori strettamente familiari, i quali, anche se apprezzati dall'ordinamento, non sono oggettivamente indicativi di un reinserimento sociale, per il quale è richiesto, invece, l'espletamento di un'attività con finalità "altruistiche" o, comunque, idonee a dimostrare il superamento delle pulsioni personali, di solito egoistiche, che hanno determinato il soggetto a delinquere» (Sez. 1, n. 5561 del 03/10/1997, dep. 1998, Di Marco, Rv. 209223). Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, stimato che, se lo svolgimento di attività lavorativa presso una casa-famiglia che ospita persone non autosufficienti si iscrive in una dimensione solidaristica facilmente riconoscibile 3 ed apprezzabile, non altrettanto può dirsi per la prestazione di assistenza in ambito endofamiliare, segnata dal preesistente legame affettivo e, peraltro, connotata da modalità di svolgimento che rendono oltremodo arduo, se non addirittura impossibile, il vaglio dell'effettiva attitudine risocializzante delle mansioni in concreto svolte. A fronte, poi, delle obiezioni difensive, supportate da pertinenti indicazioni giurisprudenziali, che fanno leva sulla pregressa ammissione alla misura alternativa e sull'assenza di qualsivoglia responsabilità della NO nella successione degli eventi che le ha precluso la protrazione del rapporto con la casa-famiglia che la aveva assunta, occorre replicare che la revoca, nel caso di specie, è stata disposta per ragioni obiettive, che prescindono dal colpevole comportamento della condannata e, comunque, a brevissima distanza di tempo dall'avvio dell'esperienza lavorativa, che non aveva ancora prodotto un apprezzabile effetto risocializzante, la cui dispersione avrebbe dovuto entrare nel bilanciamento degli opposti interessi. Se è vero, poi, che, in astratto, la semilibertà può, in ipotesi, essere disposta anche in presenza di un'attività lavorativa svolta in regime libero- professionale o, addirittura, non retribuita, non è men vero, per converso, che la valutazione rimessa ai giudici di sorveglianza si incentra sull'idoneità dell'occupazione ad assecondare e favorire il graduale reinserimento sociale, condizione che, nel caso in esame, il Tribunale reggino ha escluso con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria. L'ordinanza impugnata si fonda, dunque, su un apparato argomentativo completo ed esente da vizi di ordine razionale, a fronte del quale la ricorrente solleva eccezioni che, frutto di un diverso apprezzamento delle evidenze disponibili, non valgono a comprovare la sussistenza dei dedotti vizi di legittimità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4
P.Q.M.
• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2021.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21113 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 19/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 luglio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha revocato la misura della semilibertà, applicata a RI NO con precedente provvedimento del 25 febbraio 2020. Ha, in proposito, esposto che la NO, condannata alla pena di trenta anni di reclusione perché responsabile dei delitti di uxoricidio e distruzione di cadavere, era stata ammessa alla semilibertà in vista dello svolgimento, con funzione risocializzante, di un'attività lavorativa esterna presso una casa- famiglia, interrotto, poco dopo il suo avvio, dal sopraggiungere dell'emergenza da Covid-19. Ha aggiunto che l'attività lavorativa indicata, in via sostitutiva, dalla condannata, la quale sarebbe assunta dal padre quale badante, si risolve in un escamotage finalizzato a conseguire il beneficio penitenziario, privo di effettivo contenuto rieducativo. 2. RI NO propone, con l'assistenza dell'avv. Albina Nucera, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Addebita al Tribunale di sorveglianza di non avere tenuto conto del lungo percorso di risocializzazione già compiuto nell'arco di diciannove anni di restrizione carceraria e testimoniato dalla fruizione di oltre cinquanta permessi- premio, accompagnata dal pedissequo rispetto delle prescrizioni impartitele. Contesta la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui esclude, disattendendo anche il parere del Procuratore generale, che l'opportunità lavorativa offertale dal padre, anziano e non autosufficiente, e documentata da contratto regolarmente sottoscritto e registrato, possa essere assimilata a quella intrapresa, favorevolmente valutata in chiave rieducativa e venuta meno per causa a lei non imputabile. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito del mutamento delle condizioni che avevano determinato il Tribunale di sorveglianza ad ammettere RI NO alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà, istituto che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante). L'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza), in ordine alla mera possibilità di un graduale reinserimento del condannato nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354. Il relativo giudizio si articola, dunque, attraverso una duplice verifica che attiene, rispettivamente, ai risultati del trattamento penitenziario individualizzato ed alla sussistenza delle condizioni del graduale reinserimento del condannato nella società (Sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622). 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dopo avere positivamente scrutinato i risultati ottenuti dalla condannata grazie al trattamento praticato durante la lunga detenzione conseguita alla commissione di un gravissimo delitto di sangue, ha ritenuto che il suo reinserimento sociale possa essere favorito dallo svolgimento di attività lavorativa presso una casa-famiglia sita in Reggio Calabria, struttura che ospita pazienti anziani e lungodegenti, ma non anche dalla prestazione di assistenza personale in favore del padre. La decisione si pone in linea con un risalente, ma mai superato, indirizzo ermeneutico, evocato dalla stessa ricorrente, secondo cui «In tema di semilibertà, la sussistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale può essere riconosciuta anche quando egli intenda prendersi cura dei propri congiunti, sempre che tale sua attività non rimanga confinata nell'ambito dei valori strettamente familiari, i quali, anche se apprezzati dall'ordinamento, non sono oggettivamente indicativi di un reinserimento sociale, per il quale è richiesto, invece, l'espletamento di un'attività con finalità "altruistiche" o, comunque, idonee a dimostrare il superamento delle pulsioni personali, di solito egoistiche, che hanno determinato il soggetto a delinquere» (Sez. 1, n. 5561 del 03/10/1997, dep. 1998, Di Marco, Rv. 209223). Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, stimato che, se lo svolgimento di attività lavorativa presso una casa-famiglia che ospita persone non autosufficienti si iscrive in una dimensione solidaristica facilmente riconoscibile 3 ed apprezzabile, non altrettanto può dirsi per la prestazione di assistenza in ambito endofamiliare, segnata dal preesistente legame affettivo e, peraltro, connotata da modalità di svolgimento che rendono oltremodo arduo, se non addirittura impossibile, il vaglio dell'effettiva attitudine risocializzante delle mansioni in concreto svolte. A fronte, poi, delle obiezioni difensive, supportate da pertinenti indicazioni giurisprudenziali, che fanno leva sulla pregressa ammissione alla misura alternativa e sull'assenza di qualsivoglia responsabilità della NO nella successione degli eventi che le ha precluso la protrazione del rapporto con la casa-famiglia che la aveva assunta, occorre replicare che la revoca, nel caso di specie, è stata disposta per ragioni obiettive, che prescindono dal colpevole comportamento della condannata e, comunque, a brevissima distanza di tempo dall'avvio dell'esperienza lavorativa, che non aveva ancora prodotto un apprezzabile effetto risocializzante, la cui dispersione avrebbe dovuto entrare nel bilanciamento degli opposti interessi. Se è vero, poi, che, in astratto, la semilibertà può, in ipotesi, essere disposta anche in presenza di un'attività lavorativa svolta in regime libero- professionale o, addirittura, non retribuita, non è men vero, per converso, che la valutazione rimessa ai giudici di sorveglianza si incentra sull'idoneità dell'occupazione ad assecondare e favorire il graduale reinserimento sociale, condizione che, nel caso in esame, il Tribunale reggino ha escluso con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria. L'ordinanza impugnata si fonda, dunque, su un apparato argomentativo completo ed esente da vizi di ordine razionale, a fronte del quale la ricorrente solleva eccezioni che, frutto di un diverso apprezzamento delle evidenze disponibili, non valgono a comprovare la sussistenza dei dedotti vizi di legittimità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4
P.Q.M.
• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2021.