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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile Nella persona del GOP dott. Giuseppina Notonica, in composizione Monocratica ha pronunciato ex artt. 127ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 2618 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
tra nata a [...] lo [...], Cod. Fisc. Parte_1
, n.q. di madre esercente la potestà genitoriale sul minore C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Persona_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Briuccia n. 84, presso lo studio dell'Avv. Rosangela Lupo, Cod. Fisc. PEC: tel/fax 0916785627, C.F._3 Email_1 che la rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente atto, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 02.12.2020 attrice
Contro ( già - società con unico socio soggetta a Controparte_1 Controparte_2 direzione e coordinamento di - con sede legale in Roma, Viale Ombrone n. 2, CP_2 capitale sociale euro 2.600.000.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Roma n. , in persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Iolanda Pinto (C.F.: , giusta procura generale alle liti rilasciata per CodiceFiscale_4 atto del Dott. , notaio in Roma, dell'1.3.2017, rep. 53868, racc. 26971, allegata in Persona_2 ultimo al presente atto (doc. A), la quale chiede, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo p.e.c. o al Email_2 fax recante n. 091/7791218, elettivamente domiciliata a Palermo in Via Dante 58/A, Convenuta
pagina 1 di 5
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni,
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta , così provvede :
- Rigetta la domanda proposta con atto di citazione da , n.q. Parte_1
di madre esercente la potestà genitoriale sul minore , nei Persona_1
confronti di Controparte_1
- Spese compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, la signora , n.q. di madre Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul minore , conveniva nel Persona_1 presente giudizio la società ( già ) , assumendo in Controparte_1 Controparte_2
fatto che il giorno 02.02.2018 ore 13.45 circa, in Palermo, in Via Cartagine, all'altezza della cabina elettrica in disuso con la parte metallica che fuoriuscita sul marciapiede, il CP_2
proprio figlio minore , stava transitando, nei pressi della Persona_1
propria abitazione, quando, a causa della presenza di una rete metallica maltenuta e non segnalata sul marciapiede, inciampava e cadeva rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni personali. Sul luogo dell'incidente interveniva l'autoambulanza del 118 che trasportava il minore al pronto soccorso dell'Ospedale Persona_1
“Cervello”, dove, sottoposto a visita ortopedica gli veniva diagnosticata “FLC al dorso avampiede dx” e gli veniva “suturata la FLC con 2 PDS interni riassorbenti e num 8 PDS esterni pagina 2 di 5 non riassorbibili”, come da documentazione medica che allegava. Ritenendo che il sinistro si era verificato per colpa unica ed esclusiva della Società convenuta per Controparte_3
non avere esercitato la dovuta sorveglianza ed il dovuto controllo del bene di sua proprietà , nella specie la recinzione ove era ubicata la cabina elettrica presentava la rete divelta, chiedeva la sua condanna al risarcimento dei danni per lesioni fisiche subite dal minore
[...]
nella misura determinata in € 7.256,98, oltre gli interessi legali e la Persona_1 svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo per i motivi esposti in narrativa.
La convenuta (già costituendosi in giudizio Controparte_1 Controparte_2 con comparsa di risposta contestava sia l'an ovvero l'accadimento del fatto storico e la riconducibilità dell'evento ad una sua responsabilità , sia il quantum ritenendolo eccessivo e non dovuto. In particolare la convenuta E—Distribuzione escluse che la caduta del minore era da ricondurre allo stato d'uso della rete metallica che recintava la cabina assumendo l'assenza di anomalie o di difetti di manutenzione della rete stessa. Chiedeva , quindi, il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa con acquisizione della prodotta documentazione, a mezzo di prova orale con i testi indicati dalle parti , è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Ciò premesso, la domanda di parte attrice non appare corroborata da elementi di prova persuasivi, che confermino che le lesioni del minore sono state causate dal dedotto stato della rete metallica che recintava una cabina dell' ovvero come sostiene in atto di citazione “a CP_2
causa della presenza di una rete metallica maltenuta e non segnalata sul marciapiede “.
Sin dalla comparsa di costituzione e risposta , la ha contestato la circostanza Controparte_1 osservando in maniera puntuale che “pur a séguito di un'attenta lettura dell'atto di citazione non è dato sapere dove, precisamente, sia avvenuta la caduta”.
A fronte di tali rilievi , la parte attrice, non ha offerto una prova convincente del punto esatto in cui la caduta è avvenuta e, soprattutto, non ha chiarito, rispetto alla documentazione fotografica prodotta dalla convenuta ( cfrr doc.1 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma nr 2 cpc) nella quale risulta riprodotta la cabina dell' con la rete integra , quale sia il CP_2
punto della caduta, quale sia l'irregolarità, quale l'anomalia, che ha determinato la caduta.
pagina 3 di 5 Non contribuisce a fugare l'incertezza la deposizione del teste indicato (cfr. Testimone_1
verbale dell'udienza del 13.7.2022), presente al momento della caduta, la quale , esibita la documentazione fotografica dei luoghi prodotti dalla convenuta ha riferito “ Dalle foto da me visionate e precisamente nella prima foto riconosco i luoghi ma non si intravede il punto esatto in cui è caduto bambino poiché lo stesso è caduto nella parte retrostante del recinto, ovvero nella parte esterna al recinto ove la rete di acciaio era tutta staccata dal muretto e penzolava a terra in uno spiazzale di transito …”.
Ancor di più, non contribuiscono a delineare un quadro di fatto convincente, le discrepanze insorte tra la deposizione della e la deposizione del teste , Testimone_1 Testimone_2
teste indicato da parte convenuta (cfr. verbale dell'udienza del 24 ottobre 2022) il quale diversamente da quanto riferito dalla teste di parte attrice ha dichiarato ”Quando ho eseguito il sopralluogo la rete era integra e non risultava divelta sul marciapiede, l'unica anomalia da me riscontrata erano delle radici dell'albero che fuoriuscivano nella sede del marciapiede adiacente alla recinzione della cabina , sulla pubblica via. ADR: Non mi risulta che tra il 2018 ed il 2019 avesse fatto un intervento di riparazione della rete relativa alla cabina di cui ho Controparte_1
riferito.”
È inoltre, ancora, significativo, che nel referto di Pronto soccorso è indicata una dinamica diversa rispetto a quella dedotta in citazione.
Invero mentre nell'atto di citazione parte attrice assume che il minore ha inciampato “ a causa della presenza di una rete metallica maltenuta e non segnalata sul marciapiede “, nel referto di Pronto Soccorso si legge “ scivolando incastrava il piede all'interno di una zona recintata”.
Sulla stessa dinamica della caduta, dunque, non può dirsi raggiunta alcuna certezza, che avvalori la derivazione causale della caduta dalla presenza di anomalie della rete metallica, bene di proprietà della convenuta.
Ed invero, la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa ed il danno è essenziale anche nella responsabilità oggettiva ex art.2051 cod.civ., che pure semplifica ed agevola l'onere probatorio del danneggiato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ““non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, n. 15761).
pagina 4 di 5 Non essendovi modo di pervenire serenamente ad un giudizio di responsabilità nei riguardi di parte convenuta, si impongono il rigetto delle domande risarcitorie proposte dall'attrice.
Sussistono tuttavia ex art. 92 c.p.c. giuste ragioni per compensare le spese di lite considerato che il sinistro e le lesioni sono state comprovate, mentre le ragioni che hanno condotto al rigetto della domanda si fondano su circostanze contrastanti in punto di dinamica.
Così deciso in Palermo 13 gennaio 2025
Il GOP
dott. Giuseppina Notonica
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile Nella persona del GOP dott. Giuseppina Notonica, in composizione Monocratica ha pronunciato ex artt. 127ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 2618 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
tra nata a [...] lo [...], Cod. Fisc. Parte_1
, n.q. di madre esercente la potestà genitoriale sul minore C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Persona_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Briuccia n. 84, presso lo studio dell'Avv. Rosangela Lupo, Cod. Fisc. PEC: tel/fax 0916785627, C.F._3 Email_1 che la rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente atto, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 02.12.2020 attrice
Contro ( già - società con unico socio soggetta a Controparte_1 Controparte_2 direzione e coordinamento di - con sede legale in Roma, Viale Ombrone n. 2, CP_2 capitale sociale euro 2.600.000.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Roma n. , in persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Iolanda Pinto (C.F.: , giusta procura generale alle liti rilasciata per CodiceFiscale_4 atto del Dott. , notaio in Roma, dell'1.3.2017, rep. 53868, racc. 26971, allegata in Persona_2 ultimo al presente atto (doc. A), la quale chiede, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo p.e.c. o al Email_2 fax recante n. 091/7791218, elettivamente domiciliata a Palermo in Via Dante 58/A, Convenuta
pagina 1 di 5
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni,
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta , così provvede :
- Rigetta la domanda proposta con atto di citazione da , n.q. Parte_1
di madre esercente la potestà genitoriale sul minore , nei Persona_1
confronti di Controparte_1
- Spese compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, la signora , n.q. di madre Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul minore , conveniva nel Persona_1 presente giudizio la società ( già ) , assumendo in Controparte_1 Controparte_2
fatto che il giorno 02.02.2018 ore 13.45 circa, in Palermo, in Via Cartagine, all'altezza della cabina elettrica in disuso con la parte metallica che fuoriuscita sul marciapiede, il CP_2
proprio figlio minore , stava transitando, nei pressi della Persona_1
propria abitazione, quando, a causa della presenza di una rete metallica maltenuta e non segnalata sul marciapiede, inciampava e cadeva rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni personali. Sul luogo dell'incidente interveniva l'autoambulanza del 118 che trasportava il minore al pronto soccorso dell'Ospedale Persona_1
“Cervello”, dove, sottoposto a visita ortopedica gli veniva diagnosticata “FLC al dorso avampiede dx” e gli veniva “suturata la FLC con 2 PDS interni riassorbenti e num 8 PDS esterni pagina 2 di 5 non riassorbibili”, come da documentazione medica che allegava. Ritenendo che il sinistro si era verificato per colpa unica ed esclusiva della Società convenuta per Controparte_3
non avere esercitato la dovuta sorveglianza ed il dovuto controllo del bene di sua proprietà , nella specie la recinzione ove era ubicata la cabina elettrica presentava la rete divelta, chiedeva la sua condanna al risarcimento dei danni per lesioni fisiche subite dal minore
[...]
nella misura determinata in € 7.256,98, oltre gli interessi legali e la Persona_1 svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo per i motivi esposti in narrativa.
La convenuta (già costituendosi in giudizio Controparte_1 Controparte_2 con comparsa di risposta contestava sia l'an ovvero l'accadimento del fatto storico e la riconducibilità dell'evento ad una sua responsabilità , sia il quantum ritenendolo eccessivo e non dovuto. In particolare la convenuta E—Distribuzione escluse che la caduta del minore era da ricondurre allo stato d'uso della rete metallica che recintava la cabina assumendo l'assenza di anomalie o di difetti di manutenzione della rete stessa. Chiedeva , quindi, il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa con acquisizione della prodotta documentazione, a mezzo di prova orale con i testi indicati dalle parti , è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Ciò premesso, la domanda di parte attrice non appare corroborata da elementi di prova persuasivi, che confermino che le lesioni del minore sono state causate dal dedotto stato della rete metallica che recintava una cabina dell' ovvero come sostiene in atto di citazione “a CP_2
causa della presenza di una rete metallica maltenuta e non segnalata sul marciapiede “.
Sin dalla comparsa di costituzione e risposta , la ha contestato la circostanza Controparte_1 osservando in maniera puntuale che “pur a séguito di un'attenta lettura dell'atto di citazione non è dato sapere dove, precisamente, sia avvenuta la caduta”.
A fronte di tali rilievi , la parte attrice, non ha offerto una prova convincente del punto esatto in cui la caduta è avvenuta e, soprattutto, non ha chiarito, rispetto alla documentazione fotografica prodotta dalla convenuta ( cfrr doc.1 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma nr 2 cpc) nella quale risulta riprodotta la cabina dell' con la rete integra , quale sia il CP_2
punto della caduta, quale sia l'irregolarità, quale l'anomalia, che ha determinato la caduta.
pagina 3 di 5 Non contribuisce a fugare l'incertezza la deposizione del teste indicato (cfr. Testimone_1
verbale dell'udienza del 13.7.2022), presente al momento della caduta, la quale , esibita la documentazione fotografica dei luoghi prodotti dalla convenuta ha riferito “ Dalle foto da me visionate e precisamente nella prima foto riconosco i luoghi ma non si intravede il punto esatto in cui è caduto bambino poiché lo stesso è caduto nella parte retrostante del recinto, ovvero nella parte esterna al recinto ove la rete di acciaio era tutta staccata dal muretto e penzolava a terra in uno spiazzale di transito …”.
Ancor di più, non contribuiscono a delineare un quadro di fatto convincente, le discrepanze insorte tra la deposizione della e la deposizione del teste , Testimone_1 Testimone_2
teste indicato da parte convenuta (cfr. verbale dell'udienza del 24 ottobre 2022) il quale diversamente da quanto riferito dalla teste di parte attrice ha dichiarato ”Quando ho eseguito il sopralluogo la rete era integra e non risultava divelta sul marciapiede, l'unica anomalia da me riscontrata erano delle radici dell'albero che fuoriuscivano nella sede del marciapiede adiacente alla recinzione della cabina , sulla pubblica via. ADR: Non mi risulta che tra il 2018 ed il 2019 avesse fatto un intervento di riparazione della rete relativa alla cabina di cui ho Controparte_1
riferito.”
È inoltre, ancora, significativo, che nel referto di Pronto soccorso è indicata una dinamica diversa rispetto a quella dedotta in citazione.
Invero mentre nell'atto di citazione parte attrice assume che il minore ha inciampato “ a causa della presenza di una rete metallica maltenuta e non segnalata sul marciapiede “, nel referto di Pronto Soccorso si legge “ scivolando incastrava il piede all'interno di una zona recintata”.
Sulla stessa dinamica della caduta, dunque, non può dirsi raggiunta alcuna certezza, che avvalori la derivazione causale della caduta dalla presenza di anomalie della rete metallica, bene di proprietà della convenuta.
Ed invero, la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa ed il danno è essenziale anche nella responsabilità oggettiva ex art.2051 cod.civ., che pure semplifica ed agevola l'onere probatorio del danneggiato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ““non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, n. 15761).
pagina 4 di 5 Non essendovi modo di pervenire serenamente ad un giudizio di responsabilità nei riguardi di parte convenuta, si impongono il rigetto delle domande risarcitorie proposte dall'attrice.
Sussistono tuttavia ex art. 92 c.p.c. giuste ragioni per compensare le spese di lite considerato che il sinistro e le lesioni sono state comprovate, mentre le ragioni che hanno condotto al rigetto della domanda si fondano su circostanze contrastanti in punto di dinamica.
Così deciso in Palermo 13 gennaio 2025
Il GOP
dott. Giuseppina Notonica
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