Ordinanza collegiale 15 ottobre 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Melfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 193/24 del 19.04.2024 del Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, emesso su R.G. n. 953/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa GI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- parte ricorrente chiede l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, per la parte relativa alle spese del procedimento monitorio, di cui è stata disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- parte ricorrente non ha depositato in giudizio il titolo di cui chiede l’esecuzione, bensì il decreto ingiuntivo n. 396/2024;
- con ordinanza n. 2908 del 15 ottobre 2025 è stato assegnato termine a parte ricorrente per depositare il decreto ingiuntivo oggetto di ottemperanza, fornendo altresì prova dell’avvenuta notificazione di tale titolo all’Amministrazione intimata;
- in data 21 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato il ricorso per ottemperanza relativo al decreto ingiuntivo n. 396/2024 insistendo per l’esecuzione dello stesso, anziché il decreto ingiuntivo n. 193/24 del 19.04.2024 del Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, oggetto di ottemperanza;
- il ricorso è inammissibile, come da avviso reso in udienza, in ragione della discordanza tra il titolo esecutivo indicato in ricorso e quello depositato in giudizio;
- le spese di lite vanno dichiarate irripetibili restando a carico della parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI IO, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI IO |
IL SEGRETARIO