Articolo 8 della Legge 3 gennaio 1951, n. 27
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 febbraio 1951
Art. 8. Arresto e ammenda in rapporto all'entita' del reato, per la vendita di tabacco senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

Il colpevole del reato previsto dall' art. 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 , quando abbia per oggetto tabacco, e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25 mila.
E' punito con l'ammenda da lire 2 mila a lire 5 mila il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, sempreche' abbia per oggetto tabacco.
L'ammenda e' ridotta da un terzo alla meta' quando, nel caso preveduto dal primo capoverso di questo articolo, la quantita' del tabacco non supera i grammi 250, e nel caso del secondo capoverso non supera i grammi 500.
Qualora la quantita' del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi 5 e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi 10, il colpevole e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1951
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