Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg 7904 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 7904 / 2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. DARIO MEZZACAPO e dall'avv. Parte_1
BRUNO FRANCESCO
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: assegno sociale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2023 la ricorrente adiva l'intestato Tribunale per sentir dichiarare il suo diritto a percepire i ratei dell'assegno sociale, a far data dalla domanda CP_ amministrativa, e per l'effetto per condannare l' al pagamento in suo favore delle somme dovute a titolo di arretrati.
68, disoccupata, in situazione di bisogno economico, con reddito personale pari a zero, e reddito coniugale inferiore ad euro 6.000,00. CP_ Si costituiva l' deducendo di aver riesaminato il provvedimento di rigetto della domanda di assegno sociale, motivato dalla presenza di una serie di donazioni del 2016 (donazione di fabbricato
€ 37.850,00; donazione costruzione commerciale € 41.200,00; donazione costruzione commerciale €
43.100,00); che tali donazioni erano tuttavia avvenute a distanza di tempo rispetto alla presentazione della domanda di assegno (avvenuta nel 2022) e che, pertanto, considerato che ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, lo stato di bisogno non deve essere conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e che deve sussistere un nesso di consequenzialità, collocato in un arco temporalmente ravvicinato, tra lo stato di bisogno e la precedente donazione immobiliare, il riesame della domanda aveva portato all'accoglimento della stessa, avvenuto con provvedimento del 31/07/2024. Deduceva inoltre di aver portato in compensazione un debito che la ricorrente aveva nei confronti di , come specificamente indicato CP_1
nella memoria di costituzione, e di aver quindi provveduto a calcolare la somma da liquidare alla ricorrente. Chiedeva quindi dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione della spese di lite.
Rinviata la causa per consentire alla ricorrente di verificare il pagamento del dovuto, disposta la trattazione scritta per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento della prestazione nelle more del giudizio, insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese CP_2
di lite, atteso il provvedimento in autotutela che ha confermato la fondatezza della domanda, avvenuto solo a seguito della proposizione del presente giudizio.
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha riconosciuto il fondamento della domanda come concordemente dedotto dalle parti.
Con riferimento alle spese di lite, va osservato che il provvedimento con cui l' , a seguito CP_1
di riesame della domanda, ha annullato in autotutela il precedente provvedimento di diniego è datato
7.8.2024, e, dunque, è successivo alla notifica del ricorso (avvenuta il 24.8.2023), e che, del pari, la liquidazione della prestazione è avvenuta solo a seguito di detto provvedimento e precedentemente all'udienza fissata allo scopo.
Le spese di lite pertanto seguono la soccombenza dell' e sono liquidate nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa, nonché della attività processuale espletata in concreto.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 24/01/2025 . Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo