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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15798 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 63574/2022
VERBALE DI CAUSA
II giorno 11 del mese di novembre 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Paola Ragozzo,
Sono presenti le parti personalmente o mediante procura speciale, e segnatamente, per la parte opponente, il Sig. , assistito da se medesimo, nonché dagli Parte_1
avvocati Claudia CORSI e Fabio PULSONI;
per la parte opposta l'avvocato Chiara Riveruzzi, in sostituzione dell'avvocato Simone
PETRUCCI,
ciascuno munito di procura speciale a rinunziare e transigere nell'odierna controversia.
E' presente altresì ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Le parti dichiarano reciprocamente di rinunziare agli atti del presente giudizio e definiscono e transigono la lite in corso alle seguenti condizioni, di cui si danno reciprocamente atto di pienamente concordare:
La parte opponente Avv. offre, al solo ed esclusivo fine conciliativo, Parte_1
la somma complessiva di € 8.5000,00, come da proposta conciliativa del giudice all'udienza del 25 gennaio 2024, mediante assegno circolare UNICREDIT n.
7407062408-05, del 24/09/2025, che il difensore di parte opposta, Avv. Chiara
Riveruzzi, su delega processuale dell'avvocato Simone Petrucci, si rende disponibile ad accettare per conto del a totale e definitivo saldo, Parte_2
stralcio, transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto relativo,
dipendente o, comunque, connesso al credito dedotto nel presente giudizio di opposizione, nonché rinuncia di parte opposta al ricorso monitorio e conseguente decreto n. 13917/2022, del 4/09/2022, emesso nell'ambito della procedura R.G.
49467/2022; in ogni caso rinunciando i contendenti ad ogni azione ed eccezione formulata nel presente giudizio ed in quello monitorio
Le spese correlata all'ingiunzione restano a carico della parte opposta e quelle correlate all'opposizione restano a carico dell'opponente.
La registrazione dell'ingiunzione e del provvedimento che definisce l'opposizione sarà
suddivisa in ragione del 50% tra le parti.
Le parti intendono porre fine alla controversia oggetto del presente giudizio, sicché
dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo,
ragione o motivo.
Le spese di causa e di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti in causa, i cui difensori, muniti all'uopo di idonea procura speciale, rinunciano ad avvalersi nei confronti delle reciproche controparti del vincolo di solidarietà istituito dall'art. 68
della legge professionale forense.
Il Giudice da atto delle dichiarazioni rese dalle parti e all'esito emana il provvedimento che segue:
Pag. 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63574/2022
promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso da se Parte_1 C.F._1
medesimo, PEC nonché dall'Avv. Fabio Email_1
Pulsoni, PEC , giusta delega in calce al presente Email_2
atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
contro
C.F. , con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
Roma, via Isonzo, 9, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di
Pag. 3 di 6 costituzione e risposta, dall'Avv. Simone Petrucci, PEC
Email_3
OPPOSTA
Oggetto: Mediazione (opposizione a d. i. n. 13917/2022, emesso dal Tribunale di
Roma in data 4/08/2022, nella procedura R.G. 49467/2022).
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. proponeva Parte_1
opposizione avverso il d. n. 13917, emesso dal Tribunale di Roma in data 4/8/2022,
nella procedura R.G.49467/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma € 12.200,00, a titolo di provvigione, oltre Parte_2
interessi come da domanda, oltre spese di procedura, eccependo la non debenza della somma così come richiesta e chiedendo la revoca del d.i.
Si costituiva in giudizio deducendo e producendo Parte_2
documentazione a riguardo circa la sottoscrizione da parte dell'Avv. Parte_1
di un accordo che prevedeva il pagamento in favore dell'intermediario Parte_2
di una provvigione del 2% sul prezzo di acquisto dell'immobile Via Bruno
[...]
Bruni 40 int.6 piano T-1; l'avvenuta stipula a favore dell'Avv. Parte_1
insieme alla moglie con atto del 1 aprile 2022 a mezzo Notaio Persona_2
di Roma dell'immobile innanzi indicato, al prezzo di € 520.000,00; insisteva pertanto nel diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. e dunque nella pretesa monitoria.
Con ordinanza del 25/01/2024, veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis
Pag. 4 di 6 c.p.c., alla quale le parti hanno dichiarato di aderire come da dichiarazione rese a verbale.
Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
La Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Si deve ritenere che tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
La conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite.
Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Revoca il d.i. n. 13917/2022, emesso in data 4/08/2022 nella procedura R.G.
49467/2022.
- Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 63574/2022
VERBALE DI CAUSA
II giorno 11 del mese di novembre 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Paola Ragozzo,
Sono presenti le parti personalmente o mediante procura speciale, e segnatamente, per la parte opponente, il Sig. , assistito da se medesimo, nonché dagli Parte_1
avvocati Claudia CORSI e Fabio PULSONI;
per la parte opposta l'avvocato Chiara Riveruzzi, in sostituzione dell'avvocato Simone
PETRUCCI,
ciascuno munito di procura speciale a rinunziare e transigere nell'odierna controversia.
E' presente altresì ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Le parti dichiarano reciprocamente di rinunziare agli atti del presente giudizio e definiscono e transigono la lite in corso alle seguenti condizioni, di cui si danno reciprocamente atto di pienamente concordare:
La parte opponente Avv. offre, al solo ed esclusivo fine conciliativo, Parte_1
la somma complessiva di € 8.5000,00, come da proposta conciliativa del giudice all'udienza del 25 gennaio 2024, mediante assegno circolare UNICREDIT n.
7407062408-05, del 24/09/2025, che il difensore di parte opposta, Avv. Chiara
Riveruzzi, su delega processuale dell'avvocato Simone Petrucci, si rende disponibile ad accettare per conto del a totale e definitivo saldo, Parte_2
stralcio, transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto relativo,
dipendente o, comunque, connesso al credito dedotto nel presente giudizio di opposizione, nonché rinuncia di parte opposta al ricorso monitorio e conseguente decreto n. 13917/2022, del 4/09/2022, emesso nell'ambito della procedura R.G.
49467/2022; in ogni caso rinunciando i contendenti ad ogni azione ed eccezione formulata nel presente giudizio ed in quello monitorio
Le spese correlata all'ingiunzione restano a carico della parte opposta e quelle correlate all'opposizione restano a carico dell'opponente.
La registrazione dell'ingiunzione e del provvedimento che definisce l'opposizione sarà
suddivisa in ragione del 50% tra le parti.
Le parti intendono porre fine alla controversia oggetto del presente giudizio, sicché
dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo,
ragione o motivo.
Le spese di causa e di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti in causa, i cui difensori, muniti all'uopo di idonea procura speciale, rinunciano ad avvalersi nei confronti delle reciproche controparti del vincolo di solidarietà istituito dall'art. 68
della legge professionale forense.
Il Giudice da atto delle dichiarazioni rese dalle parti e all'esito emana il provvedimento che segue:
Pag. 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63574/2022
promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso da se Parte_1 C.F._1
medesimo, PEC nonché dall'Avv. Fabio Email_1
Pulsoni, PEC , giusta delega in calce al presente Email_2
atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
contro
C.F. , con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
Roma, via Isonzo, 9, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di
Pag. 3 di 6 costituzione e risposta, dall'Avv. Simone Petrucci, PEC
Email_3
OPPOSTA
Oggetto: Mediazione (opposizione a d. i. n. 13917/2022, emesso dal Tribunale di
Roma in data 4/08/2022, nella procedura R.G. 49467/2022).
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. proponeva Parte_1
opposizione avverso il d. n. 13917, emesso dal Tribunale di Roma in data 4/8/2022,
nella procedura R.G.49467/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma € 12.200,00, a titolo di provvigione, oltre Parte_2
interessi come da domanda, oltre spese di procedura, eccependo la non debenza della somma così come richiesta e chiedendo la revoca del d.i.
Si costituiva in giudizio deducendo e producendo Parte_2
documentazione a riguardo circa la sottoscrizione da parte dell'Avv. Parte_1
di un accordo che prevedeva il pagamento in favore dell'intermediario Parte_2
di una provvigione del 2% sul prezzo di acquisto dell'immobile Via Bruno
[...]
Bruni 40 int.6 piano T-1; l'avvenuta stipula a favore dell'Avv. Parte_1
insieme alla moglie con atto del 1 aprile 2022 a mezzo Notaio Persona_2
di Roma dell'immobile innanzi indicato, al prezzo di € 520.000,00; insisteva pertanto nel diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. e dunque nella pretesa monitoria.
Con ordinanza del 25/01/2024, veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis
Pag. 4 di 6 c.p.c., alla quale le parti hanno dichiarato di aderire come da dichiarazione rese a verbale.
Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
La Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Si deve ritenere che tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
La conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite.
Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Revoca il d.i. n. 13917/2022, emesso in data 4/08/2022 nella procedura R.G.
49467/2022.
- Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
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