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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/11/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4623/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. HE MA ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30/06/2025, assunto in decisione in data 12/11/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24/09/1983, entrambi con l'Avvocato GILARDETTI CLAUDIO ed elettivamente domiciliati lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/11/2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di SE SA NN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
e contestualmente Voglia OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione relative a: AFFIDO E MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI:
1. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Via Cadore n. 74 a SE SA
NN anche ai fini della residenza anagrafica.
2. e dovranno ricevere da ambedue i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenere Per_1 Per_2 con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3. I genitori, continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4. Il padre potrà stare con i figli ogni qualvolta lo desideri, previo tempestivo accordo con la madre. In ogni caso i figli staranno con il padre, a fine settimana alternati, dalle 18.00 del venerdì quando il padre li preleverà dall'abitazione materna fino alle ore 19.00 della domenica, quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Inoltre il padre starà con i bambini nel pomeriggio del martedì o di altro giorno infrasettimanale preventivamente concordato tra le parti dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00. Il padre si impegna ad accompagnare ogni mattina i bambini a scuola, fatti salvi diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori in funzione dei propri impegni di lavoro e delle esigenze dei minori.
5. Ciascun genitore, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, si occuperà di prendere i figli da scuola e di accompagnarli all'attività sportiva o a qualsiasi altra attività riguardante la vita del minore (feste di compleanno, visite mediche programmate, e altre attività ludico/ ricreative);
6. Per quanto concerne le Vacanze di Natale: i minori alterneranno di anno in anno con ciascun genitore la Vigilia di Natale sino alla mattina del 25 dicembre e il giorno di Natale sino alla mattina del 26 dicembre.
Con lo stesso criterio di cui sopra, un genitore terrà con sé i figli il 31 dicembre ed il 1Gennaio mentre l'altro li terrà con sé il 5 ed il 6 Gennaio in occasione delle festività dell'Epifania. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori.
7. Sempre sulla base del criterio dell'alternanza di anno in anno, i minori trascorreranno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con un genitore, così come alternate saranno le festività minori, salvo diverso accordo tra i genitori.
8. Per quanto attiene alle vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre e due settimane con la madre. A tal fine i coniugi si obbligano a concordare il periodo prescelto entro il 31 Maggio di ciascun anno.
9. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento dei figli minori la Pt_2 Pt_1 complessiva somma mensile di Euro 550,00 (euro duecentosettantacinque/ 00 per ciascun figlio) da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla IG . Detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Quanto alle Pt_1 detrazioni relative ai figli a carico, sempre su espresso accordo tra i coniugi, ne beneficeranno ciascuno al
50%;
10. I coniugi di comune accordo precisano che i bambini continueranno a frequentare l'Istituto Cattolico
Paritario “SAta Caterina da Siena” a SE SA NN. da settembre pv frequenterà la quarta Per_1 elementare, mentre inizierà la scuola primaria. I genitori concordano che la spesa per la mensa Per_2 scolastica ed il dopo scuola di entrambi i figli sia esclusa dal contributo al mantenimento di cui sopra e che venga pertanto ripartita tra loro al 50%;
11. L'assegno unico universale ai sensi del d. lgs. n. 230/2021, continuerà ad essere percepito al 100% dalla Sig.ra in qualità di genitore collocatario prevalente;
Parte_1
12. Tutte le spese straordinarie per i minori saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%, e saranno individuate secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 Maggio 2018 e quindi:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo:
Spese mediche: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e Integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc. ) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); d) tickets sanitari;
spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione: e) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
f) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno; h) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori);
Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo:
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate ed in via esemplificativa ma non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche: l) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
m) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
n) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
o) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese: p) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
q) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
r) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
s) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
t) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
u) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, v) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
- Avuto riguardo alle spese straordinarie per le quali si intenda chiedere il rimborso o il contributo, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovranno essere provate a mezzo di idonea documentazione.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare la propria richiesta scritta anche a mezzo posta elettronica, sms, messaggio whatsapp, con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario, in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. In caso contrario con il mantenimento del versamento per il mese successivo. In caso di spese superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione
– i relativi costi per la quota di sua spettanza.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie per le quali è necessario il consenso dell'altro genitore, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata a controparte in forma scritta in modo che sia ricevuta dal destinatario almeno quindici giorni prima - salvo urgenze – del momento in cui dovrà essere compiuta l'attività da cui deriva la spesa. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare e motivare il proprio eventuale dissenso;
in mancanza la spesa s'intenderà approvata. Nel medesimo termine, qualora lo ritenga opportuno, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
13. Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto dei figli e e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a Per_1 Per_2 concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:
14. La casa coniugale, sita a SE SA NN in Via Cadore n. 74, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di SE SA NN al foglio n. 5, mappale 91 sub.
1 - cat. A/3 e annessa porzione di area pertinenziale adibita a orto e cortile, distinta al Catasto Terreni del Comune di SE SA NN al foglio 5 – mappale 211, in comproprietà tra i coniugi per la quota di 1⁄2 ciascuno, verrà assegnata comprensiva di arredi e pertinenze alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi con i figli Parte_1
e . Per_1 Per_2 15. Ciascuno dei coniugi si impegna a continuare a corrispondere per la quota di 50% ciascuno, le residue rate di mutuo bancario n. 08/44686398, erogato da , per l'acquisto dell'immobile Controparte_1 coniugale, fino alla naturale scadenza prevista al 01/07/2035 o, comunque, fino a totale estinzione del medesimo.
16. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e di non avere allo stato nulla da pretendere l'uno dall'altra.
17. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme al contenuto del presente ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 24.02.2011 Parte_1 Parte_2
a SE SA NN (MI);
- Dall'unione sono nati i figli (05.09.2016) e (13.10.2019). Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 12.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 30/06/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a SE SA NN (MI) in data 24.02.2011 (Atto
[...]
n. 5, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SE SA NN (MI)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SE SA NN (MI), affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE MA NC
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. HE MA ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30/06/2025, assunto in decisione in data 12/11/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24/09/1983, entrambi con l'Avvocato GILARDETTI CLAUDIO ed elettivamente domiciliati lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/11/2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di SE SA NN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
e contestualmente Voglia OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione relative a: AFFIDO E MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI:
1. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Via Cadore n. 74 a SE SA
NN anche ai fini della residenza anagrafica.
2. e dovranno ricevere da ambedue i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenere Per_1 Per_2 con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3. I genitori, continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4. Il padre potrà stare con i figli ogni qualvolta lo desideri, previo tempestivo accordo con la madre. In ogni caso i figli staranno con il padre, a fine settimana alternati, dalle 18.00 del venerdì quando il padre li preleverà dall'abitazione materna fino alle ore 19.00 della domenica, quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Inoltre il padre starà con i bambini nel pomeriggio del martedì o di altro giorno infrasettimanale preventivamente concordato tra le parti dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00. Il padre si impegna ad accompagnare ogni mattina i bambini a scuola, fatti salvi diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori in funzione dei propri impegni di lavoro e delle esigenze dei minori.
5. Ciascun genitore, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, si occuperà di prendere i figli da scuola e di accompagnarli all'attività sportiva o a qualsiasi altra attività riguardante la vita del minore (feste di compleanno, visite mediche programmate, e altre attività ludico/ ricreative);
6. Per quanto concerne le Vacanze di Natale: i minori alterneranno di anno in anno con ciascun genitore la Vigilia di Natale sino alla mattina del 25 dicembre e il giorno di Natale sino alla mattina del 26 dicembre.
Con lo stesso criterio di cui sopra, un genitore terrà con sé i figli il 31 dicembre ed il 1Gennaio mentre l'altro li terrà con sé il 5 ed il 6 Gennaio in occasione delle festività dell'Epifania. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori.
7. Sempre sulla base del criterio dell'alternanza di anno in anno, i minori trascorreranno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con un genitore, così come alternate saranno le festività minori, salvo diverso accordo tra i genitori.
8. Per quanto attiene alle vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre e due settimane con la madre. A tal fine i coniugi si obbligano a concordare il periodo prescelto entro il 31 Maggio di ciascun anno.
9. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento dei figli minori la Pt_2 Pt_1 complessiva somma mensile di Euro 550,00 (euro duecentosettantacinque/ 00 per ciascun figlio) da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla IG . Detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Quanto alle Pt_1 detrazioni relative ai figli a carico, sempre su espresso accordo tra i coniugi, ne beneficeranno ciascuno al
50%;
10. I coniugi di comune accordo precisano che i bambini continueranno a frequentare l'Istituto Cattolico
Paritario “SAta Caterina da Siena” a SE SA NN. da settembre pv frequenterà la quarta Per_1 elementare, mentre inizierà la scuola primaria. I genitori concordano che la spesa per la mensa Per_2 scolastica ed il dopo scuola di entrambi i figli sia esclusa dal contributo al mantenimento di cui sopra e che venga pertanto ripartita tra loro al 50%;
11. L'assegno unico universale ai sensi del d. lgs. n. 230/2021, continuerà ad essere percepito al 100% dalla Sig.ra in qualità di genitore collocatario prevalente;
Parte_1
12. Tutte le spese straordinarie per i minori saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%, e saranno individuate secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 Maggio 2018 e quindi:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo:
Spese mediche: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e Integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc. ) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); d) tickets sanitari;
spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione: e) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
f) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno; h) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori);
Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo:
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate ed in via esemplificativa ma non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche: l) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
m) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
n) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
o) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese: p) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
q) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
r) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
s) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
t) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
u) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, v) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
- Avuto riguardo alle spese straordinarie per le quali si intenda chiedere il rimborso o il contributo, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovranno essere provate a mezzo di idonea documentazione.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare la propria richiesta scritta anche a mezzo posta elettronica, sms, messaggio whatsapp, con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario, in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. In caso contrario con il mantenimento del versamento per il mese successivo. In caso di spese superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione
– i relativi costi per la quota di sua spettanza.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie per le quali è necessario il consenso dell'altro genitore, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata a controparte in forma scritta in modo che sia ricevuta dal destinatario almeno quindici giorni prima - salvo urgenze – del momento in cui dovrà essere compiuta l'attività da cui deriva la spesa. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare e motivare il proprio eventuale dissenso;
in mancanza la spesa s'intenderà approvata. Nel medesimo termine, qualora lo ritenga opportuno, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
13. Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto dei figli e e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a Per_1 Per_2 concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:
14. La casa coniugale, sita a SE SA NN in Via Cadore n. 74, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di SE SA NN al foglio n. 5, mappale 91 sub.
1 - cat. A/3 e annessa porzione di area pertinenziale adibita a orto e cortile, distinta al Catasto Terreni del Comune di SE SA NN al foglio 5 – mappale 211, in comproprietà tra i coniugi per la quota di 1⁄2 ciascuno, verrà assegnata comprensiva di arredi e pertinenze alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi con i figli Parte_1
e . Per_1 Per_2 15. Ciascuno dei coniugi si impegna a continuare a corrispondere per la quota di 50% ciascuno, le residue rate di mutuo bancario n. 08/44686398, erogato da , per l'acquisto dell'immobile Controparte_1 coniugale, fino alla naturale scadenza prevista al 01/07/2035 o, comunque, fino a totale estinzione del medesimo.
16. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e di non avere allo stato nulla da pretendere l'uno dall'altra.
17. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme al contenuto del presente ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 24.02.2011 Parte_1 Parte_2
a SE SA NN (MI);
- Dall'unione sono nati i figli (05.09.2016) e (13.10.2019). Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 12.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 30/06/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a SE SA NN (MI) in data 24.02.2011 (Atto
[...]
n. 5, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SE SA NN (MI)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SE SA NN (MI), affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE MA NC