Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Rel.
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1813/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PRAMPOLINI GABRIELE, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRAMPOLINI CP_2 C.F._2
GABRIELE, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 24/04/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 10/07/2024 sentenza di separazione consensuale n. 411/2024, pubblicata in data 13/08/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“I) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà
opportuno, con obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione della stessa, a mezzo di lettera raccomandata A/R.
pagina 2 di 9 II) La casa coniugale, sita in Carpi (MO), Via Abram Lincoln, 12 - Interno 6, di cui i coniugi sono comproprietari, viene assegnata in godimento alla SI.ra con i CP_2
mobili e gli arredi ivi esistenti
III) Parte_1
III.1) La figlia minore, , di anni 15, fino al raggiungimento della maggiore Persona_1
età, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione coniugale, in Carpi (MO), Via Abram Lincoln, 12 -
Interno 6, ove vivrà unitamente al fratell , già maggiorenne. Per_2
III.2) I genitori condivideranno in uguale misura la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e saranno, pertanto, corresponsabili dell'andamento scolastico, dell'educazione,
della salute, della cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata.
Ciascun genitore, quando avrà con sé la figli , eserciterà separatamente ed in via Per_1
esclusiva la potestà sulla stessa in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, obbligandosi, comunque, a far rispettare alla figlia gli impegni scolastici,
sportivi ed educativi assunti.
III.3) I coniugi, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, convengono che la figlia minore trascorrerà con il padre tre mezze giornate nel corso della settimana, senza pernottamento. Ciò, in ogni caso, nel pieno rispetto delle eSIenze sociali e scolastiche della minore.
III.4) Oltre al periodo di collocazione ordinaria, come su esposto, i genitori concordano che la figli trascorrerà, inoltre, con il padre Per_1
- un ulteriore periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
pagina 3 di 9 - sette giorni, anche non consecutivi, nel corso delle vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Pasqua con un genitore e l'altro.
In tali occasioni, il padre prenderà in consegna la minore, concordando tempistiche e modalità, sempre nel rispetto dei reciproci impegni ed orari di lavoro dei genitori e delle eSIenze della bambina.
Le solennità civili e religiose che cadono di domenica non entreranno nel computo dell'alternanza.
III.5) I genitori avranno l'obbligo reciproco di comunicare preventivamente il luogo in cui trascorreranno le vacanze con la figlia, indicando il proprio recapito, anche telefonico. I
genitori dovranno, inoltre, informare di eventuali spostamenti in altre località, quando avranno con sé la minore.
III.6) I genitori si autorizzano, sin d'ora, al rilascio del passaporto e del documento valido per l'espatrio anche per la minore.
IV) – CONCORSO NEL MANTENIMENTO DEI FIGLI
IV.1) Le spese ordinarie, compresi i costi per il vestiario ed alimentari, vengono assunte direttamente da ciascun genitore.
IV.2) Il padre SI contribuirà al mantenimento dei figl , CP_1 Per_2 Per_1
versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 500,00 (in ragione di
€ 250,00 per ciascun figlio), aggiornabile annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria comunicati dall'ISTAT.
IV.3) I coniugi sosterranno al 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Modena, le spese mediche, mutuabili e non, e le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli;
ugualmente le spese scolastiche, parascolastiche e pagina 4 di 9 sportive, preventivamente concordate, sostenute per entrambi i figli, verranno suddivise fra i coniugi stessi al 50%, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte del coniuge che le ha materialmente sostenute.
A tal fine ed in via indicativa, si riporta, di seguito, elenco delle spese straordinarie:
a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio Sanitario
Nazionale;
d) Tickets sanitari.
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) Cure non convenzionali;
e) Farmaci particolari.
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa.
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 5 di 9 a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso la sede universitaria.
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze.
Per eventuali altre spese relative ad attività ricreative e culturali dei figli, le parti, una volta concordata preventivamente l'opportunità di tali esborsi, vi provvederanno in egual misura.
Gli importi dovuti relativamente alle Spese Straordinarie dovranno essere versati entro la fine del mese successivo, al genitore che ha sostenuto le spese, previa esibizione della documentazione giustificativa degli esborsi sostenuti. La suddetta documentazione dovrà
essere consegnata (anche via e-mail) entro 15 giorni dalla fine del mese. Ogni genitore dovrà corrispondere quanto dovuto all'altro, senza compensazioni.
IV.3) I coniugi concordano che l'Assegno famigliare Unico FIGLI - INPS venga attribuito interamente al padre SI , odierno percettore. CP_1
V) – CONIUGI. Condizione economica e rapporti patrimoniali.
pagina 6 di 9 V.1) Il SI. svolge la professione di autista e percepisce uno stipendio CP_1
mensile netto pari ad € 1.500,00; la moglie SI.ra è assunta come badante e CP_2
percepisce uno stipendio mensile netto pari ad € 650,00.
V.2) La casa coniugale, sita in Carpi (MO), Via Abram Lincoln, 12 - Interno 6, di cui i coniugi sono comproprietari, viene assegnata in uso e godimento esclusivo alla SI.ra
(con i mobili e gli arredi ivi esistenti), fino al raggiungimento dell'indipendenza CP_2
economica di entrambi i figli con la stessa conviventi.
V.3) Relativamente agli oneri gravanti su detta unità immobiliare, i coniugi convengono come segue:
- le spese relative alle utenze saranno a carico della SI.ra occupante e CP_2
utilizzatrice dell'immobile;
- gli oneri condominiali saranno sopportati al 50% da entrambi i coniugi;
- le spese afferenti il contratto di mutuo, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo e con scadenza 28/07/2036 (con una rata mensile ad oggi pari ad € 400,00), saranno sostenuti interamente dal SI . CP_1
V.4) I coniugi rimarranno esclusivi proprietari delle somme e dei beni a ciascuno intestati.
V.5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, né di avanzare, reciproche richieste e/o pretese di natura economica e/o di mantenimento tra loro”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle pagina 7 di 9 posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in EBOLI (SA) il 05/02/2005 fra nato a [...] il [...] e nata a CP_1 CP_2
MOLDOVA il 07/01/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EBOLI (SA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2005 - Atto n.
4 - Parte II Serie C.
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 8 di 9 Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 11/02/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9