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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/09/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2812/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento promosso su ricorso congiunto depositato in data 22.07.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] C.F. C.F._1 residente a [...] e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] C.F. C.F._2 residente a [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Emiliozzi del Foro di Macerata e domiciliati presso il suo studio in Tolentino (MC), viale XXX Giugno n.
3. I coniugi hanno contratto matrimonio con rio civile a Las Vegas (Stati Uniti d'America) il 03.10.2019 – trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio Anno 2025, Numero 66, Parte II, Serie C, Ufficio 1. Dall'unione coniugale non sono nati figli.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e chiedono contestualmente, verificatasi la condizione di cui all'art. 473 bis 49, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, confermando le condizioni della separazione, che di seguito si riportano:
“1) -i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
pagina 1 di 3 2) -entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento l'uno per l'altro, dichiarandosi economicamente autosufficienti e si danno atto che ogni questione di carattere economico e patrimoniale è stata definita tra le parti e che gli stessi non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e per alcuna ragione;
3)-la casa coniugale sita in Porto Sant'Elpidio (FM), Via Liguria n. 26, rimarrà in uso esclusivo al proprietario con rinuncia della Sig.ra ad ogni diritto ed Parte_1 Parte_2 azione sulla stessa, avendo le parti già definito e transatto tale questione”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno proceduto al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rio civile a Las Vegas (Stati Uniti d'America) Parte_2 il 03.10.2019 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio Anno 2025, Numero 66, Parte II, Serie C, Ufficio 1);
2) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio perché provveda alle pagina 2 di 3 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
4) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Giorgia Cecchini;
5) SPESE al definitivo. Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 05.09.2025 Il Giudice Relatore. Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento promosso su ricorso congiunto depositato in data 22.07.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] C.F. C.F._1 residente a [...] e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] C.F. C.F._2 residente a [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Emiliozzi del Foro di Macerata e domiciliati presso il suo studio in Tolentino (MC), viale XXX Giugno n.
3. I coniugi hanno contratto matrimonio con rio civile a Las Vegas (Stati Uniti d'America) il 03.10.2019 – trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio Anno 2025, Numero 66, Parte II, Serie C, Ufficio 1. Dall'unione coniugale non sono nati figli.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e chiedono contestualmente, verificatasi la condizione di cui all'art. 473 bis 49, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, confermando le condizioni della separazione, che di seguito si riportano:
“1) -i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
pagina 1 di 3 2) -entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento l'uno per l'altro, dichiarandosi economicamente autosufficienti e si danno atto che ogni questione di carattere economico e patrimoniale è stata definita tra le parti e che gli stessi non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e per alcuna ragione;
3)-la casa coniugale sita in Porto Sant'Elpidio (FM), Via Liguria n. 26, rimarrà in uso esclusivo al proprietario con rinuncia della Sig.ra ad ogni diritto ed Parte_1 Parte_2 azione sulla stessa, avendo le parti già definito e transatto tale questione”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno proceduto al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rio civile a Las Vegas (Stati Uniti d'America) Parte_2 il 03.10.2019 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio Anno 2025, Numero 66, Parte II, Serie C, Ufficio 1);
2) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio perché provveda alle pagina 2 di 3 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
4) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Giorgia Cecchini;
5) SPESE al definitivo. Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 05.09.2025 Il Giudice Relatore. Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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