CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 2.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3218/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3045/2024 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 7.6.2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Paola Buono Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 CP_2
, difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Napoli
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento del beneficio della carta docente per l'anno scolastico 2022/23 e compensava le spese di lite alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.29961 del 27.10.2023 intervenuta in corso di causa
(testualmente “in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della
Corte di Cassazione”).
Parte appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese chiedendo l'applicazione del principio della soccombenza e rilevando che già prima della pronuncia della S.C. citata dal Tribunale vi era stato un consolidato orientamento costituito da numerose sentenze di accoglimento da parte dei Tribunali, del Consiglio di Stato e la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 18.5.22.
Il si è costituito avversando il gravame e richiamando CP_1 stralci di motivazione di sentenze di questa Corte emesse sulla questione oggetto di gravame.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed Per_1 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del
30.10.2025), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello, come già statuito da questa Corte in analoghe controversie (cfr. di recente sentenza n.153/2025 ed altre, anche allegate dal ), va rigettato. CP_1
pag. 2/6 In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal
10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.
132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma
2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza,
è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo
2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che
“contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la
pag. 3/6 stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.
77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed pag. 4/6 eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
4696 del 18/02/2019).
Va rilevato che alla data di deposito del ricorso di primo grado
(29 giugno 2023) il contesto giurisprudenziale non era ancora del tutto completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale, dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E..
La S.C. infatti, nella citata sentenza del 27 ottobre 2023 ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato).
La fattispecie ha attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo (ormai consolidatosi v. sent. C. Cass. n. 2478/2024 pubbl. il 11/06/2024) che, pertanto, in primo grado rientrava nella previsione di compensazione delineata dal vigente art. 92 c.p.c..
Il carattere di novità della questione ed il consolidamento dell'assetto giurisprudenziale intervenuto nel corso del giudizio di primo grado rendevano, pertanto, legittima la determinazione del Tribunale di procedere alla censurata compensazione.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014, attesa la non complessità della questione trattata in sede di pag. 5/6 gravame e considerato il valore della causa limitato alla sola questione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 247,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis D.P.R. n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 2.10.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 2.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3218/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3045/2024 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 7.6.2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Paola Buono Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 CP_2
, difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Napoli
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento del beneficio della carta docente per l'anno scolastico 2022/23 e compensava le spese di lite alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.29961 del 27.10.2023 intervenuta in corso di causa
(testualmente “in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della
Corte di Cassazione”).
Parte appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese chiedendo l'applicazione del principio della soccombenza e rilevando che già prima della pronuncia della S.C. citata dal Tribunale vi era stato un consolidato orientamento costituito da numerose sentenze di accoglimento da parte dei Tribunali, del Consiglio di Stato e la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 18.5.22.
Il si è costituito avversando il gravame e richiamando CP_1 stralci di motivazione di sentenze di questa Corte emesse sulla questione oggetto di gravame.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed Per_1 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del
30.10.2025), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello, come già statuito da questa Corte in analoghe controversie (cfr. di recente sentenza n.153/2025 ed altre, anche allegate dal ), va rigettato. CP_1
pag. 2/6 In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal
10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.
132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma
2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza,
è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo
2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che
“contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la
pag. 3/6 stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.
77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed pag. 4/6 eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
4696 del 18/02/2019).
Va rilevato che alla data di deposito del ricorso di primo grado
(29 giugno 2023) il contesto giurisprudenziale non era ancora del tutto completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale, dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E..
La S.C. infatti, nella citata sentenza del 27 ottobre 2023 ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato).
La fattispecie ha attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo (ormai consolidatosi v. sent. C. Cass. n. 2478/2024 pubbl. il 11/06/2024) che, pertanto, in primo grado rientrava nella previsione di compensazione delineata dal vigente art. 92 c.p.c..
Il carattere di novità della questione ed il consolidamento dell'assetto giurisprudenziale intervenuto nel corso del giudizio di primo grado rendevano, pertanto, legittima la determinazione del Tribunale di procedere alla censurata compensazione.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014, attesa la non complessità della questione trattata in sede di pag. 5/6 gravame e considerato il valore della causa limitato alla sola questione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 247,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis D.P.R. n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 2.10.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 6/6