Art. 4.
Gli articoli 2 e 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835 , sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2. (Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni).
- In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, e' istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'.
Art. 5. (Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni). - Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui e' ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che e' indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.
La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.
Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che gia' esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.
Gli articoli 2 e 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835 , sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2. (Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni).
- In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, e' istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'.
Art. 5. (Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni). - Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui e' ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che e' indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.
La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.
Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che gia' esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.