Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/04/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 3343/2024 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
TRA Parte 1 (C.F.: C.F. 1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Rione Sirignano n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Enzo
Napolano (PEC: Email 1 e Marco Fuso
Email 2 che la rappresentano (PEC: e difendono giusta procura in atti,
OPPONENTE
E
(C.F.: P.IVA 1 ), in persona del legale 1) Controparte 1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA), alla Via Donizetti n. 4, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Marciano (PEC: Email 3 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
2) Controparte_2 (C.F.: P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, alla
Via Giulio Uberti n. 12, presso lo studio dell'Avv. Roberto Guida (PEC:
' che la rappresenta e difende giusta Email 4
procura in atti,
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.04.2024 [...] Parte 1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord il
Controparte_1 e 1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120230115358941000 di € 34.005,88 notificatale in data 14.02.2024
e relativa al ruolo n. 2023/013729dall Controparte_2
reso esecutivo in data 08.09.2023 emesso dal Controparte_1
e da questi consegnato all Controparte_2 in data
25.10.2023, ad oggetto una sanzione amministrativa derivante da
inottemperanza ad ordine di demolizione in materia edilizia, applicata con ordinanza dirigenziale di irrogazione di sanzione pecuniaria protocollo n.
34416 del 13.11.2019 e notificata il giorno stesso. Parte 1 avanzavaAvverso la già menzionata ordinanza,
ricorso innanzi al TAR Campania - Napoli R.G. n. 614/2020, deciso con sentenza n. 5665/2023, pubblicata il 17.10.2023, che annullava il
Controparte 1 n. 34416 del provvedimento sanzionatorio del
13.11.2019.
in data Ciò nonostante, ugualmente il Controparte 1
25.10.2023, consegnava all il ruolo di cui Controparte_2
alla cartella di pagamento oggi opposta.
Pertanto, essendo stato annullato il ruolo presupposto alla notificata cartella di pagamento dell Controparte_2 anche quest'ultima doveva essere annullata, previa sospensiva, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi ai procuratori antistatari. Si costituiva in giudizio il Controparte_1 resistendo e concludendo per il rigetto della domanda attorea essendo cessata la materia del contendere;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio 1 Controparte_2
,eccependo la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore del Tribunale
Amministrativo, comunque impugnando l'avversa domanda, altresì
eccependo la carenza di legittimazione passiva e la carenza di interesse da parte attrice per essere cessata la materia del contendere;
concludeva per la declaratoria del difetto di giurisdizione e, in ogni caso, per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 03.10.2024 il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. ed all'esito, con ordinanza del 31.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 17.04.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord del 03.04.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP e rinviata di ufficio alla prima udienza tabellare utile di trattazione del 22.04.2025, sempre ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e confermando la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte conclusionali, assegnando alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al
22.04.2025.
Svoltasi l'udienza del 22.04.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto rilevare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli,
trattandosi, nel caso di specie, di sanzione amministrativa emessa, dal Controparte_3 con protocollo n. 34416
del 13.11.2019, ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis D.P.R. n. 380 del 2001 e perciò rientrante nella materia edilizia ed urbanistica, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Pertanto la cartella di pagamento n. 07120230115358941000, emessa per il recupero coattivo di sanzioni per illeciti edilizi commessi dal destinatario, è atto impugnabile dinanzi al TAR Campania Napoli
-
territorialmente competente, col conseguente difetto di giurisdizione del
Giudice adito.
Riguardo alle spese di lite, in ragione della particolare natura della presente controversia, ove accanto all'accertato difetto di giurisdizione altresì
c'è il pacifico riconoscimento tra le parti del venir meno del fondamento della cartella di pagamento impugnata, sussistono i presupposti che giustificano l'integrale compensazione delle stesse fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte 1 nei confronti del Controparte_1
[...] e dell Controparte 2
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in ordine all'impugnata cartella di pagamento n. 07120230115358941000 in favore del TAR Campania - Napoli competente per territorio,
dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nel termine di tre mesi di cui all'art. 59, comma 2, L. n. 69/2009;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa il 22.04.2025
Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis