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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1057/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, OR
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2957/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1697/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M001872024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M001872024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M001872024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto telematico tempestivamente notificato in data 25 marzo 2025 all'Agenzia delle Entrate -DP I di Napoli- e depositato presso la Segreteria di questa CGT il successivo 17 aprile, la società Ricorrente_1 a resp. limitata, come rapp.ta e difesa, propone appello avverso la sentenza n° 16971/2022, depositata il 31 gennaio 2025 dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, che aveva rigettato il ricorso prodotto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento per IVA IRES ed IRAP 2018 notificato in data 9 maggio
2024, per illegittimità relative all'anno d'imposta 2018. L'Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito d'impresa non riconoscendo i costi dedotti dalla contribuente non accompagnati dalla dovuta documentazione di sostegno;
la parte inoltre, invitata al contraddittorio preprocessuale, non aveva aderito all'invito, depositando solo successivamente in giudizio parte della documentazione di sostegno alle detrazioni.
Sui rilievi proposti con l'atto di ricorso introduttivo del giudizio la Corte adita si pronunciava con sentenza di rigetto, stimando infondati tutti i motivi.
Con l'atto di appello sono dedotti i seguenti motivi:
1) Errata applicazione dell'art. 39 c. 2 DPR 600/73, degli artt. 2697 e 2729 c.c, che prescrivono come presupposto della determinazione dei redditi il ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti;
2) Omessa presa in considerazione della documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo del giudizio;
3) Omessa motivazione su tutti gli altri motivi del ricorso ed in particolare sulla dedotta erronea ricostruzione dei costi non riconosciuti.
L'Agenzia appellata si costituiva in giudizio contrastando ogni avverso motivo con gli argomenti di controdeduzione depositati. Chiedeva il rigetto del proposto appello con vittoria di spese.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la Corte, sentite le parti presenti, che illustravano i rispettivi scritti, riservava la decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti e lette le argomentazioni, ritiene corretta la ratio decidendi che regge la sentenza impugnata, salve le precisazioni che seguono.
Nel merito, l'avviso di accertamento, che rettifica l'ammontare dei costi dichiarati, seguendo alla riscontrata irregolarità delle scritture contabili (non contestata nell'an, ma solo nella dimensione delle irregolarità), appare più che congruamente motivato, anche per la mancata contestazione nella fase precontenziosa dei rilievi mossi dall'Agenzia. Il che rende contezza della infondatezza manifesta dei motivi di appello che replicano nel merito i motivi posti a corredo del ricorso introduttivo, senza tener conto della pregressa fase istruttoria, nel corso della quale la parte è stata posta in condizione di contraddire funditus nel merito dei presupposti di fatto dell'accertamento e di offrire documentazione a sostegno dei minori ricavi dichiarati e delle maggiori spese sostenute e non calcolate nel procedere presuntivo, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (Cass. sez. V, n. 25317 del 28.11.2014, Rv. 633788).
Nessuna inversione dell'onere della prova si è pertanto realizzata nella fattispecie processuale in esame.
In particolare, è rimasto accertato in primo grado che l'atto è stato emesso sulla base del metodo induttivo puro, ex art. 39 co. 2 d.P.R. 600/73, che ammette il ricorso a presunzioni semplici. Il presupposto per attivare l'accertamento induttivo puro, come nel caso di specie, trova fondamento nella stessa analisi della contabilità che, pur risultando formalmente corretta, può, tuttavia risultare, nella sostanza, assolutamente inattendibile.
E' rimasto dimostrato che la documentazione contabile prodotta era inattendibile, in particolare, quella relativa all'indicazione dei costi portati in detrazione. Elementi questi, che valutati nella loro complessità, hanno correttamente indotto l'Ufficio a ritenere inattendibile la contabilità del contribuente, legittimando il ricorso alla modalità di accertamento di cui all'art. 39 comma 2 DPR 600/73, secondo cui la determinazione del reddito di impresa può essere compiuta dall'amministrazione finanziaria prescindendo dalle presunzioni dotate dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma 1 ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.
Quanto al metodo di ricarico, la Corte di primo grado ne ha stimato la congruità, in quanto i verificatori hanno applicato un ricarico medio, come previsto dallo studio di settore approvato per l'attività svolta dal contribuente.
Le residue deduzioni rivestono carattere assolutamente generico e non appaiono rivestire alcuna efficacia determinante.
La motivazione della sentenza impugnata, così come integrata con le odierne argomentazioni, appare congrua ed in linea con la normativa di settore.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza, l'ammontare deve essere liquidato come da dispositivo, senza alcuna maggiorazione, trattandosi di amministrazione dello Stato che deve stare in giudizio attraverso funzionari dell'ufficio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere all'AdE le spese del grado che liquida in euro
3.000,00, senza alcuna maggiorazione.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, OR
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2957/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1697/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M001872024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M001872024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M001872024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto telematico tempestivamente notificato in data 25 marzo 2025 all'Agenzia delle Entrate -DP I di Napoli- e depositato presso la Segreteria di questa CGT il successivo 17 aprile, la società Ricorrente_1 a resp. limitata, come rapp.ta e difesa, propone appello avverso la sentenza n° 16971/2022, depositata il 31 gennaio 2025 dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, che aveva rigettato il ricorso prodotto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento per IVA IRES ed IRAP 2018 notificato in data 9 maggio
2024, per illegittimità relative all'anno d'imposta 2018. L'Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito d'impresa non riconoscendo i costi dedotti dalla contribuente non accompagnati dalla dovuta documentazione di sostegno;
la parte inoltre, invitata al contraddittorio preprocessuale, non aveva aderito all'invito, depositando solo successivamente in giudizio parte della documentazione di sostegno alle detrazioni.
Sui rilievi proposti con l'atto di ricorso introduttivo del giudizio la Corte adita si pronunciava con sentenza di rigetto, stimando infondati tutti i motivi.
Con l'atto di appello sono dedotti i seguenti motivi:
1) Errata applicazione dell'art. 39 c. 2 DPR 600/73, degli artt. 2697 e 2729 c.c, che prescrivono come presupposto della determinazione dei redditi il ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti;
2) Omessa presa in considerazione della documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo del giudizio;
3) Omessa motivazione su tutti gli altri motivi del ricorso ed in particolare sulla dedotta erronea ricostruzione dei costi non riconosciuti.
L'Agenzia appellata si costituiva in giudizio contrastando ogni avverso motivo con gli argomenti di controdeduzione depositati. Chiedeva il rigetto del proposto appello con vittoria di spese.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la Corte, sentite le parti presenti, che illustravano i rispettivi scritti, riservava la decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti e lette le argomentazioni, ritiene corretta la ratio decidendi che regge la sentenza impugnata, salve le precisazioni che seguono.
Nel merito, l'avviso di accertamento, che rettifica l'ammontare dei costi dichiarati, seguendo alla riscontrata irregolarità delle scritture contabili (non contestata nell'an, ma solo nella dimensione delle irregolarità), appare più che congruamente motivato, anche per la mancata contestazione nella fase precontenziosa dei rilievi mossi dall'Agenzia. Il che rende contezza della infondatezza manifesta dei motivi di appello che replicano nel merito i motivi posti a corredo del ricorso introduttivo, senza tener conto della pregressa fase istruttoria, nel corso della quale la parte è stata posta in condizione di contraddire funditus nel merito dei presupposti di fatto dell'accertamento e di offrire documentazione a sostegno dei minori ricavi dichiarati e delle maggiori spese sostenute e non calcolate nel procedere presuntivo, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (Cass. sez. V, n. 25317 del 28.11.2014, Rv. 633788).
Nessuna inversione dell'onere della prova si è pertanto realizzata nella fattispecie processuale in esame.
In particolare, è rimasto accertato in primo grado che l'atto è stato emesso sulla base del metodo induttivo puro, ex art. 39 co. 2 d.P.R. 600/73, che ammette il ricorso a presunzioni semplici. Il presupposto per attivare l'accertamento induttivo puro, come nel caso di specie, trova fondamento nella stessa analisi della contabilità che, pur risultando formalmente corretta, può, tuttavia risultare, nella sostanza, assolutamente inattendibile.
E' rimasto dimostrato che la documentazione contabile prodotta era inattendibile, in particolare, quella relativa all'indicazione dei costi portati in detrazione. Elementi questi, che valutati nella loro complessità, hanno correttamente indotto l'Ufficio a ritenere inattendibile la contabilità del contribuente, legittimando il ricorso alla modalità di accertamento di cui all'art. 39 comma 2 DPR 600/73, secondo cui la determinazione del reddito di impresa può essere compiuta dall'amministrazione finanziaria prescindendo dalle presunzioni dotate dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma 1 ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.
Quanto al metodo di ricarico, la Corte di primo grado ne ha stimato la congruità, in quanto i verificatori hanno applicato un ricarico medio, come previsto dallo studio di settore approvato per l'attività svolta dal contribuente.
Le residue deduzioni rivestono carattere assolutamente generico e non appaiono rivestire alcuna efficacia determinante.
La motivazione della sentenza impugnata, così come integrata con le odierne argomentazioni, appare congrua ed in linea con la normativa di settore.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza, l'ammontare deve essere liquidato come da dispositivo, senza alcuna maggiorazione, trattandosi di amministrazione dello Stato che deve stare in giudizio attraverso funzionari dell'ufficio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere all'AdE le spese del grado che liquida in euro
3.000,00, senza alcuna maggiorazione.