Art. 3.
L'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e' fissata, a decorrere dal 1 luglio 1970, nella misura stabilita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
Tale misura e' pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.
L'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e' fissata, a decorrere dal 1 luglio 1970, nella misura stabilita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
Tale misura e' pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.