Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1054
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 gennaio 1971
Art. 3.
L'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e' fissata, a decorrere dal 1 luglio 1970, nella misura stabilita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
Tale misura e' pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1971
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