Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/04/2026, n. 6162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6162 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03922/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3922 del 2023, proposto da
Società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Marciano Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma nonché Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-/Area 1 Ter O.S.P. emesso il 22 dicembre 2022 e notificato in data 3 gennaio 2023 recante rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento emesso dal Questore di Roma, Mod. 23 (ex Mod. 286), Div. III Cat. 10A del 27 ottobre 2022, notificato in data 28 ottobre 2022, con il quale era stata disposta la cessazione dell’attività di intrattenimenti danzanti e di pubblico spettacolo e la sospensione mediante chiusura, di giorni 10 della attività di somministrazione e ristorazione esercitata presso il locale di -OMISSIS- , oltre ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale , ancorché di contenuto sconosciuto e comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. NC AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe, di rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento emesso dal Questore di Roma, Mod. 23 (ex Mod. 286), Div. III Cat. 10A del 27 ottobre 2022, notificato in data 28 ottobre 2022 - con il quale era stata disposta la cessazione dell’attività di intrattenimenti danzanti e di pubblico spettacolo e la sospensione mediante chiusura, di giorni 10 della attività di somministrazione e ristorazione esercitata presso il locale di -OMISSIS- – deducendo i seguenti motivi di gravame: 1) “ Eccesso di potere ”; 2) “ Violazione di legge –assenza presupposti ”; 3) “ Eccesso di potere in merito alla ricostruzione dei fatti ”; 4) “ Violazione di legge –assenza presupposti ”;
Letta la memoria di stile depositata in giudizio dalle amministrazioni resistenti solo in data 27.3.2026;
Considerato che il provvedimento impugnato ha esaurito i suoi effetti inibitori essendo ampiamento decorsi i relativi effetti ostativi;
Dato avviso alle parti, all’udienza di smaltimento del 27.3.2.206, tenutasi da remoto, di possibile conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;
Tenuto conto che in alcun atto difensivo, né all’udienza ultima, parte ricorrente ha manifestato l’interesse alla definizione della lite ai sensi dell’art 34, comma 4, c.p.a. nel senso dell’accertamento della illegittimità dei provvedimenti impugnati ai soli risarcitori;
Visto altresì l’art. 84, comma 4, c.p.a,. secondo il quale “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;
Rilevato, infine, che l’ultimo atto depositato in giudizio dalla parte ricorrente risale alla data del 5.4.2023;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Atteso che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa consentono la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
NC AN, Consigliere, Estensore
IZ BA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC AN | IT RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.