TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta ex art. 127 ter dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. IU Puglisi, viene trattata la causa civile iscritta al n. 132/2024 R.G.
IL GIUDICE lette le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. IU Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 132/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosetta C.F._1
Carcione presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
), , nata a [...] il [...] C.F._2 CP_2
(c.f. ) e , nata a [...] il 24 CodiceFiscale_3 CP_3 ottobre 1953 (c.f. ), elettivamente domiciliati in Catania via CodiceFiscale_4
Pietro Mascagni n. 110, presso lo studio dell'avv. Luca Nunzio Luggisi che li rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTI avente per OGGETTO: risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 24 gennaio 2024 conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale IU, e e ne chiedeva CP_2 CP_3 la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Esponeva che era figlia adottiva di e e che, Persona_1 Persona_2 malgrado ciò, le controparti – nella qualità di eredi di – l'avessero Per_3 previamente evocata in giudizio pretendendo la restituzione dei beni relitti della madre adottiva sulla scorta di un testamento olografo di quest'ultima contenente la nomina a erede del loro dante causa.
Precisava che la controversia veniva composta in sede di mediazione, ove le controparti si erano impegnate a cancellare le formalità gravanti sugli immobili, ma che, a causa del ritardo nell'adempimento, ella era stata costretta a venderne uno (i.e. appezzamento di terreno sito in Capo d'Orlando in Catasto al foglio 11, partt. 2397,
2399, 2401) – a un prezzo inferiore (€ 40.000) a quello concordato (€ 53.000).
Chiedeva pertanto il ristoro del pregiudizio patrimoniale sofferto a causa della condotta dei convenuti, nonché la rifusione del danno morale derivante dalla contestazione dello stato di figlia, estrinsecatosi in danni psicologici.
Nella resistenza dei convenuti, costituitisi con comparsa del 25 marzo 2024, erano depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la causa, escussi i testi ammessi, viene all'odierna udienza decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
2. – L'eccezione di improcedibilità parziale è infondata, giacché la domanda avente per oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale è di importo indeterminato e, pertanto, non è soggetta all'obbligo di negoziazione (e non già di mediazione come sostenuto dai convenuti).
L'eccezione di prescrizione sollevata da IU e va respinta giacché CP_2
è stato provato il ricevimento da parte loro nel marzo 2019 di un atto interruttivo, costituito dalla diffida a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale. Rispetto a invece l'eccezione risulta fondata non essendo la documentazione CP_3 prodotta – in difetto di C.A.D. – sufficiente a dimostrare neppure la conoscibilità della diffida (v. allegato alle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Nel merito le domande sono tuttavia infondate.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale si osserva che l'accordo raggiunto in sede di mediazione e versato in atti si limitava solamente a prevedere in capo ai convenuti l'impegno di cancellare la trascrizione dell'atto di citazione e della pubblicazione del testamento olografo senza tuttavia prevedere un termine espresso
(“i IG.ri possono solo (...) dichiarare sin d'ora di prestare il consenso alla cancellazione a CP_3 proprie spese della trascrizione dell'atto di citazione notificato il 30/05/2017 e trascritto il
23/06/2017 (...) ed alla cancellazione della pubblicazione del testamento olografo”, pag. 23 del file allegati all'atto introduttivo).
Ora, non essendo contestato che le parti vi hanno adempiuto il 19 dicembre 2017, non si vede quale inadempimento foriero di conseguenze pregiudizievoli possa loro addebitarsi, specie se si considera che parte attrice non ha articolato alcuna prova volta a dimostrare che IU, e erano al corrente delle trattative CP_2 CP_3 pendenti tra la stessa e e, soprattutto, che costoro abbiano ritardato Controparte_4 ad adempiere.
In difetto di tale dimostrazione preliminare, una eventuale diminuzione del prezzo di vendita – quand'anche provata – non sarebbe stata comunque imputabile ai convenuti.
Neppure la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale coglie nel segno.
Emerge dal verbale di mediazione, prodotto dall'attrice e dalla stessa mai compiutamente contestato, che nell'ambito del giudizio di restituzione dei beni ereditari, ha comunicato alle controparti l'avvenuta Parte_1 adozione da parte di il 9 settembre 2017 e non già immediatamente Persona_2 quando cioè era stata avvisata della pubblicazione del testamento (“in relazione alla dichiarazione datata 09\09\17 di partecipazione alla procedura di Mediazione da parte della IG.ra
, prendono atto che la convenuta è stata adottata dalla IG.ra Parte_1 [...]
”). Per_2
Risulta pure che alla prima occasione utile, i.e. il procedimento di mediazione, i convenuti hanno aderito alla dichiarazione del 9 settembre 2017 e che in quella sede l'attrice non ha mai smentito di avere informato tardivamente i né nella missiva CP_3 del 14 aprile 2014 a firma del procuratore di risulta Parte_1 comunicata l'intervenuta adozione).
Ma vi è di più. Anche a ritenere che i convenuti fossero già a conoscenza dello status di figlia adottiva, la domanda in questa sede spiegata postula una condotta contra ius e non iure che non
è dato ravvisare.
Risulta dagli atti che i convenuti hanno sollecitato l'attrice alla restituzione dei beni, le hanno fornito copia del testamento olografo di la cui autenticità era Persona_2 stata messa in dubbio con P.E.C. del 14 aprile 2017, e hanno infine dichiarato in sede di mediazione che “la convenuta” – – “avrebbe potuto sin Parte_1 dall'aprile 2017 troncare la questione adducendo a sostegno delle proprie ragioni l'intervenuta adozione da parte della IGnora , che ha invece comunicato solo in data 09/09/17 Persona_2 con la citata dichiarazione di adesione alla procedura di Mediazione”.
Lo svolgimento della vicenda nel quadro di un procedimento (giudiziale, ma in breve tempo definito in sede di mediazione obbligatoria) esclude in sé l'antigiuridicità della condotta, nonché il risarcimento del danno connesso al coinvolgimento in una lite eventualmente infondata che avrebbe dovuto essere ristorato in quella sede con la regolamentazione delle spese di lite.
Invero, se anche si ritenesse dimostrata una condotta antigiuridica e colpevole ex art. 2043 c.c., non è stata fornita la prova del danno-evento e del danno-conseguenza.
È vero che ha dichiarato di vedere la IGnora “distratta, che piangeva Testimone_1
e che al suono del campanello si allarmava” e che avevano dovuto sospendere le prove dell'attività teatrale “per una settimana intera perché la IGnora stava male”.
Nondimeno il teste ha ricondotto tale condizione non già alla contestazione dello stato di figlia adottiva (v. atto di citazione ove si chiede il ristoro del pregiudizio asseritamente patito “a causa della contestazione del suo diritto di erede e figlia, sia nei rapporti personali che nei confronti di terzi con gravi ripercussioni a livello psicologico”), ma alla circostanza che la stessa dovesse abbandonare la casa insieme ai figli (“ADR (...) Quando le ho chiesto cosa ci fosse che non andava, mi ha detto che aveva ricevuto una lettera dai cugini che la invitavano
a lasciare entro 10 giorni la casa dove stava ... ADR La vedevo piangere perché non sapeva come fare, era disperata perché le dicevano che doveva lasciare la casa con due figli che aveva”).
Né a una diversa soluzione poteva giungersi esaminando il certificato rilasciato il 14 novembre 2023 (i.e. a distanza di ben sette anni dal verbale di mediazione con cui si è conclusa la vicenda ereditaria tra le parti e redatto qualche mese prima dell'introduzione di questo giudizio) dall'A.S.P.-Dipartimento di Salute Mentale: ivi si legge “riferita” e, si noti, non già direttamente accertata una “disregolazione del sonno e ansia notturna stressors correlata”.
Ed è pacifico che i certificati rilasciati da medici di struttura pubblica “fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza
o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito” (Cass., n. 27288/2022).
Nel contesto probatorio appena delineato ove, al di là delle dichiarazioni del teste
, neppure il sanitario è stato chiamato a deporre al fine di fornire Tes_1 delucidazioni in ordine ai presupposti della diagnosi, una consulenza tecnica d'ufficio sarebbe stata pertanto puramente esplorativa.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza nel merito.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come Parte_1 in dispositivo, in base in parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore indeterminato [dato dalla sommatoria tra danno patrimoniale richiesto (€ 13.000, pari all'importo non riscosso dalla compravendita) e danno non patrimoniale di importo non stimato (“danni che saranno quantificati dopo l'espletanda consulenza tecnica”)] a complessità bassa, tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate, dell'attività concretamente svolta dalle parti vittoriose
(assistite da unico difensore ed aventi la medesima posizione processuale) e del rigetto delle eccezioni da queste ultime sollevate. Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Luca Nunzio Luggisi dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Non sussistono infine i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c., avendo parte opponente agito nel rispetto delle prerogative riconosciutegli dall'ordinamento. Il rigetto della domanda di condanna per abuso del processo non determina tuttavia alcuna soccombenza reciproca parziale, vista la sua accessorietà rispetto all'effettivo tema di lite (Cass., n. 18036/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 132/2024 R.G., ogni contraria eccezione istanza e difesa respinte, rigetta le domande proposte da
contro
GIUSEPPE, e Parte_1 CP_2
e condanna la prima a rifondere ai secondi, in solido, le spese di CP_3 lite liquidate in € 3.809,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Luca Nunzio Luggisi dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 6 marzo 2025. Il Giudice
IU Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta ex art. 127 ter dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. IU Puglisi, viene trattata la causa civile iscritta al n. 132/2024 R.G.
IL GIUDICE lette le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. IU Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 132/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosetta C.F._1
Carcione presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
), , nata a [...] il [...] C.F._2 CP_2
(c.f. ) e , nata a [...] il 24 CodiceFiscale_3 CP_3 ottobre 1953 (c.f. ), elettivamente domiciliati in Catania via CodiceFiscale_4
Pietro Mascagni n. 110, presso lo studio dell'avv. Luca Nunzio Luggisi che li rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTI avente per OGGETTO: risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 24 gennaio 2024 conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale IU, e e ne chiedeva CP_2 CP_3 la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Esponeva che era figlia adottiva di e e che, Persona_1 Persona_2 malgrado ciò, le controparti – nella qualità di eredi di – l'avessero Per_3 previamente evocata in giudizio pretendendo la restituzione dei beni relitti della madre adottiva sulla scorta di un testamento olografo di quest'ultima contenente la nomina a erede del loro dante causa.
Precisava che la controversia veniva composta in sede di mediazione, ove le controparti si erano impegnate a cancellare le formalità gravanti sugli immobili, ma che, a causa del ritardo nell'adempimento, ella era stata costretta a venderne uno (i.e. appezzamento di terreno sito in Capo d'Orlando in Catasto al foglio 11, partt. 2397,
2399, 2401) – a un prezzo inferiore (€ 40.000) a quello concordato (€ 53.000).
Chiedeva pertanto il ristoro del pregiudizio patrimoniale sofferto a causa della condotta dei convenuti, nonché la rifusione del danno morale derivante dalla contestazione dello stato di figlia, estrinsecatosi in danni psicologici.
Nella resistenza dei convenuti, costituitisi con comparsa del 25 marzo 2024, erano depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la causa, escussi i testi ammessi, viene all'odierna udienza decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
2. – L'eccezione di improcedibilità parziale è infondata, giacché la domanda avente per oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale è di importo indeterminato e, pertanto, non è soggetta all'obbligo di negoziazione (e non già di mediazione come sostenuto dai convenuti).
L'eccezione di prescrizione sollevata da IU e va respinta giacché CP_2
è stato provato il ricevimento da parte loro nel marzo 2019 di un atto interruttivo, costituito dalla diffida a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale. Rispetto a invece l'eccezione risulta fondata non essendo la documentazione CP_3 prodotta – in difetto di C.A.D. – sufficiente a dimostrare neppure la conoscibilità della diffida (v. allegato alle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Nel merito le domande sono tuttavia infondate.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale si osserva che l'accordo raggiunto in sede di mediazione e versato in atti si limitava solamente a prevedere in capo ai convenuti l'impegno di cancellare la trascrizione dell'atto di citazione e della pubblicazione del testamento olografo senza tuttavia prevedere un termine espresso
(“i IG.ri possono solo (...) dichiarare sin d'ora di prestare il consenso alla cancellazione a CP_3 proprie spese della trascrizione dell'atto di citazione notificato il 30/05/2017 e trascritto il
23/06/2017 (...) ed alla cancellazione della pubblicazione del testamento olografo”, pag. 23 del file allegati all'atto introduttivo).
Ora, non essendo contestato che le parti vi hanno adempiuto il 19 dicembre 2017, non si vede quale inadempimento foriero di conseguenze pregiudizievoli possa loro addebitarsi, specie se si considera che parte attrice non ha articolato alcuna prova volta a dimostrare che IU, e erano al corrente delle trattative CP_2 CP_3 pendenti tra la stessa e e, soprattutto, che costoro abbiano ritardato Controparte_4 ad adempiere.
In difetto di tale dimostrazione preliminare, una eventuale diminuzione del prezzo di vendita – quand'anche provata – non sarebbe stata comunque imputabile ai convenuti.
Neppure la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale coglie nel segno.
Emerge dal verbale di mediazione, prodotto dall'attrice e dalla stessa mai compiutamente contestato, che nell'ambito del giudizio di restituzione dei beni ereditari, ha comunicato alle controparti l'avvenuta Parte_1 adozione da parte di il 9 settembre 2017 e non già immediatamente Persona_2 quando cioè era stata avvisata della pubblicazione del testamento (“in relazione alla dichiarazione datata 09\09\17 di partecipazione alla procedura di Mediazione da parte della IG.ra
, prendono atto che la convenuta è stata adottata dalla IG.ra Parte_1 [...]
”). Per_2
Risulta pure che alla prima occasione utile, i.e. il procedimento di mediazione, i convenuti hanno aderito alla dichiarazione del 9 settembre 2017 e che in quella sede l'attrice non ha mai smentito di avere informato tardivamente i né nella missiva CP_3 del 14 aprile 2014 a firma del procuratore di risulta Parte_1 comunicata l'intervenuta adozione).
Ma vi è di più. Anche a ritenere che i convenuti fossero già a conoscenza dello status di figlia adottiva, la domanda in questa sede spiegata postula una condotta contra ius e non iure che non
è dato ravvisare.
Risulta dagli atti che i convenuti hanno sollecitato l'attrice alla restituzione dei beni, le hanno fornito copia del testamento olografo di la cui autenticità era Persona_2 stata messa in dubbio con P.E.C. del 14 aprile 2017, e hanno infine dichiarato in sede di mediazione che “la convenuta” – – “avrebbe potuto sin Parte_1 dall'aprile 2017 troncare la questione adducendo a sostegno delle proprie ragioni l'intervenuta adozione da parte della IGnora , che ha invece comunicato solo in data 09/09/17 Persona_2 con la citata dichiarazione di adesione alla procedura di Mediazione”.
Lo svolgimento della vicenda nel quadro di un procedimento (giudiziale, ma in breve tempo definito in sede di mediazione obbligatoria) esclude in sé l'antigiuridicità della condotta, nonché il risarcimento del danno connesso al coinvolgimento in una lite eventualmente infondata che avrebbe dovuto essere ristorato in quella sede con la regolamentazione delle spese di lite.
Invero, se anche si ritenesse dimostrata una condotta antigiuridica e colpevole ex art. 2043 c.c., non è stata fornita la prova del danno-evento e del danno-conseguenza.
È vero che ha dichiarato di vedere la IGnora “distratta, che piangeva Testimone_1
e che al suono del campanello si allarmava” e che avevano dovuto sospendere le prove dell'attività teatrale “per una settimana intera perché la IGnora stava male”.
Nondimeno il teste ha ricondotto tale condizione non già alla contestazione dello stato di figlia adottiva (v. atto di citazione ove si chiede il ristoro del pregiudizio asseritamente patito “a causa della contestazione del suo diritto di erede e figlia, sia nei rapporti personali che nei confronti di terzi con gravi ripercussioni a livello psicologico”), ma alla circostanza che la stessa dovesse abbandonare la casa insieme ai figli (“ADR (...) Quando le ho chiesto cosa ci fosse che non andava, mi ha detto che aveva ricevuto una lettera dai cugini che la invitavano
a lasciare entro 10 giorni la casa dove stava ... ADR La vedevo piangere perché non sapeva come fare, era disperata perché le dicevano che doveva lasciare la casa con due figli che aveva”).
Né a una diversa soluzione poteva giungersi esaminando il certificato rilasciato il 14 novembre 2023 (i.e. a distanza di ben sette anni dal verbale di mediazione con cui si è conclusa la vicenda ereditaria tra le parti e redatto qualche mese prima dell'introduzione di questo giudizio) dall'A.S.P.-Dipartimento di Salute Mentale: ivi si legge “riferita” e, si noti, non già direttamente accertata una “disregolazione del sonno e ansia notturna stressors correlata”.
Ed è pacifico che i certificati rilasciati da medici di struttura pubblica “fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza
o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito” (Cass., n. 27288/2022).
Nel contesto probatorio appena delineato ove, al di là delle dichiarazioni del teste
, neppure il sanitario è stato chiamato a deporre al fine di fornire Tes_1 delucidazioni in ordine ai presupposti della diagnosi, una consulenza tecnica d'ufficio sarebbe stata pertanto puramente esplorativa.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza nel merito.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come Parte_1 in dispositivo, in base in parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore indeterminato [dato dalla sommatoria tra danno patrimoniale richiesto (€ 13.000, pari all'importo non riscosso dalla compravendita) e danno non patrimoniale di importo non stimato (“danni che saranno quantificati dopo l'espletanda consulenza tecnica”)] a complessità bassa, tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate, dell'attività concretamente svolta dalle parti vittoriose
(assistite da unico difensore ed aventi la medesima posizione processuale) e del rigetto delle eccezioni da queste ultime sollevate. Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Luca Nunzio Luggisi dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Non sussistono infine i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c., avendo parte opponente agito nel rispetto delle prerogative riconosciutegli dall'ordinamento. Il rigetto della domanda di condanna per abuso del processo non determina tuttavia alcuna soccombenza reciproca parziale, vista la sua accessorietà rispetto all'effettivo tema di lite (Cass., n. 18036/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 132/2024 R.G., ogni contraria eccezione istanza e difesa respinte, rigetta le domande proposte da
contro
GIUSEPPE, e Parte_1 CP_2
e condanna la prima a rifondere ai secondi, in solido, le spese di CP_3 lite liquidate in € 3.809,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Luca Nunzio Luggisi dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 6 marzo 2025. Il Giudice
IU Puglisi