Articolo 826 del Codice della navigazione
Articolo 833Articolo 827
Versione
21 aprile 1942
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Versione
6 aprile 1999
Art. 826.
(( (Inchiesta tecnica).)) ((L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l'inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano.

Qualora non sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.))
Entrata in vigore il 6 aprile 1999
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