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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6541/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
05/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BELLON MICHELA e l'avv. BELLON MONICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BELLON MICHELA e l'avv. BELLON MONICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a LL (BL) il Parte_1
12/08/1985) e (n. a VI HE (MC) il 17/10/1980), Parte_2
matrimonio contratto il 01/06/2008 e trascritto al n. 16, Parte II, Serie A, Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di LL alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale in proprietà esclusiva del marito verrà assegnata con tutto quanto la arreda e correda alla Sig.ra affinché ivi ci abiti con i figli. Parte_1
Per 3) I figli minori , , e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
collocati con prevalenza presso la madre.
4) Il padre corrisponderà alla Sig.ra quale concorso al mantenimento dei figli la somma di € 300,00# mensili Parte_1
per ciascun figlio, per un totale complessivo di € 1.500,00#, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Treviso. Le spese sportive, mediche ed odontoiatriche saranno totalmente a carico del padre.
Le detrazioni fiscali saranno a favore del padre.
Eventuali spese legali da sostenersi per i figli saranno a carico del padre.
Gli assegni unici verranno suddivisi al 50% per ciascun genitore.
2 5) Il Sig. corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento della Sig.ra la somma di € Pt_2 Parte_1
250,00# mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
6) Il padre potrà vedere i figli a weekend alterni dal venerdì sera al lunedì mattina e uno o due giorni la settimana la sera a cena, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre.
7) Il padre trascorrerà altresì con i figli una settimana a Natale (alternando di anno in anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno) e tre giorni a Pasqua, anche non continuativi, (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e di
Pasquetta), curando di alternare il giorno di Natale e il giorno di Pasqua. Le altre festività verranno alternate tra i genitori ad anni alterni e disciplinate con accordo diretto tra i genitori secondo gli impegni lavorativi paterni, salvo diversi accordi tra i genitori. I figli trascorreranno il giorno del compleanno dei rispettivi genitori con il genitore festeggiato, salvo diversi accordi tra i genitori.
8) A regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi il Sig. si obbliga a trasferire per Parte_2
l'intero senza corrispettivo alla moglie Sig.ra la proprietà della casa coniugale sita a Vedelago, Via Sile Parte_1
n.30, come identificata catastalmente alla clausola n. 8 di cui alle premesse. Il trasferimento avverrà a mezzo di rogito notarile che verrà effettuato entro e non oltre il 31/01/2026.
La rata del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale rimarrà in capo ad entrambi i coniugi al 50% cadauno fino alla totale estinzione del debito.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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