CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5248/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3658/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 15/03/2024 Atti impositivi:
- RUOLO n. 2023 251239 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01051847 52 000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4090/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso cartella di pagamento n. 09720230105184752 ed il ruolo ivi contenuto notificata il 4/5/2023 dalla ADER anno 2018 per un importo di € 305,88 a titolo di sanzioni a seguito del controllo ai sensi dell'art. 36 ter del DPR n. 600/73 eseguito sulla dichiarazione mod. 730/2019 del Sig. Nominativo_1.
Il ricorso viene proposto sia verso l'ADER che verso la Direz. Prov. 2 di Milano. Precisa che il RAF, dr.
Nominativo_2, aveva rilasciato il visto di conformità dei dati del mod. 730/2019 anno 2018 del contribuente e che la Direz. Prov. Di Milano 2 aveva formato il ruolo nei confronti del RAF oltre che del Ricorrente_1 e che l'ADER aveva notificato la cartella di pagamento.
Il ricorrente si oppone. Precisa:
1- La competenza territoriale della Corte di Roma;
2- Violazione dell'art. 39 comma 2 del Dlgs 241/97. Il soggettocompetente a formare il ruolo non era la la Direz. Prov. 2 di Milano bensì quella regionale in ragione del domicilio fiscale del RAF e cioè quella del Lazio.
3- Illegittimità per infondatezza nel merito della pretesa;
4- Nullità per difetto di motivazione;
5- Violazione art. 10 L. 212/2000;
6- Illegittimità irrogazione della sanzione e degli interessi.
La Direz. Prov. Di Milano 2 si costituisce in giudizio contestando l'incompetenza per territorio della CGT di
I Grado di Roma.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 3658/2024 rigetta il ricorso.
Avverso tale sentenza il Ricorrente_1 propone appello. Eccepisce:
1- Erroneità della sentenza che ha ritenuto competente a formare il ruolo la Direz. Prov. Di Milano 2 a cui è demandato il controllo formale della dichiarazione anziché la Direz. Regionale dl luogo ove il trasgressore ha il proprio domicilio.
Le somme richieste al trasgressore RAF non hanno natura risarcitoria, ma sanzionatoria in conseguenza della constatata infedentà della apposizione del visto di confromità. Cita plurime sentenze della CGT di 2 Grado del Lazio che in vicende analoghe hanno ritenuto nulli gli atti impugnati per violazione dell'art. 39 comma 2 del Dlgs 241/1997.
2- Erroneità della sentenza per motivazione apparente;
infondatezza nel merito. Dal controllo formale non vengono riconosciute le detrazioni delle spese sostenute per l'acquisto del box auto in quanto la spesa sarebbe stata sostenuta dai genitori del contribuente. Il pagamento con denaro donato dai genitori è pur sempre da imputare al figlio acquirente e la spesa relativa è da considerare sostenuta dal figlio e sullo stesso effettivamente rimasta a carico secondo l'art. 1180 del c.c. ( l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo).
Il Ricorrente_1 ha quindi correttamente operato e non sussiste la contestata infedeltà nell'apposizione del visto di conformità.
Il recupero del 30% del presunto maggior importo accertato è illegittimo ed infondato.
La pronuncia dei giudici di prime cure è altresì errata relativamente alla irrogazione della sanzione. Ed ancora la cartella di pagamento al di fuori di mere indicazioni numeriche non esplicita la ragione del recupero a tassazione.
Chiede l'accoglimento dell'appello; la riforma della sentenza impugnata;
spese per entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata Direz. Prov. 2 di Milano controdeduce. Contesta tutte le eccezioni sollevate dall'appellante; ritiene corretto il proprio operato.
Chiede in via pregiudiziale in riforma della sentenza impugnata di dichiarare l'incompetenza territoriale della
CGT di Roma in favore della CGT di Milano.
Nel merito il rigetto dell'appello perché infondato e la conferma della sentenza impugnata;
la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione esaminati i documenti in atti e avendo proceduto alla lettura delle considerazioni dell'appellante e dell'appellato ritiene l'appello meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
Preliminarmente occorre chiarire la disciplina del visto di conformità infedele è stata rivista dall'articolo 6
D.lgs. 175/2014, il quale, ha modificato l'articolo 39, comma 1, lett. a), D.lgs. 241/1997, stabilendo che, in caso di violazioni, il Caf/professionista sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione richiesta al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter D.P.R.
600/1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
L'articolo 7-bis D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019 è tuttavia intervenuto sulle disposizioni in esame, prevedendo che, in caso di visto di conformità infedele sul 730, i Caf/professionisti sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La nuova disciplina si applica pertanto alle violazioni commesse a partire dall'anno 2019 periodo d'imposta
2018, con riferimento alle violazioni commesse prima del 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore della L.
26/2019), secondo l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate, la misura della sanzione è rimasta la medesima. Gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi non configuravano invece una sanzione, ma avevano una mera funzione risarcitoria.
La Corte ritiene che le somme dovute dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Ricorrente_1, in caso di apposizione di visti di conformità infedeli sui modelli 730, costituiscano “sanzioni amministrative”, pur se di tipo
“risarcitorio”.
In caso di presentazione dei modelli 730 tramite Ricorrente_1 o professionisti, tali soggetti devono rilasciare il visto di conformità di cui all'art. 35 del D.lgs.. 241/97, verificando la conformità dei dati indicati in dichiarazione.
In particolare, il responsabile dell'assistenza fiscale è tenuto a verificare la corrispondenza fra l'ammontare delle ritenute IRPEF e quelle indicate nelle certificazioni del sostituto d'imposta, gli acconti versati o trattenuti, la corretta applicazione delle deduzioni e delle detrazioni fruite, la corretta determinazione della misura dei crediti d'imposta; da ultimo, in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione, andrà verificata anche l'ultima dichiarazione presentata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2015 n. 7, § 4.1.1).
In caso di rilascio di un visto infedele, l'art. 39 del D.lgs. 241/97 prevede l'obbligo per il professionista o il responsabile dell'assistenza fiscale del Ricorrente_1 di provvedere al pagamento di una somma pari, nella versione della norma anteriore al 30 marzo 2019, all'importo dell'imposta, degli interessi e della sanzione (del 30% ex art. 13 del D.lgs.. 471/97), che sarebbe richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73.
A decorrere dal 30 marzo 2019, invece, il regime “sanzionatorio” di cui al citato art. 39 è stato modificato.
Infatti, è stata abolita la responsabilità per il pagamento di una somma pari all'imposta, interessi e sanzioni, prevedendo, invece, esclusivamente il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogabile al contribuente
(ovvero il 30% della maggiore imposta accertata).
Resta inteso, comunque, che nulla è dovuto dall'intermediario se l'apposizione del visto infedele è stata indotta da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, come, ad esempio, in caso di presentazione di un documento contraffatto (circ. Agenzia Entrate 23 marzo 2015 n. 11, § 8.1).
La nuova disciplina, come chiarito dalla stessa Agenzia (circ. 24 maggio 2019 n. 12), si applica a partire dai modelli 730 relativi al periodo d'imposta 2018.
In sintesi, in caso di visto infedele apposto in sede di presentazione del mod. 730 presentato da un CAAF la sanzione irrogabile è parametrata ad una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36 ter Dpr 600/73. Depongono a sostegno di tale conclusione, oltre che la rubrica della norma, intitolata “Sanzioni”, la circostanza che nel nostro ordinamento non vi siano ostacoli particolari alla qualificazione di una sanzione “risarcitoria” (secondo la teoria dei cosiddetti danni punitivi).
Per ultimo in base al principio di legalità se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. (art. 3 comma 3 del Dlgs 472/97).
L'appellante eccepisce la violazione: 1) dell'art. 31, d.p.r. n. 600/1973 e falsa applicazione dell'art. 39, comma
2 d.lgs. n. 241/1997 sussisterebbe una incompetenza territoriale e funzionale dell'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Milano a formare il ruolo in quanto, dal punto di vista territoriale, avrebbe dovuto agire l'Ufficio di Roma (essendo il RAF ivi residente ed avendo il Ricorrente_1 sede legale in Roma), mentre, dal punto di vista funzionale, avrebbe dovuto essere competente la Direzione Regionale del Lazio (come previsto dal secondo comma dell'art. 39, D.lgs. n. 241/1997).
Le osservazione dell'appellante su tale aspetto sono fondate. Quanto alla competenza deve ritenersi che la violazione riguardante il rilascio del visto infedele è punibile in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni di cui all'art. 36-bis del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché in sede di controllo delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter e seguenti del d.P.R. n. 600 del 1973.
Spetta quindi all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di procedere al controllo della dichiarazione e all'esito di essa e di segnalare l'eventuale irregolarità alla Direzione Regionale, che provvederà alla contestazione al R.A.F. della violazione di “visto di conformità infedele” e all'irrogazione della sanzione (ai sensi del comma
2 dell'art. 39 citato: è opportuno ricordare che…” Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.”.
Pertanto, l'Ufficio ove ha il domicilio fiscale il contribuente procede al controllo della dichiarazione dopodiché comunica l'esito del controllo ex art. 36 citato dove è stato riscontrato il visto infedele alla Direzione Regionale.
Questo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione ( n. 11790/2024; 11660/2024) secondo cui l'atto adottato da un Ufficio incompetente è radicalmente nullo e non sanabile.
Ed ancora la Cassazione da ultimo con la recente Ordinanza n. 2126/2025 pubblicata il
29.1.2025 ha consolidato tale principio statuendo che : “con riferimento alla medesima fattispecie, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett.
a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n.164 del 1999, ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e egli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, Cass. n. 14796/2024;
Cass. n. 14792/2024; Cass. n.
14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass.
n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024;
Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024)…….”
Società_2 non sussistono motivi per discostarsi da tale principio, e intendendo dare altresì continuità di giudizio la Corte ritiene che il ruolo in questione non avrebbe dovuto essere formato dall'Agenzia delle entrate
Direzione rovinciale di Milano, competente territorialmente con riferimento al contribuente “assistito” dal
CAAF, che si sarebbe dovuta limitare a trasmettere la segnalazione della trasgressione attribuita al RAF alla Direzione Regionale delle entrate di Roma, competente (nel caso specifico) per l'applicazione della sanzione e conseguente iscrizione a ruolo.
Relativamente al merito.
La Corte ritiene di accogliere L'eccezione sollevata dall'appellante circa Erroneità della sentenza dei giudici di primo grado nella parte in cui ha escluso l'infondatezza nel merito del recupero a tassazione.
Si precisa che qualora il soggetto ordinante il pagamento delle spese per interventi per il recupero del patrimonio edilizio, nonché per l'acquisto di box auto pertinenziali, sia diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, l'agevolazione spetta a tale ultimo soggetto.
L'art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il requisito sulla titolarità del sostenimento della spesa risulta soddisfatto anche nel caso in cui l'ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario dell'agevolazione, ma solo quest'ultima potrà chiedere la detrazione.
Secondo quanto indicato nella circolare AE n. 17 del 24 aprile 2015, nell'ipotesi in cui l'ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.
A sostegno di tale conclusione sovviene l'art. 1180 del c.c. : “L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione”.
Pertanto sulla scorta delle motivazioni che precedono, assorbiti gli altri motivi di gravame, la Corte ritiene che non si è in presenza di dichiarazione infedele da parte del RAF;
de plano non sono dovute le sanzioni comminate illegittimamente dall'Ufficio. Gli atti impugnati sono nulli.
Accoglie l'appello e per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado,
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata;
condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giustizia a favore dell'appellante che si liquidano in € 286,00 oltre oneri per compensi.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5248/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3658/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 15/03/2024 Atti impositivi:
- RUOLO n. 2023 251239 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01051847 52 000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4090/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso cartella di pagamento n. 09720230105184752 ed il ruolo ivi contenuto notificata il 4/5/2023 dalla ADER anno 2018 per un importo di € 305,88 a titolo di sanzioni a seguito del controllo ai sensi dell'art. 36 ter del DPR n. 600/73 eseguito sulla dichiarazione mod. 730/2019 del Sig. Nominativo_1.
Il ricorso viene proposto sia verso l'ADER che verso la Direz. Prov. 2 di Milano. Precisa che il RAF, dr.
Nominativo_2, aveva rilasciato il visto di conformità dei dati del mod. 730/2019 anno 2018 del contribuente e che la Direz. Prov. Di Milano 2 aveva formato il ruolo nei confronti del RAF oltre che del Ricorrente_1 e che l'ADER aveva notificato la cartella di pagamento.
Il ricorrente si oppone. Precisa:
1- La competenza territoriale della Corte di Roma;
2- Violazione dell'art. 39 comma 2 del Dlgs 241/97. Il soggettocompetente a formare il ruolo non era la la Direz. Prov. 2 di Milano bensì quella regionale in ragione del domicilio fiscale del RAF e cioè quella del Lazio.
3- Illegittimità per infondatezza nel merito della pretesa;
4- Nullità per difetto di motivazione;
5- Violazione art. 10 L. 212/2000;
6- Illegittimità irrogazione della sanzione e degli interessi.
La Direz. Prov. Di Milano 2 si costituisce in giudizio contestando l'incompetenza per territorio della CGT di
I Grado di Roma.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 3658/2024 rigetta il ricorso.
Avverso tale sentenza il Ricorrente_1 propone appello. Eccepisce:
1- Erroneità della sentenza che ha ritenuto competente a formare il ruolo la Direz. Prov. Di Milano 2 a cui è demandato il controllo formale della dichiarazione anziché la Direz. Regionale dl luogo ove il trasgressore ha il proprio domicilio.
Le somme richieste al trasgressore RAF non hanno natura risarcitoria, ma sanzionatoria in conseguenza della constatata infedentà della apposizione del visto di confromità. Cita plurime sentenze della CGT di 2 Grado del Lazio che in vicende analoghe hanno ritenuto nulli gli atti impugnati per violazione dell'art. 39 comma 2 del Dlgs 241/1997.
2- Erroneità della sentenza per motivazione apparente;
infondatezza nel merito. Dal controllo formale non vengono riconosciute le detrazioni delle spese sostenute per l'acquisto del box auto in quanto la spesa sarebbe stata sostenuta dai genitori del contribuente. Il pagamento con denaro donato dai genitori è pur sempre da imputare al figlio acquirente e la spesa relativa è da considerare sostenuta dal figlio e sullo stesso effettivamente rimasta a carico secondo l'art. 1180 del c.c. ( l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo).
Il Ricorrente_1 ha quindi correttamente operato e non sussiste la contestata infedeltà nell'apposizione del visto di conformità.
Il recupero del 30% del presunto maggior importo accertato è illegittimo ed infondato.
La pronuncia dei giudici di prime cure è altresì errata relativamente alla irrogazione della sanzione. Ed ancora la cartella di pagamento al di fuori di mere indicazioni numeriche non esplicita la ragione del recupero a tassazione.
Chiede l'accoglimento dell'appello; la riforma della sentenza impugnata;
spese per entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata Direz. Prov. 2 di Milano controdeduce. Contesta tutte le eccezioni sollevate dall'appellante; ritiene corretto il proprio operato.
Chiede in via pregiudiziale in riforma della sentenza impugnata di dichiarare l'incompetenza territoriale della
CGT di Roma in favore della CGT di Milano.
Nel merito il rigetto dell'appello perché infondato e la conferma della sentenza impugnata;
la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione esaminati i documenti in atti e avendo proceduto alla lettura delle considerazioni dell'appellante e dell'appellato ritiene l'appello meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
Preliminarmente occorre chiarire la disciplina del visto di conformità infedele è stata rivista dall'articolo 6
D.lgs. 175/2014, il quale, ha modificato l'articolo 39, comma 1, lett. a), D.lgs. 241/1997, stabilendo che, in caso di violazioni, il Caf/professionista sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione richiesta al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter D.P.R.
600/1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
L'articolo 7-bis D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019 è tuttavia intervenuto sulle disposizioni in esame, prevedendo che, in caso di visto di conformità infedele sul 730, i Caf/professionisti sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La nuova disciplina si applica pertanto alle violazioni commesse a partire dall'anno 2019 periodo d'imposta
2018, con riferimento alle violazioni commesse prima del 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore della L.
26/2019), secondo l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate, la misura della sanzione è rimasta la medesima. Gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi non configuravano invece una sanzione, ma avevano una mera funzione risarcitoria.
La Corte ritiene che le somme dovute dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Ricorrente_1, in caso di apposizione di visti di conformità infedeli sui modelli 730, costituiscano “sanzioni amministrative”, pur se di tipo
“risarcitorio”.
In caso di presentazione dei modelli 730 tramite Ricorrente_1 o professionisti, tali soggetti devono rilasciare il visto di conformità di cui all'art. 35 del D.lgs.. 241/97, verificando la conformità dei dati indicati in dichiarazione.
In particolare, il responsabile dell'assistenza fiscale è tenuto a verificare la corrispondenza fra l'ammontare delle ritenute IRPEF e quelle indicate nelle certificazioni del sostituto d'imposta, gli acconti versati o trattenuti, la corretta applicazione delle deduzioni e delle detrazioni fruite, la corretta determinazione della misura dei crediti d'imposta; da ultimo, in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione, andrà verificata anche l'ultima dichiarazione presentata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2015 n. 7, § 4.1.1).
In caso di rilascio di un visto infedele, l'art. 39 del D.lgs. 241/97 prevede l'obbligo per il professionista o il responsabile dell'assistenza fiscale del Ricorrente_1 di provvedere al pagamento di una somma pari, nella versione della norma anteriore al 30 marzo 2019, all'importo dell'imposta, degli interessi e della sanzione (del 30% ex art. 13 del D.lgs.. 471/97), che sarebbe richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73.
A decorrere dal 30 marzo 2019, invece, il regime “sanzionatorio” di cui al citato art. 39 è stato modificato.
Infatti, è stata abolita la responsabilità per il pagamento di una somma pari all'imposta, interessi e sanzioni, prevedendo, invece, esclusivamente il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogabile al contribuente
(ovvero il 30% della maggiore imposta accertata).
Resta inteso, comunque, che nulla è dovuto dall'intermediario se l'apposizione del visto infedele è stata indotta da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, come, ad esempio, in caso di presentazione di un documento contraffatto (circ. Agenzia Entrate 23 marzo 2015 n. 11, § 8.1).
La nuova disciplina, come chiarito dalla stessa Agenzia (circ. 24 maggio 2019 n. 12), si applica a partire dai modelli 730 relativi al periodo d'imposta 2018.
In sintesi, in caso di visto infedele apposto in sede di presentazione del mod. 730 presentato da un CAAF la sanzione irrogabile è parametrata ad una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36 ter Dpr 600/73. Depongono a sostegno di tale conclusione, oltre che la rubrica della norma, intitolata “Sanzioni”, la circostanza che nel nostro ordinamento non vi siano ostacoli particolari alla qualificazione di una sanzione “risarcitoria” (secondo la teoria dei cosiddetti danni punitivi).
Per ultimo in base al principio di legalità se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. (art. 3 comma 3 del Dlgs 472/97).
L'appellante eccepisce la violazione: 1) dell'art. 31, d.p.r. n. 600/1973 e falsa applicazione dell'art. 39, comma
2 d.lgs. n. 241/1997 sussisterebbe una incompetenza territoriale e funzionale dell'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Milano a formare il ruolo in quanto, dal punto di vista territoriale, avrebbe dovuto agire l'Ufficio di Roma (essendo il RAF ivi residente ed avendo il Ricorrente_1 sede legale in Roma), mentre, dal punto di vista funzionale, avrebbe dovuto essere competente la Direzione Regionale del Lazio (come previsto dal secondo comma dell'art. 39, D.lgs. n. 241/1997).
Le osservazione dell'appellante su tale aspetto sono fondate. Quanto alla competenza deve ritenersi che la violazione riguardante il rilascio del visto infedele è punibile in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni di cui all'art. 36-bis del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché in sede di controllo delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter e seguenti del d.P.R. n. 600 del 1973.
Spetta quindi all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di procedere al controllo della dichiarazione e all'esito di essa e di segnalare l'eventuale irregolarità alla Direzione Regionale, che provvederà alla contestazione al R.A.F. della violazione di “visto di conformità infedele” e all'irrogazione della sanzione (ai sensi del comma
2 dell'art. 39 citato: è opportuno ricordare che…” Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.”.
Pertanto, l'Ufficio ove ha il domicilio fiscale il contribuente procede al controllo della dichiarazione dopodiché comunica l'esito del controllo ex art. 36 citato dove è stato riscontrato il visto infedele alla Direzione Regionale.
Questo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione ( n. 11790/2024; 11660/2024) secondo cui l'atto adottato da un Ufficio incompetente è radicalmente nullo e non sanabile.
Ed ancora la Cassazione da ultimo con la recente Ordinanza n. 2126/2025 pubblicata il
29.1.2025 ha consolidato tale principio statuendo che : “con riferimento alla medesima fattispecie, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett.
a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n.164 del 1999, ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e egli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, Cass. n. 14796/2024;
Cass. n. 14792/2024; Cass. n.
14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass.
n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024;
Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024)…….”
Società_2 non sussistono motivi per discostarsi da tale principio, e intendendo dare altresì continuità di giudizio la Corte ritiene che il ruolo in questione non avrebbe dovuto essere formato dall'Agenzia delle entrate
Direzione rovinciale di Milano, competente territorialmente con riferimento al contribuente “assistito” dal
CAAF, che si sarebbe dovuta limitare a trasmettere la segnalazione della trasgressione attribuita al RAF alla Direzione Regionale delle entrate di Roma, competente (nel caso specifico) per l'applicazione della sanzione e conseguente iscrizione a ruolo.
Relativamente al merito.
La Corte ritiene di accogliere L'eccezione sollevata dall'appellante circa Erroneità della sentenza dei giudici di primo grado nella parte in cui ha escluso l'infondatezza nel merito del recupero a tassazione.
Si precisa che qualora il soggetto ordinante il pagamento delle spese per interventi per il recupero del patrimonio edilizio, nonché per l'acquisto di box auto pertinenziali, sia diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, l'agevolazione spetta a tale ultimo soggetto.
L'art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il requisito sulla titolarità del sostenimento della spesa risulta soddisfatto anche nel caso in cui l'ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario dell'agevolazione, ma solo quest'ultima potrà chiedere la detrazione.
Secondo quanto indicato nella circolare AE n. 17 del 24 aprile 2015, nell'ipotesi in cui l'ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.
A sostegno di tale conclusione sovviene l'art. 1180 del c.c. : “L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione”.
Pertanto sulla scorta delle motivazioni che precedono, assorbiti gli altri motivi di gravame, la Corte ritiene che non si è in presenza di dichiarazione infedele da parte del RAF;
de plano non sono dovute le sanzioni comminate illegittimamente dall'Ufficio. Gli atti impugnati sono nulli.
Accoglie l'appello e per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado,
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata;
condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giustizia a favore dell'appellante che si liquidano in € 286,00 oltre oneri per compensi.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli